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Tar Veneto, Sezione I, Sentenza n. 5462 del 03/11/2003

 
Ric. n. 494/2003       Sent. n.5462/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

  Stefano Baccarini    Presidente

  Marco Buricelli    Consigliere

  Angelo Gabbricci    Consigliere, relatore

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso n. 494/2003, proposto dall’arch. Ilario Faresin, in proprio e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con l'ing. Mario Medici, l’ing. Marco Marcheluzzo, l’ing. Fabio Rovrena, l’arch. Irene Pangrazi e l’arch. Stefano Fochesato, rappresentato e difeso dall’avvocato A. Faresin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

  il Comune di Carrè (Vicenza), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Capuano Branca e Curato, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce n. 468/b;

e contro

  la Commissione giudicatrice comunale per l’affidamento dei servizi di progettazione, e prestazioni connesse, delle nuove scuole elementari di Carrè, in persona del legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti di

  dell’arch. Antonio Tombola, in proprio e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con l’ing. Bruno Breda, l’ing. Giovanni Curculacos e l’arch. Michele Bressan, non costituito in giudizio;

nonché nei confronti

  dell’ing. Giampietro Dall’Igna, in proprio e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con l’arch. Paride Cirillo, l’ing. Ennio Gechele, il p.i. Lorenzo Fiorin, il p.i. Gabriele Bettio e l’ing. Silvia Dall’Igna, non costituito in giudizio;

  A. per l’annullamento:

  1) della determinazione 4 febbraio 2003, n. 5, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Carrè, di aggiudicazione definitiva della licitazione privata per l’affidamento dei servizi di progettazione e prestazioni connesse delle nuove scuole elementari, nonché dell’allegata proposta del responsabile del procedimento di affidamento dell’incarico di progettazione;

  2) per quanto di ragione, dei verbali della commissione giudicatrice per le sedute del 27 settembre e del 10 ottobre 2002;

  B. per la declaratoria di nullità o di caducazione del contratto eventualmente stipulato o per l’annullamento del medesimo contratto,

  C. nonché per la reintegrazione in forma specifica ovvero in subordine, per il risarcimento dei danni per equivalente, mediante la condanna al pagamento di una somma pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo offerto dalla ricorrente in sede di gara e pari, quindi, ad € 8.523,74, oltre alla somma di € 10.000,00 per la perdita di chances di aggiudicazione in altre gare, o della diversa somma – anche maggiore – che sarà ritenuta di giustizia.

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrè;

  viste le memorie prodotte dalle parti;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Faresin per il ricorrente, l’avv. Curato per l’Amministrazione resistente e l’avv. Spagnolo, in sostituzione dell’avv. Rando, per il  raggruppamento controinteressato;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

  Nel maggio 2002 il Comune di Carrè (Vicenza) indisse una licitazione privata per l’affidamento dei servizi di progettazione richiesti per la realizzazione della nuova sede della scuola elementare.

  Esaurita la fase di prequalificazione, nella seduta del 1 agosto 2002 sei concorrenti furono ammessi dalla commissione giudicatrice, e, tra questi, i tre raggruppamenti, rispettivamente con capogruppo mandatario l’arch. Ilario Faresin, l’arch. Antonio Tobola e l’ing. Giampietro Dall’Igna.

  Nella seduta del 27 settembre si procedette alla valutazione delle offerte tecniche, mentre in quella del 10 ottobre si svolse l’esame delle offerte economiche e relative al tempo di esecuzione; venne subito dopo formata la graduatoria, nella quale il raggruppamento Tombola fu collocato al primo posto con 78 punti, e così proclamato aggiudicatario provvisorio; seguivano il raggruppamento Faresin con 77,35 punti e quindi il raggruppamento Dall’Igna.

  Infine, il responsabile del servizio tecnico, con determinazione 4 febbraio 2003, n. 5, approvò la graduatoria ed affidò definitivamente la prestazione d’opera al raggruppamento Tombola.

  Il provvedimento d’aggiudicazione definitiva è stata impugnata dal Faresin con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti; si è costituito in giudizio il Comune di Carrè, che ha concluso per la reiezione, mentre il raggruppamento controinteressato, sebbene ritualmente intimato, non è intervenuto nel giudizio.

