|
il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori
Francesco CORSARO, Presidente,
Umberto REALFONZO, Consigliere,
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere,
relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn.
8642/2003, 8712/2003, 9036/2003 e 13143/2003, tutti proposti dalla COSENZA
CALCIO 1914 s.p.a., corrente in Cosenza, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof.
Filippo LUBRANO e dagli avvocati Enrico LUBRANO e Giuseppe CARRATELLI ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 79,
CONTRO
- il COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2,
- la FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e
- la LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI serie C, con sede in Firenze, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia SCOGNAMIGLIO
e Bruno BISCOTTO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.
Pisanelli n. 40,
- la LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI serie A e B e la LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in persona dei
rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite nel presente
giudizio,
E NEI CONFRONTI
- della ACF FIORENTINA
s.p.a., corrente in Firenze, in persona del legale rappresentante pro
tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Giuseppe
MORBIDELLI e dagli avvocati Carlo MONTAGNA e Duccio M. TRAINA ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Carducci n. 4,
- della UNIONE SPORTIVA
CATANZARO s.p.a., della VENEZIA 1907 ASSOCIAZIONE CALCIO s.r.l., della
SOCIETA’ SPORTIVA NAPOLI CALCIO s.p.a. e della MESSINA FOOTBALL CLUB –
PELORO s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, controinteressata, non costituite nel presente giudizio e
- del CODACONS e
dell’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici, con sede
in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
interventori ad adiuvandum, rappresentati e difesi dagli avvocati
Carlo RIENZI, Mariacristina TABANO e Gianluca D’ASCENZO ed elettivamente
domiciliati in Roma, al viale G. Mazzini n. 73,
PER L’ANNULLAMENTO
A) – quanto al ricorso
n. 8642/2003, della deliberazione del Consiglio federale della FIGC in
data 20 agosto 2003 (com. uff. n. 57/A), nella parte in cui propone di
sottoporre all’approvazione del CONI, anziche’ la ricorrente, la
controinteressata ACF FIORENTINA s.p.a. per l’ammissione al Campionato
nazionale di calcio, serie B, per l’anno 2003/2004; della deliberazione n.
380 del 21 agosto 2003, con cui la Giunta esecutiva del CONI ha approvato
detta proposta; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale
e, in particolare, quelli della Lega e della FIGC sulla formazione dei
calendari per detto Campionato e per la Coppa Italia;
B) – quanto al ricorso
n. 8712/2003, della deliberazione in data 22 luglio 2003, con cui il
Consiglio direttivo della Lega naz. professionisti serie C non ha ammesso
la ricorrente al Campionato nazionale di calcio serie C/1 per l’anno
2003/2004; della deliberazione in data 31 luglio 2003, con cui il c.f.
della FIGC ha respinto il gravame della ricorrente e ne ha disposto la
definitiva non ammissione al predetto Campionato; del lodo arbitrale in
data 27 agosto 2003, con cui la Camera di conciliazione e arbitrato per lo
Sport, sedente presso il CONI, ha definitivamente respinto il gravame
della ricorrente sul punto; d’ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale e, in particolare, quello con cui la controinteressata US
CATANZARO s.p.a. e’ stata ammessa al predetto Campionato;
C) – quanto al
ricorso n. 9036/2003, della deliberazione in data 9 luglio 2003
¾con cui il
c.f. della FIGC ha ammesso, senza condizioni ed in forza della sentenza
della Commissione d’appello federale, la SOCIETA’ CALCIO CATANIA s.p.a. al
compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato
nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004¾,
nella parte in cui non ha contestualmente disposto l’ ammissione a tale
Campionato anche a favore della ricorrente; ove occorra, della
deliberazione n. 260 del 7 luglio 2003, con cui la g.n. del CONI ha
invitato la FIGC a chiarire, nel piu’ breve tempo possibile, siffatta
riammissione; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e,
in particolare, dell’approvazione e ratifica delle retrocessioni dal
Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2002/2003, nella parte
in cui la FIGC non ha provveduto al blocco delle retrocessioni;
D) – e, quanto al
ricorso n. 13143/2003, del provvedimento in data 31 ottobre 2003, con
cui il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente
dall'affiliazione alla Federazione stessa, nonche’ d’ogni altro atto
presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, degli atti con
cui la ricorrente non e’ stata ammessa, per l’anno 2003/2004, al
Campionato nazionale di calcio serie C/1 e non e’ stata cooptata a quello
di serie B;
Visti i ricorsi con i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio degli intimati CONI e FIGC, della sola
controinteressata ACF FIORENTINA s.p.a. e degli interventori ad
adiuvandum;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 25 marzo 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi
altresi’, per le parti costituite, solo il prof. Filippo LUBRANO e gli
avvocati LUBRANO, CARRATELLI, ANGELETTI, MEDUGNO, MAZZARELLI (per delega
dell’avv. GALLAVOTTI), PAOLETTI (per delega del prof. MORBIDELLI) e TABANO;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La COSENZA CALCIO 1914
s.p.a., corrente in Cosenza, dichiara d’esser stata retrocessa, in esito
al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2002/2003, alla serie
C/1, insieme alla CALCIO CATANIA s.p.a., al GENOA Cricket and Football
Club s.p.a. ed alla SALERNITANA SPORT s.p.a.
Detta Societa’ rende
altresi’ noto d’aver chiesto alla Lega naz. professionisti serie C, con
istanza del 27 giugno 2003, d’esser iscritta al Campionato nazionale di
calcio serie C/1 per l’anno 2003/2004. Nondimeno, in data 22 luglio 2003,
il Consiglio direttivo di tale Lega, su conforme parere della COVISOC, non
ha ammesso la predetta Societa’ al Campionato di serie C/1, in quanto essa
sarebbe incorsa in svariate inadempienze. Avverso tale statuizione, detta
Societa’ ha proposto gravame alla FIGC, evidenziando altresi’ il
superamento, a suo dire, tempestivo delle questioni sollevate dalla Lega,
proponendo a quest’ultima una nuova istanza in data 28 luglio 2003. Dopo
alquante vicissitudini, il Consiglio federale della FIGC ha respinto, con
deliberazione in data 31 luglio 2003, tale impugnazione e ha disposto la
definitiva non ammissione della predetta Societa’ al Campionato de quo.
