Tributaria

Il condono fiscale che contrasta con l’Ue disapplicabile anche in Cassazione – Cassazione Civile, Sentenza n. 8110/2012

Le le norme sul condono di cui all’articolo 9-bis della legge n. 289/2002 – con riguardo a ritardati e omessi versamenti Iva – sono in contrasto con i principi stabiliti dal diritto comunitario, il giudice può disapplicarle anche nel giudizio di legittimità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza 8110 del 23 maggio.

Il caso
Con sentenza depositata il 5 agosto 2009, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Ctp di Brescia, con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente contro il diniego di condono per ritardati e omessi versamenti Iva relativi all’anno d’imposta 2003.
Alla base della decisione del giudice di secondo grado era l’assunto secondo cui il ritardato pagamento dell’ultima rata del condono non avrebbe causato l’inefficacia dell’istanza di definizione, avendo il contribuente comunque provveduto al tempestivo pagamento della prima rata.

L’ufficio impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 8, 9 e 9-bis della legge 289/2002 in relazione all’articolo 360 cpc, n. 3, ed eccependo che il mancato pagamento di tutte le rate nei termini di legge (in caso di opzione del contribuente per il versamento rateizzato) avrebbe comportato la decadenza del contribuente dal beneficio del condono, con conseguente applicazione in misura integrale delle sanzioni dovute ex articolo 13 del Dlgs 471/1997.

La pronuncia
Nella sentenza in esame, la Cassazione accoglie gli assunti dell’ente impositore osservando che, in tema di condono fiscale, le disposizioni normative che comportano una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, così come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia Ce 17.7.08, in causa C – 132/06. Secondo tale decisione, lo Stato italiano ha infranto gli obblighi di cui agli articoli 2 e 22 della predetta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di Iva, per avere previsto – con la legge 289/2002 – una rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili, così pregiudicando il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo il giudice di legittimità, “deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario (cfr. Cass. 20068/09, Cass. S.U. 3674/10)”.
“Ne discende”, continua la Suprema corte, “che va disapplicato, per contrasto con il diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola Iva, la L. n. 289/2002, art. 9 bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale” (cfr Cassazione 19546/11).

La Cassazione conclude, infine, sostenendo che la disapplicazione del diritto nazionale può avvenire anche nel giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. Infatti, il principio di effettività enunciato nell’articolo 10 del trattato Ce comporta l’obbligo per il giudice nazionale “di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione (Cass. S.U. 26948/06, Cass. 19546/11)”.

Considerazioni conclusive
La sentenza esaminata va ad aggiungersi a quel filone giurisprudenziale ormai consolidato che ha delimitato in modo chiaro e preciso gli ambiti di applicazione del condono di cui alla legge 289/2002.
Già in passato, infatti, il giudice di legittimità si è espresso più volte in modo univoco sulla funzione e sulle caratteristiche del condono previsto dall’articolo 9-bis della legge 289/2002, diverso per tipologia rispetto alle altre forme di sanatoria disciplinate dalla medesima legge.

Riferendosi alla nota distinzione tra “condono di natura premiale” e “condono di natura clemenziale”, la Corte ha affermato con costanza che l’articolo 9-bis concede un condono tributario clemenziale, il quale “basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario […] Pertanto, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’articolo 9-bis […] il condono è condizionato all’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti” (per tutte, si veda l’ordinanza della Cassazione 17600/2011).

Da un’altra angolazione e con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, invece, l’esistenza di un contrasto della normativa in esame con il diritto comunitario, già rilevato dalla stessa Corte almeno nella precedente sentenza 19681/2011, legittima il giudice a disapplicare d’ufficio il diritto nazionale configgente con le disposizioni di rango superiore citate.
Vi è di più. L’attuazione del diritto comunitario non può essere soggetta a preclusioni di natura processuale, pertanto il potere di disapplicazione della normativa interna di uno Stato può essere esercitato dal giudice anche in Cassazione, onde assicurare la piena applicazione del principio di effettività suddetto previsto dall’articolo 10 del Trattato Ce.

Giovanni Francescone
nuovofisco.it

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