DIRITTO

  1.1. Nel primo motivo il provvedimento d’aggiudicazione è censurato per violazione del capo 1, lett. g), della lettera di invito, come modificata dalla determinazione assunta dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 1° agosto 2002; per violazione dei principi in materia di par condicio tra concorrenti, di rimessione in termini e di pubblicità delle gare; per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 64 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; per incompetenza e, infine, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, perplessità contraddittorietà ed illogicità.

  1.2. Invero, nella prima seduta di gara, svoltasi il 1° agosto 2002, il raggruppamento Faresin fu sorteggiato per la verifica ex art. 10, c. 1-quater, l. 11 febbraio 1994, n. 109 (consistente nel comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, presentando la relativa documentazione); la commissione dispose inoltre di comunicare a tutti i concorrenti che, nello stesso termine fissato al Faresin per la presentazione dei documenti, essi avrebbero potuto integrare la documentazione “relativamente alla riduzione percentuale con riferimento al tempo”, poiché tale elemento di valutazione, richiamato nel bando di gara e nella lettera di invito, per errore non era stato inserito nel modello “F” da utilizzare per la presentazione dell’offerta economica.

  Il Comune formalizzò la richiesta con la nota 6 agosto 2002, fissando ai concorrenti il termine del 2 settembre 2002 per l’integrazione del deposito, ma il raggruppamento Tombola effettuò l’adempimento soltanto il 5 settembre, circostanza questa non controversa; secondo il ricorrente, la commissione giudicatrice, nella successiva seduta del 27 settembre, non avrebbe tuttavia rilevato il ritardo, ammettendo senz’altro tutti i concorrenti alla fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche.

  1.3. Il raggruppamento Faresin, dopo l’aggiudicazione provvisoria, presentò un reclamo su tale questione (come sulle altre poi introdotte nel ricorso giurisdizionale), cui replicò il responsabile del procedimento, affermando anzitutto che tale situazione era stata in effetti esaminata dalla commissione giudicatrice.

  Il raggruppamento si era allora giustificato – sempre secondo il responsabile – sostenendo che la richiesta dell’Amministrazione “era pervenuta a destinazione il 2 settembre 2002, ed era stata ritirata dall’ufficio postale in data 4 settembre”; e poiché effettivamente sulla ricevuta di ritorno era impresso il timbro dell’ufficio postale di Padova, recante quest’ultima data, il ritardo non era stato ritenuto imputabile al concorrente, per cui la commissione aveva deciso di accettare l’integrazione oltre il termine – peraltro non espressamente definito perentorio - e di ammettere quello al prosieguo.

  1.4. Il ricorrente rileva, anzitutto, come il termine per la presentazione dell’intera offerta, o anche soltanto di una sua componente, costituisca elemento essenziale nella procedura di gara, e debba dunque intendersi a pena di decadenza, per evidenti ragioni di funzionalità, certezza, ragionevolezza e par condicio dei concorrenti, anche in mancanza di una specifica prescrizione sul punto: e ciò precluderebbe altresì una rimessione in termini.

  Comunque, se pur questa fosse possibile, la condotta dell’Amministrazione sarebbe comunque illegittima: i verbali di gara non conterrebbero alcuna determinazione della commissione nel senso indicato dal responsabile del procedimento; ed è soltanto ad essa che sarebbe spettato di valutare le giustificazioni addotte dal raggruppamento Tombola, e non al responsabile del procedimento ovvero al dirigente, cui spetta d’approvare l’operato della commissione, e non invece di giustificare, dopo la conclusione della gara, decisioni che non risultano formalmente assunte dall’organo competente.

  Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il provvedimento d’aggiudicazione definitiva non spiegherebbe cosa abbia impedito al concorrente, visto che la comunicazione era pervenuta a destinazione il 2 settembre, d’integrare l’offerta lo stesso giorno; né chiarirebbe se la ricevuta di ritorno, riferita alla stessa comunicazione, fosse già stata recapitata al Comune quando la commissione tenne la seduta del 27 settembre 2002.

  2. Il successivo motivo di ricorso è rubricato nella violazione della lex specialis di gara e degli artt. 38 ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

  Il ricorrente sostiene che uno dei componenti il raggruppamento Tombola avrebbe allegato alle dichiarazioni rese un documento d’identità di validità quinquennale, rilasciato il 26 luglio 1997 e dunque scaduto alla data di presentazione dell’offerta: e ne sarebbe dovuta seguire l’esclusione del raggruppamento, ex lett. G), IV comma, del bando di gara (“Le dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità di ciascun soggetto che le sottoscrive a qualsiasi titolo”) e del capo 2, lett. f), della lettera di invito (“Le dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia semplice di un documento d’identità valido di ciascun soggetto che le sottoscrive a qualsiasi titolo”).