Nelle more, s’e’
sviluppata una vicenda giudiziaria avverso i risultati del Campionato di
serie B, promossa dalla CATANIA CALCIO s.p.a. e, poi, da altre Societa’
retrocesse in serie C/1, in esito alla quale e’ stato emanato il DL 19
agosto 2003 n. 220 (in G.U. n. 192 del 20 agosto 2003), convertito, con
modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280 (in G.U. n. 243 del 18
ottobre 2003) e recante disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva. In base all’art. 3, c. 5 del DL 220/2003
¾norma,
questa, non convertita, ma i cui effetti, prodottisi fino alla data
d’entrata in vigore della l. 280/2003, sono rimasti salvi¾,
con deliberazione in data 20 agosto 2003 (com. uff. n. 57/A), il c.f.
della FIGC ha sottoposto all’approvazione del CONI, anziche’ la COSENZA
CALCIO 1914 s.p.a., l’ACF FIORENTINA s.p.a. per l’ammissione al Campionato
nazionale di calcio serie B, per l’anno 2003/2004. Con deliberazione n.
380 del 21 agosto 2003, la Giunta esecutiva del CONI ha approvato detta
proposta. Pertanto, anzitutto la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. si grava
innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 8642/2003 in epigrafe
(notificato il 28 agosto 2003 e depositato il giorno successivo), avverso
tali atti del CONI e della FIGC, deducendo in punto di diritto, per un
verso, il difetto di motivazione e, per altro verso, la violazione del
citato art. 3, c. 5 e lo sviamento di potere.
Nel frattempo, e’ stato
emanato il lodo arbitrale in data 27 agosto 2003, con cui la Camera di
conciliazione e arbitrato per lo Sport, sedente presso il CONI e adita
dalla ricorrente contro la mancata ammissione attorea al Campionato di
serie C/1, ne ha definitivamente respinto il gravame. La COSENZA CALCIO
1914 s.p.a. impugna innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 8712/2003
in epigrafe (notificato il 2 settembre 2003 e depositato il giorno
successivo), il lodo citato ed i presupposti atti della FIGC di non
ammissione della ricorrente al Campionato di serie C/1, deducendo in punto
di diritto vari profili di censura.
Inoltre, la
ricorrente riassume avanti a questo Giudice, a’sensi dell’art. 3, c. 4 del
DL 220 /2003 (ricorso n. 9036/2003 in epigrafe, notificato il 12 settembre
2003 e depositato il successivo giorno 16), il gravame a suo tempo
proposto innanzi al TAR Campania, sede di Salerno, avverso sia la
deliberazione in data 9 luglio 2003
¾con cui il
c.f. della FIGC ha ammesso, senza condizioni ed in forza della sentenza
della Commissione d’appello federale, la SOCIETA’ CALCIO CATANIA s.p.a. al
compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato
nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004¾,
nella parte in cui non ha contestualmente disposto l'ammissione a tale
Campionato anche a favore della ricorrente, sia, ove occorra, la
deliberazione della g.n. del CONI n. 260 del 7 luglio 2003.
Infine, con il
provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 96/A del 31 ottobre 2003,
il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente, per
inattivita’, dall'affiliazione alla Federazione stessa. Avverso tale
statuizione la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., che sul punto ha proposto anche
motivi aggiunti ai ricorso nn. 8642/2003 e 8712/2003 in epigrafe, si grava
nuovamente innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 13143/2003 in
epigrafe, notificato l’11 dicembre 2003 e depositato il successivo giorno
19. Al riguardo, la ricorrente deduce in punto di diritto, oltre a profili
d’illegittimita’ derivata dai precedenti gravami, in via autonoma l’unico,
articolato motivo della violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto
1990 n. 241 e dell’eccesso di potere per varie ragioni.
In tutt’e quattro i
giudizi si sono costituiti soltanto il CONI e la FIGC, eccependo
articolatamente vari profili d’inammissibilita’ dei ricorsi in epigrafe e,
nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. Nei giudizi relativi ai
ricorsi nn. 8642/2003 e 13143/ 2003 in epigrafe, si sono costituite pure
la Lega nazionale professionisti serie C e la sola controinteressata ACF
FIORENTINA s.p.a., corrente in Firenze, che concludono per l’inammissibilita’
e l’infondatezza delle domande attoree. Nel giudizio relativo al ricorso
n. 8642/2003 intervengono ad adiuvandum il CODACONS e
l’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici, con sede in
Roma, che agiscono a tutela di tali utenti e deducono in punto di diritto
l’illegittimita’ dell’art. 2, c. 1 del DL 220/ 2003 per violazione
dell’art. 24 Cost. e del successivo art. 3, c. 5 per violazione degli artt.
2, 3 e 18 Cost.
Le parti costituite
hanno ritualmente depositato memorie e documenti. Alla pubblica udienza
del 25 marzo 2004, su conforme richiesta delle parti stesse, i quattro
ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Come gia’
accennato nelle premesse in fatto, la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., corrente
in Cosenza, e’ stata retrocessa, in esito al Campionato nazionale di
calcio serie B per l’anno 2002/2003, alla serie C/1. In relazione o in
occasione di tale evento, detta Societa’ ha sviluppato un ampio
contenzioso, articolato nei quattro ricorsi in epigrafe, tre dei quali
miranti ad ottenere la cooptazione nel Campionato di serie B a'sensi
dell’art. 3, c. 5 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (in G.U. n. 192 del 20
agosto 2003, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione),
l'annullamento degli atti inerenti alla mancata ammissione al Campionato
di serie C/1 e, rispettivamente, la rimozione della decadenza della sua
affiliazione alla Federazione italiana giuoco calcio – FIGC. Il quarto
gravame, ossia il ricorso n. 9036/2003, non e’ che la riassunzione, avanti
a questo Giudice ed a’sensi dell’art. 3, c. 4 del DL 220/ 2003, di quello
a suo tempo proposto innanzi al TAR Campania, sede di Salerno, avverso
l’atto della FIGC d’ammissione incondizionata della SOCIETA’ CALCIO
CATANIA s.p.a. al compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione
al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004, nella
parte in cui non ha disposto l'ammissione a tale Campionato anche a favore
della ricorrente.
Cio’ posto, i quattro
ricorsi in epigrafe, stante o il rapporto di presupposizione logica che li
lega, oppure la sostanziale identita’ delle questioni controverse, vanno
riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza.
