IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ESAMINATO il ricorso presentato dal sig.
nei confronti di ;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli
articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
PREMESSO:
Il ricorrente lamenta che , cui si era rivolto al fine di ottenere
un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, non abbia fornito
riscontro ad una istanza con la quale aveva chiesto la cancellazione dei
dati personali relativi al protesto elevato per alcuni effetti cambiari
(non risultante da una visura protesti effettuata presso la Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di .., ma annotato in
un’altra banca dati consultata dalla predetta società ) che avevano
indotto quest’ultima a negare un finanziamento.
Con il ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29
della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste
rilevando che i dati in questione sarebbero "addirittura falsi"
e che nel caso "avessero un fondamento di verità ", il loro
trattamento dovrebbe ritenersi comunque illecito, non trovando essi
riscontro nei registri della CCIAA. Pertanto, l’interessato ha chiesto
che questa Autorità disponga la cancellazione delle informazioni, nonché
"il risarcimento del danno non patrimoniale determinato in via
equitativa".
A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in
data 14 gennaio 2002, e ad una richiesta di informazioni inoltrata il
successivo 21 gennaio, ha risposto precisando di aver ricevuto la
richiesta di finanziamento da e di aver attinto i dati relativi a n. 3
protesti elevati nei confronti del ricorrente dalla banca dati gestita da
Quest’ultima società , cui l’Autorità ha chiesto informazioni in
merito, ha poi confermato l’esistenza nel proprio archivio dei dati in
questione, desunti dai bollettini CCIAA di nn. 3 e 5 del 1997.
CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati, riferiti al
protesto che potrebbe essere stato elevato nel 1997 nei confronti del
ricorrente, che non sono documentati nella visura protesti rilasciata, sia
pure senza valore di certificazione, dall’Ufficio protesti della CCIAA
di ..
Il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti risulta che i dati relativi ai tre effetti protestati nel
1997, consultati da negli archivi di , sarebbero stati estratti dai
bollettini nn. 3 e 5 del 1997 editi dalla CCIAA di .
A prescindere dall’eventuale inesattezza di questi dati, che non è
stata ulteriormente documentata dal ricorrente, assume valore assorbente
la considerazione che, sulla base del nuovo quadro normativo in materia di
conservazione nel tempo dei dati relativi ai protesti cambiari, la legge
18 agosto 2000, n. 235, ha introdotto una procedura che, in caso di
tempestivo pagamento successivo al protesto, ovvero di fondata istanza che
dimostri l’illegittimità o l’erroneità della levata, conduce alla
cancellazione dal registro informatico dei protesti (art. 3 bis d.l. n.
381/1995) dei dati relativi al protesto, "che si considera a tutti
gli effetti come mai avvenuto". Ciò ad integrazione della
disposizione (introdotta anch’essa dalla legge n. 235 del 2000) secondo
cui la notizia relativa a ciascun protesto levato è altrimenti conservata
nel predetto registro informatico per cinque anni dalla registrazione
(art. 4, legge 12/2/1955 n. 77, come sostituito dall’art. 2 della legge
n. 235/2000).
Analogo meccanismo è previsto nel caso della riabilitazione (art. 17,
comma 6 bis, legge 7 marzo 1996, n. 108) e di pagamento non tempestivo
(art. 4, comma 1, cit.).
Tali novità normative hanno parzialmente modificato il quadro delle
disposizioni relative al rispetto dei diritti della personalità dei
soggetti protestati e alle esigenze di un’adeguata informazione sulla
correttezza negli adempimenti.
Il nuovo bilanciamento operato dalla menzionata normativa è stato
accompagnato anche da una disciplina regolamentare che, "al fine
di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti
commerciali", ha prescritto le modalità di tenuta del citato
registro informatico, volto ad assicurare "completezza, organicità
e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale",
e a regolare le "procedure per la comunicazione delle notizie
sui protesti cambiari nonché per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato", anche in riferimento al
"termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate
e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro
informatico".
In questo nuovo contesto, nei casi in cui sia utilmente completato il
meccanismo sinteticamente richiamato, e l’interessato possa quindi
beneficiare della cancellazione dei dati, la finalità e le scelte
perseguite dalla disciplina intervenuta non possono essere eluse, anche
sulla base dei principi di cui all’art. 9 della legge n. 675/1996,
trattando i dati cancellati in base alle predette disposizioni in banche
dati o archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate
informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto
alle finalità perseguite non è giustificato l’ulteriore trattamento,
anche in caso di eventuale prestazione del consenso dell’interessato
(art. 9, comma 1, lettera e), legge n. 675/1996).
Ciò è invece avvenuto nel caso di specie nel quale, dopo la
riabilitazione n. 3552 (v. nota fax del 6 febbraio 2002 della Camera di
commercio; v. anche procura speciale prodotta dal ricorrente), i dati
relativi al protesto del 1997 sono stati cancellati presso la camera di
commercio, ma, al tempo stesso, conservati ulteriormente da soggetti
privati che allo stato degli atti non risultano aver peraltro rispettato
la disposizione di cui all’art. 13, commi 2 e 3, del d.m. 9 agosto 2000,
n. 316, secondo cui qualunque soggetto che "organizza le notizie
dei protesti in banche dati" "è tenuto a indicare la
data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle
risultanze del registro informatico".
La . (che ha acquisito le informazioni in questione tramite la
consultazione della banca dati di ) dovrà quindi tener conto delle
citate disposizioni, provvedendo alla cancellazione delle predette
informazioni allo stato eventualmente detenute.
L’interessato potrà verificare la cancellazione dei dati in oggetto
anche presso la (cui la presente decisione sarà in ogni caso inviata
da questa Autorità ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge
n. 675, con autonomo provvedimento), sulla base di un’eventuale istanza
ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 675.
Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di
risarcimento del danno, non avendo la legge attribuito in proposito
competenza a questa Autorità .
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
accoglie parzialmente il ricorso e dispone che . proceda alla
cancellazione dei dati relativi al protesto elevato nei confronti del
ricorrente in relazione a numero tre effetti cambiari, nei termini di cui
motivazione, entro il 15 marzo 2002, dando conferma entro la stessa data a
questa Autorità dell’avvenuto adempimento;
dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di
risarcimento del danno.