  Il responsabile del procedimento replica che, da vari indizi, si desumerebbe che il Curculacos abbia formato e sottoscritto le sue dichiarazioni quando il documento d’identità non era ancora scaduto: ma, secondo il Faresin, l’unica data certa sarebbe quella del 27 luglio 2002, in cui il plico contenente l’offerta era stato spedito, né si comprenderebbe come “l’apposizione della data su alcuni dei documenti dovrebbe conferire loro data certa ai fini della verifica relativa alla validità del documento allegato”.

  3.1. Il ricorrente ha poi criticato anche la decisione dell’Amministrazione di ammettere alla gara il raggruppamento Dall’Igna, classificatosi terzo.

  Nel ricorso principale Faresin ha esposto le ragioni per le quali tale ammissione sarebbe illegittima; le ha poi riprodotte pedissequamente nei motivi aggiunti, con una premessa destinata a giustificare l’interesse in parte qua all’impugnazione: l’esclusione dell’offerta Dall’Igna avrebbe infatti comportato una modificazione dei punteggi assegnati ai concorrenti, tenuto conto dei criteri di calcolo prestabiliti dalla lex specialis, e, per l’effetto, una variazione della graduatoria, nella quale il raggruppamento Faresin sarebbe così risultato primo.

  3.2. Quest’ultima censura viene rubricata nella violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione, dell’art. 97 Cost., dell’art. 17, comma 14-quater, della l. 109/1994, nonché degli artt. 769 e 1351 c.c..

  Espone il ricorrente come il raggruppamento Dall’Igna avesse offerto una riduzione del 20% dei corrispettivi per le prestazioni progettuali e simili, ed una riduzione del 100% quanto al rimborso spese, ai compensi accessori ed ai corrispettivi per le prestazioni accessorie, così obbligandosi ad eseguire alcune prestazioni professionali senza pretendere alcun corrispettivo, e ciò sarebbe illegittimo sotto diversi profili.

  Anzitutto, infatti, anche le prestazioni offerte a titolo gratuito comportano delle spese e queste, continua il ricorrente, se non vengono direttamente rimborsate, finiscono per gravare economicamente sui compensi per l’esecuzione delle “prestazioni progettuali e simili”. Per tali compensi, tuttavia, la legge stabilisce dei minimi inderogabili, che sarebbero stati in concreto elusi dall’offerta Dall’Igna, in violazione del citato art. 17, comma 14-quater, per il quale tali corrispettivi, determinati secondo le tariffe professionali ed i prescritti provvedimenti ministeriali, “sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340”, ed ogni patto contrario è nullo.

  3.3. L’offerta di prestazioni a titolo gratuito, inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost., poiché il difetto di remunerazione determinerebbe «l’esecuzione di tali attività “al risparmio” e nei ritagli di tempo sottratti alle prestazioni effettivamente remunerative».

  L’offerta del raggruppamento Dall’Igna violerebbe anche principi e disposizioni imperative in materia civile: secondo il Faresin, infatti, l’impegno ad eseguire prestazioni professionali a titolo gratuito equivarrebbe ad un contratto preliminare di donazione, vietato dall’ordinamento e nullo.

  4.1. Prima di stabilire la fondatezza delle censure proposte, va esaminata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente, secondo cui il Faresin avrebbe avuto piena conoscenza degli atti che assume illegittimi sin dal settembre 2002, mentre il ricorso risulta notificato nel marzo 2003, in termini soltanto rispetto al provvedimento d’aggiudicazione finale, intervenuto il 4 febbraio 2003: l’eccezione è tuttavia palesemente infondata.

  Invero, l’ammissione di un concorrente non lede immediatamente un altro partecipante ad una procedura concorsuale – mentre lo è l’esclusione di quest’ultimo – ma lo pregiudica soltanto nel momento in cui, in conseguenza di tale ammissione, egli non consegua l’utilità sperata, e cioè, per le gare, la definitiva aggiudicazione: è dunque dalla conoscenza di questa che inizia a decorrere il termine - in specie puntualmente osservato - per far valere i vizi del procedimento, attraverso l’impugnazione del provvedimento conclusivo.