2. – Quanto al ricorso
n. 9036/2003 in epigrafe, notificato il 12 settembre 2003 e depositato il
successivo giorno 16, parte ricorrente dichiara di non aver piu’ interesse
alla risoluzione del relativo giudizio. Peraltro, al Collegio non sfugge
che la domanda cosi’ posta riguarda vicende, le cui efficacia e validita’
sono state superate dal regime straordinario introdotto dall’art. 3, c. 5
del DL 220/2003 e degli atti del CONI e della FIGC che ne hanno dato
attuazione, d’altronde impugnati dalla COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. con il
ricorso n. 8642/2003 in epigrafe. Pertanto, il ricorso n. 9036/2003 dev’essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senz’uopo
d’ulteriore disamina del merito.
3.1. – In ordine, poi,
agli altri tre gravami qui riuniti, reputa il Collegio che, per evidenti
ragioni di presupposizione logica, occorra esaminare per primo il ricorso
n. 13143/2003 in epigrafe, avente ad oggetto l’impugnazione attorea del
provvedimento, di cui al comunicato ufficiale n. 96/A del 31 ottobre 2003,
con cui il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della
ricorrente, per inattivita’, dall'affiliazione alla Federazione stessa.
3.2. – Anzitutto e’ da
rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla
questione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 2, c. 1, lett. a)
del DL 220/2003, nel testo modificato, in sede di conversione, dalla l.
280/2003.
Le questioni
sull'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative
e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue
articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle
attivita’ sportive, concernono chiaramente la regolare conduzione tecnica
delle gare, dei campionati e delle manifestazioni indette o disciplinate
dalle relative norme interne di ciascuna Federazione sportiva. Il
legislatore d’urgenza, nell’attribuire tali questioni alla disciplina
dell’ordinamento sportivo (art. 2, c. 1, alinea) ed alla competenza
esclusiva della giustizia sportiva (art. 3, c. 1, I per.), ha cosi’ inteso
ribadire, cristallizzandolo in norme inderogabili e precise
¾per cui
in claris non fit interpretatio¾,
l’arresto ormai consolidato della giurisprudenza sulla non rinvenibilita’
in se’, e tranne ipotesi di coinvolgimento di altri interessi, di
posizioni soggettive tutelabili dall’ordinamento generale nelle
competizioni de quibus. In particolare, l’ordinamento generale e’
indifferente alla verifica della regolarita’ delle competizioni sportive
ed all’applicazione delle norme tecniche che ne determinano lo svolgimento
e, con riguardo alle forze in campo, se del caso il risultato, tali
vicende non implicando lesione alcuna tanto di diritti soggettivi, quanto
di interessi legittimi (cfr., per tutti, Cass., sez. un., 26 ottobre 1989
n. 4399; ma cio’ e’ da lungo tempo affermato dalla Sezione: cfr. TAR
Lazio, III, 15 luglio 1985 n. 1099).
Il dato testuale non
autorizza, quindi, a ritenere che sfuggano a qualunque controllo, da parte
dell'ordinamento generale, i rapporti associativi in se’ tra due soggetti
di diritto, i quali, solo quando si perfeziona il vincolo associativo tra
loro, soggiacciono a loro volta anche a quella parte dell'ordinamento
sportivo le cui regole sono indifferenti all’ordinamento della Repubblica.
Appunto perche’
la relazione tra quest' ultimo e l’ordinamento sportivo sono improntati al
principio d’autonomia, l’art. 1, c. 2 del DL 220/2003 fa salvi i casi di
rilevanza, per l'ordinamento generale, di situazioni giuridiche soggettive
connesse con quello sportivo. Senza incidere o modificare
autoritativamente le regole dello sport, quelle statali non rinunciano a
disciplinare (e tutelare) le posizioni dei soggetti di diritto quando
operino in entrambi i settori. Quando vi sono atti il cui effetto finale
e’ l’esclusione (recte, la revoca dell'affiliazione), ossia lo
scioglimento del vincolo associativo rispetto al singolo associato, una
volta divenuto definitivo il provvedimento
¾i cui motivi
legittimanti la Federazione ed il relativo procedimento appartengono alla
sfera interna di questa¾,
il soggetto non appartiene piu’ al gruppo sociale (la Federazione), di
talche’ questi, esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva e, se del
caso, l’adizione della via arbitrale, si puo’ rivolgere a questo Giudice,
posto che la revoca e’ formalizzata in un provvedimento della Federazione
stessa. Ebbene, il rapporto associativo (e, quindi, la sua cessazione), in
se’ considerato, e’ certo rilevante per l'ordinamento sportivo, ma impinge
altresi’ su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa
tutela spetta a questo Giudice, nella propria competenza esclusiva di cui
al successivo art. 3, c. 1, I per.
3.3. – Cio’ posto,
sebbene, in linea di mero principio, l’impugnata decadenza non sia di per
se’ l'effetto ineluttabile e direttamente consequenziale della non
ammissione della ricorrente, per l’anno 2003/2004, ad uno dei Campionati
cui essa aspira, l'accoglimento, o meno, del ricorso in esame e’
propedeutico all’accertamento delle domande poste con i precedenti
ricorsi.
Infatti, l’impugnata
decadenza, se confermata, escluderebbe definitivamente la ricorrente dal
novero dei soggetti dell'ordinamento sportivo e, quindi, da qualunque
legittimazione all’ammissione ad uno di siffatti Campionati, e viceversa.
Ne’ varrebbe obiettare che, in fondo, tale atto e’ stato gravato dalla
ricorrente con motivi aggiunti ai predetti due ricorsi, giacche’ non e’
possibile ampliare o modificare ad libitum il thema decidendum
introdotto con il ricorso originario, merce’ l’uso dei motivi aggiunti ex
art. 21, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo novellato
dall’art. 1 della l. 21 luglio 2000 n. 205. Ritiene il Collegio che detti
motivi siano inutilizzabili: A) – nei confronti di atti che non sono in
sequenza procedimentale, ma, pur se resi tra le stesse parti, esprimono
potesta’ e/o si basano su presupposti diversi; B) – e, comunque, laddove
non si verifichi quell’effettiva connessione tra le questioni, come
prescrive la legge. Resta comunque fermo che detti motivi aggiunti
costituiscono una facolta’ per l'interessato e non gia’ un obbligo
prescritto a pena d'inammissibilita’.
