Civile

Sempre illecito il superamento decibel nel condominio – Cassazione Civile, Sentenza n. 26898/2011

Costituisce sempre un ”fatto illecito” – nel condominio e non solo – il superamento delle soglie minime di rumorosita’ stabilite dalla normativa antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento della soglia massima consentita non superi il decibel. Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a una signora infastidita dall’ascensore installato nel condominio dove abitava ad Aosta che, soprattutto di notte, la svegliava con l’apertura e chiusura delle porte.

Alla donna, Ivana O., dopo la totale vittoria in primo grado, era stato invece negato – in appello – sia il diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad ottenere l’esecuzione di lavori ”diretti a contenere la rumorosita’ dell’impianto”. Secondo la Corte di Appello di Torino, i limiti di accettabilita’ erano superati solo per 0,8 decibel e pertanto il lieve sforamento ”non era di per se’ sufficiente ad integrare l’intollerabilita’ dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori”.

Inoltre, ad avviso della Corte di Appello, Ivana avrebbe fatto meglio a ”valutare, all’epoca dell’acquisto dell’appartamento, le condizioni acustiche dell’impianto e delle mura dell’immobile”.

La Cassazione non ha assolutamente condiviso questa tesi bocciandola perche’ ”in palese contrasto” con la sua giurisprudenza. In proposito i supremi giudici – con la sentenza 26898 – sottolineano che nemmeno ”il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell’interesse della collettivita’, costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l’intollerabilita’ dei rumori”, pertanto, e a maggior ragione, ”deve ritenersi senz’altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilita”’.

”La diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria”, conclude la Cassazione. Ora la Corte di Appello dovra’ dare ragione a Ivana.

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