  4.2. Per le stesse motivazioni sono tempestivi anche i motivi aggiunti, notificati a mezzo posta il 4 aprile 2003: in questi viene chiarito, come già esposto sub 3.1., quale sia l’interesse ad impugnare l’ammissione dell’offerta presentata dal raggruppamento Dall’Igna, sebbene classificatosi terzo: e l’Amministrazione non ha contrastato i contenuti di tale spiegazione.

  La circostanza che nel ricorso originario non fosse stato specificato l’interesse a proporre la censura è dunque affatto irrilevante: è peraltro evidente che, se il motivo deve essere proposto tempestivamente, non vi sono invece termini perentori per la prova dell’interesse a presentarlo, che può essere dunque fornita anche nel corso del giudizio.

  5.1 È proprio il terzo motivo che il Collegio ritiene di esaminare con precedenza, rilevando anzitutto come il “modello di offerta economica” – cioè il modulo predisposto dal Comune che i concorrenti dovevano utilizzare – contiene anzitutto una lista con due colonne: nella prima sono elencate le tre voci “prestazioni progettuali e simili”, “rimborso spese e competenze accessorie” e “prestazioni accessorie”, nell’ altra i corrispondenti importi a base d’asta, rispettivamente pari ad € 77.192,04, ad € 17.449,71 ed a € 9,809, 54.

  Di seguito, poi, il modulo reca uno spazio per l’indicazione del “ribasso percentuale unico offerto”, per le suddette voci ed i relativi importi: ribasso che non ha però lo stesso significato per ciascuna delle tre voci, come si desume dalla precisazione contenuta di seguito nella stessa scheda.

  Per le prestazioni progettuali, infatti, il ribasso non si applica all’intero importo, ma alla riduzione percentuale che la legge – e comunque il regolamento della gara de qua – definisce nella misura massima del 20%: sicché, ad esempio, un ribasso unico offerto nella percentuale del 50%, equivale per tali prestazioni ad una riduzione del 10% - appunto la metà del massimo - sull’importo a base d’asta e, dunque, in specie, a € 7.719,204, risultato cui si perviene anche calcolando il 50% dell’equivalente monetario, pari ad € 15.438,408, della percentuale massima di ribasso.

  Per quanto invece concerne il rimborso spese e le prestazioni accessorie, il ribasso offerto si riferisce all’intero importo a base d’asta, per cui una riduzione del 100%, come nel caso, equivale a rinunciare integralmente alle stesse: in concreto, dunque, l’offerta Dall’Igna è limitata al compenso per prestazioni progettuali, e per di più ridotte nella misura massima consentita, ed è ciò che appunto il ricorrente rileva (cfr. sub 3.2.).

  5.2. La rinuncia totale ai compensi per le prestazione accessorie ed ai rimborsi per le spese, non significa, di per sé, che questi e quelle non sussistano: nel caso, è lo stesso capitolato che prevede tali prestazioni, mentre è dato di comune esperienza che non esiste un’attività resa da un professionista la quale non comporti spese, sia pure in una misura inferiore alla percentuale del 29% circa, presunta ex lege per i servizi in questione.

  Pertanto, la rinuncia comporta che tali competenze graveranno sui compensi effettivamente richiesti: cosicché questi, seppur nominalmente riferiti a determinate prestazioni, copriranno invece un ambito più ampio, riferito anche ad ogni altra componente economica, remunerabile o rimborsabile, dell’opera nel suo complesso.

  Così, riconsiderando la fattispecie de qua, il compenso formalmente richiesto dal raggruppamento Dall’Igna per le “prestazioni progettazioni e simili” è sicuramente superiore, in misura indeterminabile ma certa, a quello che lo stesso avrebbe realmente conseguito se la progettazione gli fosse stata assegnata, una volta dedotte le spese ed i compensi accessori cui aveva rinunciato ma che pure esistevano; e poiché, come detto, per quelle stesse prestazioni progettuali Dall’Igna aveva già offerto tutta la riduzione consentita, ne segue che il relativo compenso sarebbe stato, in concreto, inferiore a quello minimo previsto dalla legge, il cui disposto sarebbe stato così eluso.

  Certamente, per richiamare le difese del Comune, il fatto che Dall’Igna abbia redatto per le nuove scuole lo “studio preliminare”, peraltro d’incerto contenuto, avrebbe potuto comportare una riduzione dell’impegno professionale; e forse anche il fatto che lo stesso concorrente abbia il suo domicilio a breve distanza dal Comune di Carrè avrebbe potuto determinare qualche risparmio, sebbene si tratti qui di progettare e non di costruire: ma ciò intuitivamente non basta ad affermare che il raggruppamento Dall’Igna non avrebbe avuto spese o non avrebbe svolto prestazioni accessorie.