3.4. – Nel
merito, e valutando inammissibili i motivi d’illegittimita’ derivata
¾ che’
l'impugnata decadenza sta in se’ e condiziona, ma non e’ condizionata
dalle altre vicende contenziose, essendo post hoc e non propter
hoc¾,
il ricorso in esame e’ fondato e va accolto, nei limiti e per le
considerazioni di cui appresso.
Lamenta anzitutto
la ricorrente che l’impugnata decadenza non sia stata preceduta dalle
formalita’ d’avvio del relativo procedimento, ex art. 7, c. 1 della l. 7
agosto 1990 n. 241, senza che ve ne fosse alcuna ragione. La doglianza e’
da condividere, in quanto, per un verso, essendosi tutta la complessa
questione inerente alla posizione della ricorrente sviluppatasi nell’arco
di svariati mesi, non riscontra nella specie quell'urgenza che, a’sensi
del successivo c. 2, consente all’autorita’ procedente d’assumere rebus
sic stantibus misure urgenti e cautelari e di differire l’emanazione
dell’avviso d’avvio del procedimento, che resta pur sempre doverosa. In
secondo luogo, tale avviso non puo’ esser omesso, perche’ tutte le
questioni inerenti alla cessazione del rapporto associativo tra una
Societa’ ed una Federazione sportiva riguardano l’esercizio di potesta’
non jure privatorum, ma nell’esclusivo interesse pubblico dello
sport nazionale, che, quindi, trascende le posizioni di tali parti e cui
dette Federazioni sono preposte ¾quali
organi operativi del CONI, indipendentemente dalla loro soggettivita’
privatistica, o meno (arg. ex Cass., sez. un., 11 ottobre 2002 n. 14530;
Cons. St., VI, 10 ottobre 2002 n. 5442)¾,
di talche’ i relativi atti devono esser preceduti dalle formalita’ ex art.
7, c. 1 della l. 241/1990 al fine d’assicurare trasparenza e
partecipazione all' azione amministrativa. Infine, la potesta’ esercitata
nella specie dalla FIGC, che fa riferimento ai casi di decadenza per
inattivita’ a’sensi dell’art. 16 delle NOIF, e’ si’ priva di connotati di
discrezionalita’, ma non per cio’ solo e’ anche necessitata, nel senso che
l’inattivita’ de qua non e’ un mero fatto giuridico, bensi’ va
accertata e, soprattutto, ne va valutata l’imputabilita’, o meno, a
comportamenti colpevolmente omissivi del soggetto inerte. Pertanto, a piu’
forte ragione nella specie ¾stante
la novita’ delle regole poste dal DL 220/2003 e la mole del contenzioso
attivato non solo dalla ricorrente, ma anche da altre Societa’¾,
la FIGC avrebbe dovuto avviare il procedimento di decadenza in
contraddittorio con quest’ultima, non essendo chiari, ne’ evidenti, ne’
incontrovertibili i presupposti di fatto e la qualificazione giuridica
dell'eventuale inerzia della COSENZA CALCIO 1914 s.p.a.
La ragione e’ evidente:
l’art. 7, c. 1 della l. 241/1990 s’ applica anche nei procedimenti
vincolati, giacche’ la ragion d’essere della partecipazione, sottesa alle
formalita’ poste dalla norma citata, si configura anche quando i
presupposti del provvedimento conclusivo richiedano comunque un
accertamento, nel cui ambito va garantita al destinatario la possibilita’
di prospettare fatti ed argomenti a suo favore.
Parimenti da
condividere e’ l’assunto attoreo, laddove censura, per evidente difetto
dei presupposti, la circostanza che l’inattivita’ sia stata dichiarata per
la ricorrente come facente parte della Lega nazionale dilettanti.
L’intimata FIGC, invero, non ha tenuto conto che, in disparte ogni
considerazione sull’ammissibilita’ della ricorrente alla cooptazione nel
Campionato di serie B, la ricorrente non ha prestato acquiescenza alla
mancata sua iscrizione al Campionato di serie C/1, ne’ e’ stata
espressamente dichiarata decaduta dall’iscrizione a quello di serie C/2.
In tal caso, la ricorrente e’ ex se ancora parte della Lega
nazionale professionisti di serie C, tant’e’ che ben potrebbe essere
iscritta a detto Campionato, per il quale possiede perlomeno il titolo
sportivo.
Restano cosi’ assorbite
le analoghe questioni poste, sotto forma di motivi aggiunti, con i ricorsi
nn. 8642/2003 e 8712/2003.
4. – Per quanto
concerne, poi, questi ultimi, la Societa’ ricorrente continua ad
affermarne la sostanziale autonomia, ma cio’ e’ frutto d’un evidente
equivoco, gia’ rilevato dalla Sezione in sede cautelare.
Ora, l’art. 3, c. 5 del
DL 220/2003 aveva attribuito al CONI, in coerenza ai principi sanciti
dagli artt. 1 e 2, c. 1 e tenuto conto dell'eccezionale situazione
determinatasi per il contenzioso instaurato da svariate Societa’ sportive
non solo verso la FIGC, ma anche contro altre Federazioni, la potesta’
d’assumere, «… su proposta della Federazione competente,… i provvedimenti
di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti
disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei
campionati 2003-2004…». Tale norma, poi soppressa in sede di conversione
dalla l. 280/2003, pose al CONI una potesta’ si’ di carattere eccezionale,
ma pure: A) – una tantum; B) – esercitabile non in via autonoma o
sostitutiva, ma soltanto su proposta ad hoc della Federazione
competente e, quindi, se questa l’avesse espressamente richiesto, laddove
non fosse in grado, nonostante tutto, di provvedervi da sola; C) –
concretantesi in provvedimenti extra ordinem, delimitati nel tempo;
D) – all'esclusivo fine di consentire, se del caso derogando a regole
federali vigenti, l’avvio dei predetti campionati. Come si vede, il
pregresso contenzioso, ancorche’ rilevante, non fu assunto gia’ dal
legislatore d'urgenza quale elemento costitutivo della fattispecie, ne’
tampoco per indirizzare ogni emanando provvedimento al suo superamento.
Esso, in- vece, servi’ a guisa d’occasio dell'intervento e
come vicenda, pur se non direttamente risolubile dai provvedimenti del
CONI, di cui comunque questi ultimi avrebbero dovuto tener conto, se del
caso per disinnescarne gli effetti piu’ dirompenti e comporre le liti in
atto. Certo, pur nella lata discrezionalita’ attribuitagli dalla norma, il
CONI non avrebbe potuto provvedere legittimamente prescindendo sic et
simpliciter da siffatto contenzioso, ne’ dalla proposta federale.
