Responsabilità del dirigente per prestiti facili – Cassazione Penale, Sentenza 23272/2012
La valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari esige l’analisi delle condizioni oggettive e soggettive, ricavabili anche dalla modalità di azione. Lo afferma la Cassazione (sentenza 23272/12).
Nel caso di specie, un funzionario di banca veniva accusato di truffa aggravata per aver concorso a riconoscere in favore di una società l’apertura di un credito per un importo sproporzionato al volume d’affari della società, fondando tale riconoscimento su una fideiussione falsa, creando così un danno di circa 2 milioni di euro alla banca.
Il ricorso per cassazione viene proposto dopo che il Riesame, seppur annullando la misura cautelare disposta in ordine al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), confermava la misura per la truffa aggravata e la ricettazione. Nel ricorso viene sottolineato che all’imputato non competeva un compito di verifica della documentazione, ma solo la valutazione di opportunità economica dell’operazione. La Corte di Cassazione, dal canto suo, ritiene parzialmente fondato il ricorso.
Secondo la Corte di legittimità, «la valutazione di pericolo di reiterazione operata in ragione della natura dei legami accertati risulta evocata genericamente», nonché «priva del doveroso superamento dell’argomentazione difensiva attinente all’avvenuto ridimensionamento dell’attività demandata dall’interessato nell’ambito della struttura bancaria».Ecco perché il provvedimento viene annullato, limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale perché provveda ad un nuovo esame sul punto.