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Sponsorizzazione senza vantaggi: mancano i requisiti di deducibilità

sponsorIl requisito dell’inerenza, che dà il via libera alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
Ad affermarlo, la Cassazione con la sentenza 25100/2014.
Il fatto
La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento notificato al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, relativo a Irpef, Irap e Iva, ed emesso in seguito alla “ripresa relativa ai maggiori ricavi non dichiarati e al costo delle spese pubblicitarie”.

Il contribuente impugnava prima l’avviso di accertamento in Commissione tributaria provinciale, che pronunciava sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria, e poi si appellava alla Ctr della Lombardia.
Questa accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’avviso e rilevando che “l’accertamento in ordine ai maggiori ricavi si era fondato essenzialmente sul criterio della redditività, senza però costituire una presunzione grave precisa e concordante, né potendo basarsi su ripetute e gravi irregolarità contabili, tali da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso”.
A suo dire, inoltre, il ricorrente aveva efficacemente confutato l’univocità del risultato dell’accertamento, conducendo a congruità i ricavi dichiarati rispetto ai parametri applicati. Parimenti, “doveva riconoscersi la spettanza della deduzione per la spesa di sponsorizzazione, in quanto certamente sostenuta, collegata a contratto non richiedente la forma scritta e tale da non imporre il criterio del ritorno in termini economici dell’investimento a sicura misura della rilevanza fiscale dell’esborso”.

L’Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione, tra gli altri, per i seguenti motivi:

  • mancato riconoscimento dell’applicazione al costo del venduto delle percentuali di ricarico utilizzate dall’ufficio quale integrazione di presunzione grave, precisa e concordante dell’esistenza di ricavi
  • erronea qualificazione e quantificazione del costo della sponsorizzazione, ritenuto inerente non quale spesa di pubblicità (contestata dall’ufficio) bensì spesa di rappresentanza (domanda non proposta dalla parte)
  • errore della Ctr nel non aver riconosciuto la deducibilità della spesa di rappresentanza solo per una quota, anziché integralmente.

Pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, in via preliminare, giudicando in merito alla sollevata eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per mancato conferimento della procura ad litem., riafferma il consolidato principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366, n. 5), c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass. 14785/2011)”.

La Cassazione a sezioni unite, con sentenza 23020/2005, aveva affermato che “Nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio,risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma dell’art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la disposizione dell’art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede (Fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato è previsto dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300)”.

Ritiene poi il Collegio che la decisione impugnata confligga con il principio secondo il quale “In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, ex art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultante esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. (Cass. 14068/2014)”.

Va infatti ricordato che “In presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza occorrendo, invece, che risulti l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione” (Cassazione, sentenza 27488/2013).

Riguardo alla deducibilità delle spese sostenute per pubblicità ovvero per sponsorizzatone, secondo la Corte, il pvc a seguito del quale era stato emesso l’avviso di accertamento dall’Amministrazione finanziaria, evidenziando una prestazione pubblicitaria, consistente nell’esibizione del marchio di pretesa identificazione del committente su due auto partecipanti a un racing, ha messo in rilievo i plurimi aspetti di incongruenza, ossia:

  • il disallineamento tra clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo
  • l’operatività del contribuente in ristretto ambito geografico (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani (Austria e Croazia, per esempio)
  • l’inidoneità del logo usato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente, difettando l’indicazione di un recapito oppure di un indirizzo telefonico collegato.

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, a giudizio della Cassazione, la deducibilità dei costi di pubblicità o sponsorizzazione esige la “previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo” (Cassazione, sentenza 24065/2001). La Suprema Corte continua affermando che “i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un’utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale” (Cassazione, sentenza 6548/2012).

La Corte di cassazione pertanto accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Salvatore Tiralongo, Fiscooggi.it

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