Tuttavia, ne’ l’uno, ne’ l’altra erano dati vincolanti e, quindi, ben
sarebbero potuti esser sacrificati, nella comparazione di tutti gli
interessi in gioco, rispetto al fine essenziale di cura dell'interesse
pubblico sotteso all’avvio dei predetti Campionati.
Scevro dai
denunciati vizi s’appalesa, allora, l’impugnata deliberazione della Giunta
esecutiva del CONI n. 380 del 21 agosto 2003, laddove, su conforme
proposta della FIGC e per risolvere efficacemente tale avvio messo in
forse dalle liti pendenti, ha deciso d’individuare una diversa formula del
Campionato di serie B, merce’ sia l’ ampliamento dell’organico fino a 24
squadre, sia «… l’inserimento di Societa’ sportive che abbiano rilevanti
bacini di utenza, strutture sportive attrezzate e di riconosciuta
ricettivita’, frequenza di pubblico e indici di gradimento
radiotelevisivo, tali da apportare un significativo aumento di interesse
per l’intera competizione…». Invero, l’ ammissione al Campionato di serie
B, nella nuova composizione a 24 squadre per l’ anno 2003/2004, avrebbe
potuto concernere tutte e solo le squadre collocatesi negli ultimi quattro
posti in esito al Campionato per l’anno 2002/2003, a guisa di mero
repechage, si’ da bloccare in tal modo ogni questione sulla
retrocessione e senza bisogno d’adoperare altri parametri per raggiungere
tale numero massimo. Tanto, pero’, a condizione che tutte queste squadre
avessero al contempo instaurato un contenzioso sul punto e, alla data
d'emanazione del provvedimento del CONI, fossero retrocesse alla serie C/1
e pleno jure iscritte a questo Campionato, ossia si trovassero
nella situazione per il repechage. In difetto anche d’uno di tali
presupposti ¾come
per la ricorrente, che non propose impugnazione autonoma e non ha ottenuto
l’iscrizione alla serie C/1¾,
rettamente la FIGC (in sede di proposta) ed il CONI (in sede decisoria)
hanno fatto riferimento, per completare l'organico de quo,
all’altro parametro considerato, il quale, a sua volta, tiene conto di
elementi connessi alle tradizioni calcistiche dei luoghi, al seguito del
pubblico e ad altri dati non strettamente tecnici, ma pur sempre inerenti
all’essenza stessa del movimento sportivo. Ne’ puo’ seriamente la
ricorrente, per un verso, non ritenere come tali elementi, che essa stessa
ha invocato in sede di discussione orale dei gravami all’udienza pubblica,
siano si’ extra ordinem, ma non anche arbitrari, vessatori o
estranei alla tradizione del movimento calcistico. Per altro verso, deve
la ricorrente tener presente che l’ACF FIORENTINA s.p.a., pur non essendo
la stessa Societa’ costituita nel 1926
¾vincitrice
di due Scudetti, sei Coppe Italia e di altri prestigiosi titoli sportivi
nazionali ed internazionali e dichiarata fallita nel 2002¾,
ha titolo per raccoglierne il patrimonio culturale e affettivo e per
continuarne la tradizione, essendo la prima squadra di Firenze, giocando
nello stesso stadio e portando legittimamente il nome di colori del
precedente sodalizio, oltre ad aver raccolto intorno a se’ i tifosi ed i
club della precedente Fiorentina.
Da cio’ discende
l’insussistenza dell’autonomia della domanda attorea relativa all'
iscrizione al Campionato di serie B (ricorso n. 8642/2003), rispetto a
quella per ottenere l’iscrizione al Campionato di serie C/1 (ricorso n.
8712/2003) e, anzi, il rapporto di stretta presupposizione che colloca
prioritariamente quest’ultimo nei riguardi del primo. Il ricorso n.
8712/2003 dev’essere esaminato prima dell’altro, perche’ ha per oggetto il
possesso d’una posizione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, che si
pone come uno dei presupposti per la proponibilita’ del gravame contro la
mancata ammissione al Campionato di serie B, appunto in applicazione dei
criteri seguiti dalla FIGC e dal CONI per l’adozione della deliberazione
n. 380/2003, di carattere straordinario e transitorio.
5. – Esaminando
pertanto il ricorso n. 8712/2003, vanno rigettate le eccezioni di difetto
di giurisdizione di questo Giudice, sollevate nei confronti
dell’impugnazione spiegata a seguito ed avverso il lodo del 27 agosto
2003, emanato dall’Arbitro unico della Camera di conciliazione ed
arbitrato per lo sport, sedente presso il CONI.
Al riguardo, reputa
opportuno il Collegio rammentare, anche allo scopo di sgombrare ogni
equivoco adombrato dalle parti e dagli interventori, che il previo ricorso
ai gradi di giustizia sportiva, di cui parla l’art. 3, c. 1, I per. del DL
220/2003, configura si’ un caso di giurisdizione condizionata, ma non di
per se’ censurabile per illegittimita’ costituzionale. Affinche’ sia
conforme a Costituzione, ad avviso del Collegio il comportamento da
tenere, nei casi di giurisdizione condizionata, non dev’essere
eccessivamente oneroso in termini di tempo, di costi, di attivita’ da
svolgere e dev’esser finalizzato a soddisfare esigenze endoprocessuali.
Ebbene, il modello delineato dall’art. 3 s’appalesa rispondente alle
predette esigenze, a loro volta espressive dei principi costituzionali di
tutela delle posizioni soggettive regolate dall’ordinamento della
Repubblica. Esso consente l’adizione in via esclusiva di questo Giudice (o
dell’AGO, per le questioni sui rapporti patrimoniali tra Societa’,
associazioni e atleti), escluse le vicende ex art. 2, c. 1 (di cui
l’ordinamento generale si disinteressa) e fatto salvo quanto eventualmente
stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai
regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, una volta esauriti i
ricorsi interni, a loro volta improntati ad una struttura deflattiva del
contenzioso ordinario e, al contempo, poco costoso e, soprattutto, non
improntato a rigorose formalita’ e ben noto e sperimentato dai soggetti
del mondo sportivo. Questa tradizione e’ addirittura corroborata dalle
previsioni del Dlg 8 gennaio 2004 n. 15 (in G.U. n. 21 del 27 gennaio
2004), che, nel novellare le norme di riordino del CONI ex Dlg 23 luglio
1999 n. 242, riformano e razionalizzano il sistema di giustizia sportiva,
sancendo, per un verso, l’obbligo di affiliati e tesserati, per la
risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita’
sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale e, per altro
verso, la fissazione dei principi tipici del processo (contraddittorio tra
le parti, diritto di difesa, terzieta’ ed imparzialita’ degli organi
giudicanti, ragionevole durata, ecc.), oltre al coordinamento tra gli
organi giudicanti federali e quelli del CONI.
