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Nella tassazione per successione la deduzione è ad aliquota piena – Corte di Giustizia UE Sentenza 17/10/2013

hqdefaultLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato in merito alle modalità di calcolo dell’imposta di successione riferita a un terreno ubicato nel territorio tedesco. Nella fattispecie, la parte ricorrente, residente al pari del de cuius in territorio elvetico, rivendica una disparità di trattamento, ai fini dell’applicazione delle deduzioni dall’imposta, rispetto a quanto previsto dalla legislazione nazionale nel caso di successione in cui de cuius ed eredi siano residenti in Germania.

Il procedimento principale
La de cuius era proprietaria di un terreno situato in Germania paese di origine anche se, a seguito di matrimonio, aveva acquisito la cittadinanza elvetica. L’Amministrazione finanziaria tedesca, aveva stabilito il valore di suddetto terreno alla data del decesso. Successivamente, la stessa Amministrazione con avviso di accertamento contestava il calcolo dell’imposta di successione versata dall’unico erede e marito della de cuius. In particolare, nel calcolo della base imponibile dell’imposta veniva considerata una deduzione ulteriore rispetto a quanto previsto nel caso in cui l’erede fosse non residente. Con decisione del gennaio del 2012, le autorità fiscali tedesche respingevano il ricorso, nel frattempo presentato, sulla deduzione controversa. Il giudice del rinvio ha espresso delle perplessità in merito alla legge nazionale sull’imposta di successione con cui si prevede un trattamento fiscale diverso a seconda che i soggetti interessati siano o meno residenti nel territorio dello Stato. Per sciogliere il dubbio interpretativo si è rivolta ai togati europei anche in virtù di passate decisioni su vicende pregiudiziali analoghe.

La questione pregiudiziale
Nel rinviare la questione alla valutazione degli eurogiudici, il giudice nazionale, chiede un chiarimento in merito all’interpretazione degli articoli 56 CE e 58 CE rispetto alla normativa nazionale sull’imposta di successione tedesca. In caso di trasmissione ereditaria di un bene immobile, situato nel territorio della Repubblica di Germania, con la de cuius e l’erede residenti in Svizzera, la legge nazionale che prevede una deduzione dalla base imponibile inferiore a quanto previsto nel caso di soggetti residenti, opera una disparità di trattamento che in quanto tale non è conforme alle richiamate disposizioni comunitarie?

Sulla questione pregiudiziale
Il trattamento riservato alla fattispecie di cui alla causa in oggetto è stato da subito criticato in quanto considerato come lesivo del principio della libera circolazione dei capitali. Occorre, pertanto, sottolineare come la causa in esame riguarda piuttosto l’interpretazione di una deroga al su richiamato principio. Di conseguenza, nel caso di una restrizione come quella al centro della controversia, sulla libera circolazione di capitali, non può non trovare tutela dagli articoli 56 e 57 del trattato CE. A tale riguardo il governo tedesco ha ribadito la propria posizione sostenendo che, nel caso di successione riguardante da una parte soggetti residenti e dall’altra soggetti non residenti, sono da considerare come situazioni distinte e da trattare diversamente. In tale ottica, la norma nazionale controversa sarebbe conforme alle disposizioni comunitarie.  Una normativa nazionale, che pone sullo stesso piano, nella tassazione di una successione di un bene immobile, una situazione in cui de cuius ed erede siano non residenti e una in cui la medesima fattispecie si verifica tra soggetti invece residenti, lede i principi del diritto dell’Unione. Inoltre, da giurisprudenza passata della Corte, si evince come in situazioni analoghe a quella di cui alla causa principale non è possibile giustificare una disparità di trattamento fiscale laddove non sussista una fattispecie oggettivamente differente. Certamente, si deve ammettere, come il fatto che l’immobile sia situato nel territorio tedesco comporta l’integrale imposizione in questo Stato membro. La previsione normativa di un’imposta di successione controversa, che prevede, però, una aliquota di deduzione ridotta rispetto a quella piena per i soggetti residenti, non trova giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza del sistema fiscale tedesco e di una facilitazione dei controlli e accertamenti fiscali, come invece ampiamente affermato dal governo tedesco.

La decisione finale
I giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea, si sono pronunciati sulla questione pregiudiziale sollevata, nella fattispecie di una trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di uno Stato, con de cuius e beneficiario residenti oltreconfine, sentenziando l’incompatibilità di una normativa nazionale che preveda una minore deduzione dall’imposta di successione per i soggetti non residenti non compatibile con le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 56 CE e 58 CE.

Fonte:
Data della sentenza
17 ottobre 2013
Numero della causa
Causa C-181/12
Nome delle parti

  • Yvon Welte

contro

  • Finanzamt Velbert
Andrea De Angelis

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