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Stalking , accusato va sentito prima dell’ammonimento – Consiglio di Stato, Sentenza 5676 del 15/07/2011

In materia di ammonimento orale a tenere una condotta conforme alla legge disposto nei confronti di E.G. da parte del Questore di Trento ex art. 8 Legge 38/2009, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall’ammonito per vari motivi tra cui quello di non essere stato sentito in ordine agli addebiti mossi.

Secondo il Consiglio di Stato, l’aver dato notizia dell’avvio del procedimento solo diversi mesi dopo l’esposto presentato dalla presunta vittima di atti persecutori, ha impedito al diretto interessato di partecipare proficuamente al procedimento, con l’ulteriore elemento rappresentato dal fatto che l’ammonito non era neanche portato a conoscenza degli ulteriori elementi con cui l’esposto veniva integrato, non potendo apportare controdeduzioni specifiche, che gli venivano comunicati solo all’esito del procedimento, sfociato, poi, con il provvedimento di ammonimento.

Secondo la Corte, tale omissione non è irrilevante, sia perché l’ammonito non ha potuto replicare alle ulteriori contestazioni, sia perché “costituendo l’inflizione dell’ammonimento l’esito di un prudente apprezzamento circa la plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla persona denunciante, tutti gli elementi raccolti dal Questore concorrono a formarne il convincimento circa la fondatezza della richiesta di provvedere”.

Delle motivazioni a sostegno del ritardo nella comunicazione e della mancata valutazione circa la non attendibilità delle controdeduzioni presentate non vi era alcuna traccia, con conseguente difetto di motivazione sul punto. Nessun cenno, inoltre, a quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi di quanto dispone l’art. 7 comma 1 Legge 241/90, esonerano l’amministrazione dal dare la comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto destinatario degli effetti.

La Corte aggiunge che “alla limitata partecipazione al procedimento” da parte dell’ammonito consegue “il difetto di istruttoria, poiché l’interessato, nel controdedurre in giudizio su molte circostanze a lui addebitate, ha di fatto comprovato che, ai fini di una corretta formazione del proprio convincimento, il Questore avrebbe dovuto necessariamente acquisire una serie di ulteriori valutazioni, che, invece, erano mancate”.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tribunale amministrativo della Provincia di Trento, con l’effetto di annullare l’ammonimento inflitto dal Questore.

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