Giova altresi’ far
presente che le Federazioni sportive impongono ai loro associati il c.d.
“vincolo di giustizia”, il quale si sostanzia nell'inserimento, negli
Statuti e nei regolamenti federali, di clausole compromissorie (cfr., p.es.,
l’art. 27 St. FIGC). Queste, a loro volta, obbligano le Societa’ ed i
singoli tesserati d’adire, per le controversie connesse all'attivita’
sportiva, gli organi della giustizia sportiva, che garantiscono, con forme
similari al processo giurisdizionale statale, il controllo, da parte di
altri organi federali, della legittimita’ e della giustizia dei
provvedimenti emessi. Pertanto, gli interessati non possono rivolgersi
direttamente ai Giudici statali per la risoluzione delle controversie o,
perlomeno, cio’ puo’ avvenire solo, come s’e’ visto dianzi, dopo
l'esperimento dei vari gradi di giustizia sportiva. Pertanto, dal punto di
vista dell'ordinamento generale, il c.d. “vincolo di giustizia” non e’ che
una norma organizzativa, la quale stabilisce, in una con le regole sulla
competenza degli organi federali, quando un provvedimento si possa
reputare definitivo e legittimo, alla stregua dei parametri
dell’ordinamento interno alla Federazione.
Ora, si puo’
discettare, e invero la dottrina dubita, sulla circostanza che il “vincolo
di giustizia” implichi clausole effettivamente compromissorie o giudizi
arbitrali propriamente detti, perche’, da un lato, non v’e’ la certezza
che gli organi federali interni siano qualificabili arbitri secondo una
rigorosa accezione ¾dovendosi
valutare l'esistenza d’una lite giuridica, l'eventuale compromettibilita’
della controversia e la stessa terzieta’ del decidente¾
e, dall’altro lato, il sistema e’ in divenire per effetto delle riforme
recate dal Dlg 15/2004. Cio’ che qui piu’ importa non e’ tanto la
previsione delle norme federali che mirano a portare all'interno della
giustizia sportiva questioni altrimenti conoscibili dai Giudici statali,
quanto, piuttosto, l’art. 12 dello Statuto del CONI, in virtu’ del quale
e’ istituita una Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Tale
organo, peraltro adito dalla ricorrente avverso gli atti della FIGC che ne
decretarono la non ammissione al Campionato di serie C/1, ha competenza «…
con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una
Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata,
ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o
licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni
alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a
impugnazione nell'ambito della giustizia federale…» ed il previo tentativo
di conciliazione abbia avuto esito negativo. Tale procedura arbitrale, che
si sostanzia in un arbitrato rituale a’sensi dell’art. 12, c. 3 e che e’
esclusa per tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o
licenziati per le quali siano gia’ istituiti procedimenti arbitrali
nell'ambito delle loro Federazioni, e’ ritenuta dallo stesso ente come
vera e propria giustizia arbitrale, con potere di cognizione sulle
controversie alternativa alla giurisdizione statale. Tanto perche’, ad
avviso del CONI, la potestas iudicandi della Camera di
conciliazione si basa su esplicite clausole compromissorie inserite nei
vari statuti federali, a norma degli artt. 806 e ss., c.p.c. (cfr. l’art.
12, c. 5, ult. per.).
Ebbene, giova anzitutto
precisare che la Camera di conciliazione pronuncia in modo alternativo
alla giurisdizione statale solo per quelle controversie, si’ devolutele
mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti ed
in materia sportiva ed anche tra soggetti non affiliati, tesserati o
licenziati, ma al contempo rilevanti anche per l’ordinamento statale e nei
limiti oggettivi, soggettivi e temporali di validita’ di tali clausole,
mentre per le altre vicende, indifferenti per tale ordinamento, la
cognizione, o meno, della Camera non ha rilevanza generale.
Osserva altresi’
il Collegio che, nei casi rilevanti, l’adizione della Camera di
conciliazione si pone in realta’ come un ulteriore mezzo di gravame
avverso quelli obbligatori interni a ciascuna Federazione sportiva
nazionale, nel senso che puo’ servire a risolvere la controversia
all’interno del mondo sportivo. A differenza di quelli federali, l’adizione
della Camera stessa non e’ del pari obbligatoria, giusta quanto indicato
nell’art. 12, c. 5 St. CONI, per cui la controversia puo’ essere
sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato,
ovvero a istanza della Federazione ad un procedimento arbitrale presso la
Camera stessa. L’adizione di questa, quindi, non e’, ne’ s'atteggia a
condizione d'ammissibilita’ per il ricorso innanzi alla giurisdizione
statale ¾quale
che sia il Giudice competente¾,
tant’e’ che e’ effettivamente alternativo a questa, secondo le regole
proprie dell’arbitrato rituale ed il giudizio e’ reso in base alle
disposizioni del regolamento della Camera stessa ed applicando le norme di
diritto, le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e
internazionale. Non vale allora invocare la norma ex art. 3, c. 1, II per.
del DL 220/2003, che fa in ogni caso salvo quanto eventualmente stabilito
da clausole compromissorie previste da Statuti e regolamenti del CONI e
delle Federazioni sportive nazionali (oltreche’ da quelle inserite nei
contratti degli sportivi professionisti ex art. 4 della l. 23 marzo 1981
n. 91), giacche’ cio’ implica soltanto la necessita’ d’esperire
l’arbitrato per le controversie di cui al precedente art. 2, c. 2 (ossia
quelle indifferenti per l’ordinamento della Repubblica) e non anche quando
questo sia, come nella specie, facoltativo. Ne’ giova affermare che, in
fondo, la non ammissione al Campionato di serie C/1, configurando
posizioni d’interesse legittimo, non sarebbe compromettibile per arbitri
perche’ difetterebbe la disponibilita’ del diritto controverso, in quanto
tale considerazione, condivisibile in linea di mero principio, non ha
senso nella specie ove la Camera di conciliazione e’ istituita quale
organo giudicante d'ultima istanza per la risoluzione d’ogni tipo di
controversia sportiva che le venga sottoposta ad istanza di parte o della
Federazione. Infatti, l’art. 12, c. 7 St. CONI consente la devoluzione
alla predetta Camera, mediante clausola compromissoria o altro espresso
accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra
soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
6. – Da cio’ discendono
alcune conseguenze ben precise.
