Tributaria

È elusione fiscale cedere il marchio e poi ricomprarlo a costo esagerato

lana_copiaL’antieconomicità dell’operazione fa scattare l’abuso di diritto e determina l’indeducibilità dei costi, salvo la possibilità, per il contribuente, di fornire prova contraria

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12282 del 20 maggio 2013, ha ritenuto che può essere considerata come elusiva l’operazione commerciale in virtù della quale la società ha ceduto il marchio, riacquistandolo subito dopo a un prezzo maggiore. Ne deriva che l’operazione della vendita del marchio e del successivo riacquisto non può che essere considerata antieconomica, quindi elusiva, nell’ambito della quale i costi non possono essere dedotti.

Il fatto
La vicenda concerne la notifica a una Srl di due avvisi di accertamento, relativi a Ires e Irap, con i quali l’ente impositore recuperava a tassazione l’indebita deduzione di costi ritenuti fittizi, ex articolo 109 del Dpr 917/1986.
L’ufficio, avendo constatato che c’era stato uno scollamento tra dichiarazione e bilancio, si è limitato a determinare il reddito in base alle scritture contabili, procedendo alla rettifica della dichiarazione annuale. Analoghi avvisi venivano notificati ad altra Srl, collegata alla prima, in quanto entrambe erano interamente possedute da componenti la stessa famiglia.

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva i ricorsi delle società, ritenendo che la fattispecie non fosse riconducibile né nell’ambito delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bisdel Dpr 600/1973 (secondo cui sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti) né ai principi in tema di abuso del diritto.

Questa decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione regionale, la quale assumeva l’infondatezza della pretesa fiscale in quanto, da un lato, non sarebbe stata data dall’ufficio la prova della fittizietà dei costi esposti, e, dall’altro, che il disconoscimento degli stessi costi non poteva, nel caso, derivare dall’elusività delle operazioni e dall’applicazione dei principi in tema di abuso del diritto, né giustificava, comunque, l’applicazione di principi desumibili dall’articolo 53 della Costituzione.

Con il conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore censura la decisione impugnata per violazione dell’articolo 109 del Tuir, nonché per violazione dell’obbligo di motivazione, insistendo – tra l’altro – sull’irragionevolezza della contestata operazione relativa alla cessioni di due marchi effettuata nell’anno precedente e gli accertamenti per il prezzo di 200mila euro, mentre venivano sopportati costi nei due anni successivi per lo sfruttamento delle royalties pari a oltre sei volte il prezzo conseguito dalla vendita. Fatta in ogni caso salva l’antieconomicità, oltre che la simulazione dell’operazione.

La decisione
Accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, con l’articolata sentenza n. 12282/2013, la Sezione tributaria ha stabilito, sostanzialmente, che la vendita di marchi d’impresa e il riacquisto del mero diritto di sfruttamento parziale a un prezzo decisamente più alto rispetto a quello di cessione fa scattare l’abuso di diritto (si ricorda che i marchi nazionali sono disciplinati dagli articoli 2569-2574 del codice civile, nonché dal Dlgs 30/2005, codice della proprietà industriale).

Sul punto, il giudice di legittimità ha rilevato, in particolare, che l’operazione della vendita del marchio e del successivo riacquisto non poteva che essere considerata antieconomica e che quindi fosse un’operazione elusiva nell’ambito della quale i costi non possono essere dedotti, ex articolo 109 del Tuir, dal reddito di impresa (cfr Cassazione 12622/2012, che ha giudicato elusiva la remissione del debito ingiustificata). Salva la prova contraria a carico del contribuente.

Perciò la Corte ha stigmatizzato il giudizio esitato dalla Commissione del riesame, in quanto la stessa, nell’annullare l’atto impositivo, non ha specificato, sulla base di una complessiva valutazione degli elementi in atto e di valide argomentazioni (cfr Cassazione 12664/2012), le ragioni per le quali l’evidente antieconomicità delle operazioni potesse non costituire un sintomo di violazioni di disposizioni tributarie (cfr Cassazione 11676/2002).

In punto di diritto, poi, la Corte suprema ribadisce quanto già affermato dalle sezioni unite (sentenza 30055/2008): in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Questa regola, secondo la Corte, trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva (articolo 23) e di progressività dell’imposizione (articolo 53), e non contrasta con il concetto della riserva di legge (articolo 24), non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma bensì nel riconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali (assunti confermati anche dalla recente sentenza 19100/2013).

Salvatore Servidio, nuovofiscooggi.it

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