Amministrativa

Adozione e approvazione del Piano particolareggiato “Pomezia Centro” – Consiglio di Stato Sentenza 6038/2012

sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2005, proposto da:
Comune di Pomezia (Rm), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Pernazza, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio legale Valentini in Roma, via delle Tre Madonne, 20;
contro
E.L.I.A. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Manzia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio,13;
nei confronti di
Regione Lazio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 5725 dd. 19 luglio 2005, resa tra le parti e concernente adozione e approvazione del Piano particolareggiato “Pomezia Centro”.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.6038/2012 del 28.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della E.L.I.A. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l’appellata E.L.I.A. S.r.l. l’Avv. Claudio Manzia;

Vista la memoria del 4 ottobre 201, con la quale l’appellata E.L.I.A. S.r.l. dichiara e documenta che non sussiste più interesse delle parti alla decisione dell’appello in epigrafe, posto che con deliberazione n. 6 dd. 5 gennaio 2011 il Consiglio Comunale di Pomezia ha adottato una Variante al Piano particolareggiato “Pomezia Centro” sin qui da essa contestato e per effetto del quale l’area acquisita dall’appellata medesima è stata destinata all’edificazione quale “Comparto C1”;
Ritenuto che, in effetti, tale circostanza rende improcedibile l’appello posto che tale provvedimento sostituisce sul punto dedotto in giudizio quello in precedenza emesso, nel senso di mutare radicalmente il rapporto amministrativo preesistente e determinando con ciò vicendevolmente per le parti il venir meno dell’interesse a ricorrere e a resistere (cfr. al riguardo sul punto, edx plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5192);
Ritenuto che le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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