  5.3. E, d’altro canto, il Dall’Igna era comunque in grado di valorizzare eventuali condizioni di favore rispettando la disciplina vigente, sebbene fosse richiesta l’indicazione d’un ribasso unico: questo, infatti, poteva essere calcolato operando una media tra i ribassi di ciascuna componente, stabiliti però in modo da essere comunque remunerativi; essi si sarebbero così reciprocamente influenzati, pervenendo infine ad un ribasso unico anche cospicuo, ma non illegittimo, come invece nel caso.

  Invero, vale ripetere come ciò che rende illegittima l’offerta Dall’Igna - e questo afferma il ricorrente, diversamente da quanto sostiene il Comune – è il fatto che quel raggruppamento abbia proposto un ribasso talmente elevato che necessariamente si traduce, per le ragioni già esposte, nella violazione dei minimi tariffari, e ciò a prescindere dal fatto che la legge non vieta di rinunciare al rimborso spese ed ai compensi per le prestazioni accessorie. La circostanza che la riduzione offerta da Dall’Igna superi il 20% è viceversa di per sé irrilevante, diversamente da quanto afferma la resistente, la quale confonde la percentuale di riduzione massima sull’importo previsto per le prestazioni progettuali (appunto il 20%) con il ribasso unico che, come già detto, si riferisce al valore economico di tale riduzione massima, oltre che alle ulteriori competenze nel loro intero importo.

  5.4. È poi da soggiungere come il ribasso unico, in quanto tale, non ha certamente alcun limite prestabilito: peraltro, ciò non toglie che un limite sia comunque implicito nei principi di efficienza e di buona amministrazione.

  L’Amministrazione – ed è questa una considerazione generale, ulteriore rispetto a quelle sin qui svolte – attraverso le diverse forme di confronto concorrenziale ricerca bensì una prestazione a prezzi competitivi, ma purché questi non dipendano da offerte poco o punto remunerative, stante l’evidente rischio per la qualità del risultato: e pare questo il caso dell’offerta Dall’Igna, in cui si rinuncia a competenze che, nel complesso, ammontano ad un quarto degli importi complessivi a base d’ asta, attraverso un ribasso del 100% in una gara dove il ribasso medio, esclusa l’offerta Dall’Igna, era pari al 35%.

  5.5. L’offerta Dall’Igna era dunque illegittima per violazione delle norme sui minimi tariffari e, comunque, delle regole di buon andamento dell’Amministrazione: i riferimenti alle norme civilistiche sulla donazione appaiono invece del tutto estranei alla materia del contendere.

  L’illegittimità dell’ammissione di tale offerta si riflette sulla graduatoria conclusiva e, così, sull’aggiudicazione finale, che sarebbe dovuta andare al Faresin.

  Come esaurientemente da questi dimostrato, ove il raggruppamento Dall’Igna fosse stato escluso, secondo le formule contenute nel capo 3) della lettera d’invito, sarebbero mutati i coefficienti per la determinazione dei punteggi relativi all’offerta economica: per cui, alla fine, il raggruppamento ricorrente avrebbe conseguito complessivamente 88,10 punti, risultando così primo in graduatoria, seguito dal raggruppamento Tombola con 82,75 punti.

  6. Le restanti censure possono ritenersi assorbite, conseguendo il ricorrente per effetto dell’accoglimento del III motivo di ricorso, l’utilità sperata conseguente dall’annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato, e dal suo collocamento al primo posto nella graduatoria dei partecipanti alla gara.

  Pare comunque opportuno rilevare come il secondo motivo si presenti anch’esso fondato: l’unica data certa, riferita al raggruppamento Tombola, è quella di spedizione dell’offerta (27 giugno) ed in quella data la documentazione riferita ad uno dei componenti il raggruppamento era viziata, perché il documento d’identità era ormai privo di validità.

  Quanto al I motivo, invece, appare significativa la circostanza che, in effetti, dai verbali di gara non si desume che la commissione giudicatrice, competente a determinarsi sul punto, prima di esaminare le offerte, abbia consapevolmente ammesso l’integrazione tardiva, ritenendo scusabile il ritardo dello stesso raggruppamento Tombola.