Anzitutto
¾e senza
sottacere che fu la ricorrente a proporre arbitrato rituale ex art. 12 St.
CONI innanzi alla Camera di conciliazione il 25 agosto 2003¾,
il lodo da questa emanato e’ e resta pur sempre atto del CONI non
riservato agli organi di giustizia sportiva a’sensi dell'art. 2, commi 1 e
2 del DL 220/2003, essendo la Camera un organo (giudicante) dell’ente
stesso. Quindi, l’impugnazione di tale lodo e’ devoluta alla giurisdizione
esclusiva di questo Giudice, che conosce anche di questioni su diritti
soggettivi, ferma restando la competenza in primo grado fissata ex lege
alle Sezioni romane del TAR del Lazio e, dunque, il doppio grado di
giurisdizione anche sul punto. Infine, dopo il nuovo criterio di riparto
tra le giurisdizioni imposto dal successivo art. 3, c. 1, l'impugnazione
del lodo stesso non puo’ giammai spettare alla Corte d’appello
territorialmente competente, che’ la cognizione dell’AGO in materia
sportiva e’ circoscritta ai rapporti patrimoniali tra Societa’,
associazioni e atleti.
Poiche’, nondimeno,
detto lodo e’ anche rituale, posto che la ricorrente in tal senso l’ha
richiesto e promosso ed e’ stato a sua volta cosi’ reso dalla Camera di
conciliazione, la sua impugnazione, ancorche’ conosciuta da questo
Giudice, puo’ avvenire, a'sensi dell’art. 827, I c., c.p.c., oltreche’ per
revocazione od opposizione di terzo, nei soli casi di nullita’ indicati
dal successivo art. 829. Pertanto, l’ammissibilita’ del ricorso n.
8712/2003 va valutata alla stregua di quest'ultima disposizione, nel senso
che l'impugnazione del lodo per nullita’ non da’ luogo ad un giudizio
d’appello che abiliti in ogni caso il Giudice adito a riesaminare nel
merito la decisione arbitrale, ma consente esclusivamente il c.d.
iudicium rescindens, che serve ad accertare se sussista, o meno,
taluna delle nullita’ previste dalla norma citata come conseguenza di
errori in procedendo o in iudicando. Il Collegio ritiene,
quindi, che la ricorrente, pur se ha impugnato gli atti a sua volta
gravati con l’istanza d’arbitrato ex art. 12 St. CONI, non possa
sottoporre a questo Giudice questioni di merito, se non prima gli abbia
fatto constare l’esistenza, o meno, d’una o piu’ delle cause di nullita’
ex art. 829 c.p.c. Solo dopo che il giudizio rescindente si sia concluso
con l'accertamento della nullita’ del lodo, e’ possibile, a norma del
successivo art. 830, il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che
forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium
(arg. ex Cass., I, 9 maggio 2000 n. 5857; id., 20 febbraio 2004 n. 3383).
Ebbene, nella
specie, in sede di gravame principale, la ricorrente, nel riservarsi
motivi aggiunti al momento della pubblicazione del lodo, ne ha impugnato
il dispositivo, censurandolo per le stesse ragioni per cui ha contestato
la deliberazione del c.f. della FIGC in data 31 luglio 2003, ossia per
questioni di merito, ma cio’ non integra alcuna delle ipotesi ex art. 829
c.p.c., onde sul punto l'impugnazione e’ inammissibile. Non aiutano al
riguardo i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2003 e depositati il
successivo giorno 29, atteso che questi pongono solo la domanda
risarcitoria non introdotta con il gravame principale. Ma neppure i c.d.
“motivi nuovi” depositati il 27 novembre 2003 servono alla bisogna,
perche’, ad una serena lettura degli stessi, s'evince che questi sono
stati proposti al precipuo fine di ribadire la competenza esclusiva di
questo Giudice a conoscere dell’impugnazione del lodo
¾argomento,
questo, su cui il Collegio non ha alcun dubbio¾,
mentre gli altri aspetti dedotti sono frutto di un evidente equivoco
(sorto per il fraintendimento dell’obbligo d’esaurire tutti i gradi della
giustizia sportiva, prima d’adire questo Giudice). Infatti, v’e’ un
duplice erroneo convincimento nella ricorrente, secondo cui l’adizione
della Camera di conciliazione sia una fase di gravame necessaria e
necessariamente propedeutica al giudizio amministrativo e che l’emanazione
del lodo in ogni caso precluderebbe il ricorso ex art. 3 del DL 220/2003 e
la competenza esclusiva di questo Giudice, cose, entrambe, gia’ dianzi
esaminate e confutate. Tali argomenti erano stati proposti dalla
ricorrente, nella memoria per l’udienza del 13 novembre 2003, si’
amplius, ma non con maggiori profili di fondatezza, onde sul punto
nulla quaestio.
Per vero, la ricorrente
impugna, con detti “motivi nuovi”, anche la natura arbitrale del giudizio
reso dalla Camera di conciliazione, per difetto di terzieta’ dell’organo e
per contrasto della fonte regolamentare che lo prevede con il citato art.
3. Essa, pero’, non s’avvede che detta Camera possiede i requisiti
necessari per poter considerare arbitrato vero e proprio il suo
pronunciamento, essendo in posizione di terzieta’ rispetto alle
controversie che contrappongono una Federazione sportiva ai soggetti
affiliati, tesserati o licenziati. Tanto non solo perche’ in base al
Regolamento della Camera spetta alle parti nominare gli arbitri, ma
soprattutto perche’ la modalita’ di formazione dell’elenco, da cui vanno
tratti i nominativi degli arbitri da scegliere, assicura un’equilibrata
partecipazione ai rappresentanti tanto delle Federazioni, quanto degli
atleti e dei tecnici. I membri della Camera, tra i quali l’art. 11, c. 4
del relativo regolamento indica i soggetti eligendi ad arbitri, sono
nominati dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della g.n. e non
possono rivestire cariche presso organi elettivi o giudicanti delle
Federazioni sportive nazionali. Tale terzieta’ non vien certo meno in base
all’assunto attoreo circa il conflitto d’interessi che irretirebbe il
CONI, quale intimato nel giudizio sul mancato repechage della
ricorrente al Campionato di serie B, in quanto, a parte che l’elenco degli
arbitri e’ stato formato prima di quella controversia, la ricorrente non
puo’ inferire l’assenza di terzieta’ dalle vicende d’una causa diversa e
distinta dalla controversia compromessa per arbitri. Non v’e’, quindi,
alcun'antinomia tra le norme regolamentari della Camera di conciliazione e
le norme processuali ex art. 3 del DL 220/2003, neppure con riguardo alla
natura rituale del relativo arbitrato, che e’ stata accettata senza
riserve dalla ricorrente al momento della presentazione della sua istanza
in data 25 agosto 2003 e non e’ stata da essa seriamente confutata in
questa sede.
