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Tempi certi per notificare la cartella a seguito di accertamento definitivo – Cassazione Civile Sentenza 6264/2013

tempo_3Per effettuare l’iscrizione a ruolo, il termine di decadenza è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si chiude la procedura di controllo della verifica fiscale

La sentenza 280/2005 della Corte costituzionale e l’articolo 1, comma 5-bis, del Dl 106/2005, si riferiscono esclusivamente alle cartelle emesse a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), pertanto nessuna necessità sussiste, nel caso di cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo, di cercare un’interpretazione adeguatrice della lettera c) del citato comma 5-bis, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda la fattispecie in esame.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nella sentenza 6264 del 13 marzo, che, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato (sentenze 1388/2011 e 6148/2009).

Il quadro normativo di riferimento
Com’è noto, con la sentenza 280/2005, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 25 del Dpr 602/1973 – nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs 193/2001 – sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, laddove la norma non prevedeva un termine entro il quale la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, avrebbe dovuto essere notificata, a pena di decadenza, al contribuente.
Tale mancanza costituisce, secondo la Consulta, violazione del principio generale secondo il quale non è consentito lasciare il contribuente esposto senza limiti temporali all’azione esecutiva del Fisco.

Tuttavia, la Consulta, nella citata pronuncia, ha anche precisato che “…l’esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire un termine decadenziale non poteva essere soddisfatta interpretando il termine fissato dall’articolo 17 del Dpr 602/1973 (all’epoca, attraverso il richiamo dell’articolo 43 del Dpr 600/1973) per attività interne all’Amministrazione (formazione e consegna dei ruoli all’intendente) come comprensivo anche delle successive attività previste dagli articoli 24 (consegna al concessionario) e 25 (notifica della cartella al contribuente) del medesimo Dpr 602/1973”.

A seguito della richiamata sentenza della Consulta, il legislatore è intervenuto con l’articolo 1, comma 5-bis, del Dl 106/2005, con il quale, nell’abrogare l’articolo 17 del Dpr 602/1973 (termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo), ha stabilito una esaustiva disciplina per il futuro (a partire dalle dichiarazioni presentate dal 2005) e una normativa transitoria per il passato, concernente tuttavia solo le cartelle conseguenti all’iscrizione a ruolo derivante da attività di liquidazione, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Attualmente, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza, individuati, rispettivamente, dagli articoli 43 del Dpr 600/1973, 57 del Dpr 633/1972 e 25 del Dpr 602/1973.
Nello specifico, gli avvisi di accertamento vanno notificati, in assenza di cause di proroga, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se si è in presenza di omessa dichiarazione.

In merito alle cartelle di pagamento, invece, la notifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per la liquidazione automatica (36-bis), quarto anno se si verte in caso di controllo formale (36-ter), secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

I fatti di causa
Un contribuente propone ricorso avverso una cartella di pagamento notificatagli nel settembre del 2000 (scaturente da avvisi di accertamento relativi agli anni 1990 e 1992, notificati rispettivamente nel 1998 e nel 1999), chiedendo, in particolare, l’annullamento della cartella relativa all’annualità 1990, per asserito mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’articolo 17 del Dpr 602/1973.

Il ricorso viene accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello, nella considerazione che le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 21498/2004, hanno chiarito che la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, a pena di decadenza.
Secondo i giudici di appello, tale termine, ancorché riguardante l’esecutività dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella di pagamento, non essendo ammissibile che il privato contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

Avverso tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria propone ricorso in Cassazione e deduce la violazione e la falsa applicazione del richiamato articolo 17 (nella versione vigente ratione temporis), laddove la decisione impugnata non ha considerato che si controverte in tema di cartella emessa in esito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, in relazione alla quale la norma evocata pone, per l’iscrizione a ruolo, il termine di decadenza al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

La decisione della Corte suprema
Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso è fondato. In effetti, precisa la Corte, dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la cartella dedotta in controversia è riferita alla riscossione di importi oggetto di avvisi di accertamento divenuti definitivi.
Pertanto, la sentenza impugnata “…si rivela errata, dal momento che risulta imperniata sulla normativa e sulla giurisprudenza relative alle cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni Dpr 600/1973, ex articolo 36-bis, mentre è stato puntualizzato che alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nel Dl 106/2005, articolo 1, comma 5-bis, lettera c), convertito nella legge 156/2005, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza 280/2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un’attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 36-bis…”.

In sostanza, secondo l’assunto della Corte suprema, “…in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un’attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del Fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza (cfr. Cassazione 1388/2011 e 6148/2009)”.

Marco Denaro – Nuovofiscooggi.it

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