  È bensì vero che, ove le circostanze di fatto fossero quelle esposte dal responsabile del procedimento – e, prima, dallo stesso raggruppamento – non potendosi esigere dal concorrente un comportamento diverso da quello tenuto, la commissione avrebbe dovuto necessariamente operare la riammissione: per cui il fatto che non emerga in tal senso la volontà dell’organo collegiale competente finirebbe per essere irrilevante.

  Tuttavia, la vicenda presenta alcune singolarità, la prima delle quali consiste nell’intervallo di quasi venticinque giorni, secondo esperienza decisamente abnorme, che sarebbe intercorso tra la spedizione della richiesta di documentazione ed il ricevimento all’indirizzo del destinatario assente, tale da far ipotizzare un precedente accesso (va ricordato che si era nel periodo feriale) ed una più lunga giacenza presso l’ufficio postale; a ciò si aggiunga che, comunque, la ricevuta di ritorno non reca la data di consegna del plico al ricevente, ma soltanto quella, non necessariamente coincidente, in cui la ricevuta è stata rinviata al mittente.

  Così, per stabilire se effettivamente la condotta del Comune sia stata l’unica compatibile con la situazione determinatasi, il Collegio dovrebbe dapprima accertare univocamente quest’ultima, svolgendo l’opportuna attività istruttoria: peraltro, l’accoglimento del ricorso sotto i profili già indicati rende inutile tale integrazione.

  7.1. Per quanto poi concerne la domanda risarcitoria proposta, non è anzitutto dubbio che il raggruppamento Faresin, avendo effettivamente presentato l’offerta più vantaggiosa, dovesse venir collocato al primo posto nella graduatoria, e, conseguentemente, avesse un interesse giuridicamente tutelato sia all’aggiudicazione definitiva, sia a svolgere la prestazione oggetto della gara.

  7.2 È ignoto al Collegio se il Comune di Carrè abbia nel frattempo stipulato il contratto d’opera con il raggruppamento Tombola, e tanto meno se quest’ultimo lo abbia completato e fornito all’Amministrazione.

  Peraltro, questo Collegio – allineandosi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali – ritiene che l’annullamento dell’aggiudicazione si configuri come una causa di nullità del contratto, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, garantendo così l’effettività della tutela giurisdizionale: nullità che può essere sussunta sotto il profilo della mancanza di accordo tra le parti - esprimendosi nell’aggiudicazione la volontà dell’Amministrazione di pervenire ad un determinato contratto - ovvero della violazione di norme imperative, ex art. 1418, I comma, c. c., tali essendo quelle attinenti alla fase di scelta del contraente che, nei procedimenti di formazione dei contratti ad evidenza pubblica, è regolata da norme di diritto pubblico (C.d.S., V, 5 marzo 2003, n. 1218).

  La rilevata nullità trova peraltro il suo fondamento anche in precise disposizioni di diritto positivo e così, anzitutto, nell’art. 14, II comma, del d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ove si prevede che la sospensione o l’annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture strategiche – quali definite dallo stesso decreto – “non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori”, conducendo, a contrario, alla conclusione che ciò si verifichi per ogni altra prestazione; e, inoltre, nell’ art. 24 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, il quale, al IV comma, afferma essere nulli i contratti di fornitura e servizi stipulati da pubbliche amministrazione in violazione dell’obbligo di pubblicità nella procedura di scelta, oppure del dovere d’utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP.

  7.3. Tornando ora alla fattispecie, non v’è anzitutto dubbio che il contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento Tombola sarebbe nullo e dunque privo di effetti.

  D’altro canto, l’Amministrazione non ha dimostrato nel corso del giudizio di aver comunque ormai conseguito l’utilità rappresentata dalla progettazione definitiva, per cui nessun ostacolo si frappone a che il Collegio disponga la condanna in forma specifica del Comune di Carrè ad aggiudicare il servizio di progettazione al raggruppamento ricorrente, ed alla conseguente stipulazione del contratto: resta naturalmente salva la possibilità per il ricorrente di accettare, in alternativa, un risarcimento per equivalente, concordato con il Comune di Carrè.

  8. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente; possono essere integralmente compensate con i due raggruppamenti evocati come controinteressati, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe:

  1) accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente;

  2) accoglie la domanda di risarcimento del danno secondo quanto precisato in motivazione.

  Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00, di cui € 600,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

  Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2003.

  Il Presidente     L’Estensore 
 

  Il Segretario 
 
 
 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 

 

 

 

 
 

 

 

Copyright © Avv. Marco Martini 

 
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