Poiche’ non v’e’
deduzione d’una o piu’ cause di nullita’ dell’impugnato lodo, il ricorso
n. 8712/2003 e’ in tal caso inammissibile, non essendo possibile per
saltum pervenire, innanzi al Giudice dell’impugnazione, al giudizio
rescissorio. Infatti, i limiti e la natura del giudizio di nullita’,
diretto a far valere, in sede rescindente, i soli vizi tassativamente
previsti dall'art. 829 c.p.c., attribuiscono al Giudice dell'impugnazione
la facolta’ di riesame del merito soltanto in sede rescissoria e,
comunque, secondo il petitum e la causa petendi dedotti
dinanzi all’arbitro. Ne’ basta: nel giudizio d’impugnazione per nullita’
del lodo, che e’ giudizio a critica limitata proponibile nei soli casi
indicati dal ripetuto art. 829, trova applicazione la regola della
specificita’ della formulazione dei motivi, in considerazione della natura
rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta
regola puo’ consentire al Giudice dell'impugnazione ed alla parte
convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano
esattamente ai casi d’impugnabilita’ previsti dalla norma stessa (cfr.
Cass., I, n. 3383/2004, cit.). Illegittimo e’, allora, in sede di giudizio
di nullita’, tanto il riesame del merito in fase rescindente da parte del
Giudice dell’impugnazione, quanto la conseguente sostituzione della
motivazione del lodo con quella resa dal Giudice stesso (arg. ex Cass., I,
23 novembre 2000 n. 15126).
L’inammissibilita’ del
ricorso n. 8172/2003 determina necessariamente anche un’identica
dichiarazione nei confronti del consequenziale ricorso n. 8642/2003, i cui
elementi essenziali, tuttavia, sono stati dianzi esaminati e confutati dal
Collegio, in sede di valutazione dell’art. 3, c. 5 del DL 220/2003 e degli
atti applicativi del CONI e della FIGC. Parimenti inammissibile e’
l’intervento spiegato nel ricorso n. 8642/ 2003 dal CODACONS e consorte,
da essi definito ad adiuvandum, ma privo di tali caratteristiche,
perche’ rivolto ad ottenere un giudizio d’incostituzionalita’ di quegli
artt. 2 e 3 del DL 220/2003, peraltro nel testo precedente alle modifiche
recate dalla l. 280/2003, che le parti principali invece invocano, sia pur
con accenti diversi.
Ma quand’anche fosse
ammissibile, non per cio’ solo il ricorso n. 8172/2003 sarebbe meritevole
d’accoglimento, essendo del tutto privo di pregio. Il primo motivo e’
manifestamente infondato, giacche’ la ricorrente oppone all’obbligo di
prestare garanzia un credito vantato verso un soggetto, ossia la Lega
nazionale professionisti di serie A e B , terzo rispetto al rapporto
instaurato tra essa e la Lega nazionale di serie C, senza, peraltro, che
ricorrano nella specie i presupposti oggettivi della compensazione. La
ricorrente, inoltre, non tiene in alcun cale i termini d’adempimento per
la presentazione della documentazione e delle garanzie, i quali, ancorche’
non di natura decadenziale, sono pur sempre essenziali, nel senso che,
stante la natura lato sensu negoziale dei rapporti d’ammissione
delle Societa’ ai vari Campionati, ogni ritardo nell’ adempimento
esaurisce l’utilita’ e l’interesse del soggetto organizzatore verso la
prestazione tardiva, essendo detti termini stabiliti per la regolare e
paritaria disciplina di tutte le attivita’ inerenti ai Campionati ed
avendo le ammissioni natura concorsuale. A tal riguardo, consta in atti
una dichiarazione della ricorrente, pervenuta alla FIGC in data 28 luglio
2003, ma, in realta’, essa e’ priva di documentazione, che il legale
rappresentante della Societa’ stessa allega e deposita con la successiva
nota del 30 luglio, in congruo ritardo rispetto a quanto richiestole. La
ricorrente, con i c.d. “motivi nuovi” depositati il 27 novembre 2003,
impugna gli artt. 88 e ss. delle NOIF, nella parte in cui obbligano le
Societa’ di non aver debiti ai fini della loro ammissione ai Campionati,
ma tale gravame e’ manifestamente tardivo, essendo la ricorrente ben
consapevole della loro lesivita’ ex tunc, tant’e’ che si sforza
inammissibilmente di ricondurre tali doglianze nell’a’mbito della generica
dizione «…ogni altro atto… presupposto, connesso o conseguente», di per
se’, com’e’ noto, inidonea a fissare l’oggetto dell'impugnazione innanzi a
questo Giudice.
7. – La novita’ della
questione e la parziale soccombenza costituiscono giusti motivi tali da
suggerire l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, cosi’
dispone: A) – riunisce i quattro ricorsi in epigrafe; B) – accoglie in
parte il ricorso n. 13143/2003 in epigrafe e per l’effetto annulla, per
quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato
provvedimento del Presidente della FIGC in data 31 ottobre 2003; C) –
dichiara inammissibile il ricorso n. 8712/2003 in epigrafe; D) – dichiara
inammissibili il ricorso n. 8642/2003 e l’atto d’intervento del CODACONS e
dell’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici; E) –
dichiara il ricorso n. 9036/2003 in epigrafe improcedibile per
sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina all’Autorita’ amministrativa
d’eseguire la presente sentenza.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di
consiglio del 25 marzo 2004.
Francesco CORSARO,
PRESIDENTE
Silvestro Maria RUSSO,
ESTENSORE
|