per ogni elezione da effettuarsi contemporaneamente alla prima
(sino alla quinta)
37 € aggiuntivi
25 € aggiuntivi
per i componenti dei seggi speciali (ospedali, carceri, ecc.)
90 €
61€
per una consultazione referendaria
130 €
104€
per ogni elezione da effettuarsi contemporaneamente alla prima
(sino alla quinta)
33 € aggiuntivi
22 € aggiuntivi
per i componenti dei seggi speciali (ospedali, carceri, ecc.)
79 €
53€
per una consultazione europea
120 €
96€
per i componenti dei seggi speciali (ospedali, carceri, ecc.)
72 €
49€
Legge 16 aprile 2002, n. 62. Modifiche ed integrazioni
alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.
Articolo 1
(Prolungamento dell’orario di votazione).
1. All’articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n.
277, è sostituito dal seguente:
"Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni
alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza
pubblica".
2. All’articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo
3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per
l’inizio della votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali".
3. L’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo
3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è
sostituito dal seguente:
"ART. 64. – 1. Le operazioni di votazione proseguono fino
alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si
trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei
all’Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa
in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala,
esclusa la porta o le porte d’ingresso, siano chiusi dall’interno, vi
applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede,
quindi, a chiudere saldamente dall’esterno la porta o le porte d’ingresso,
applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. àˆ tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4. Dopo l’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
"ART. 64-bis. – 1. Alle ore 7 del giorno successivo,
il presidente, ricostituito l’Ufficio e constatata l’integrità dei mezzi
precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e
dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15;
gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5. All’articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi
dell’articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6. All’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo
3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono
sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14";
b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedà"
sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedà".
7. L’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
8. All’articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le
sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle
ore 15 del lunedà, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni;";
b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del
giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 14 del martedà successivo alla
votazione;".
9. All’articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3
maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1976, n. 240, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio
2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole:
"lunedà successivo al giorno di votazione," sono sostituite
dalle seguenti: "martedà successivo alla votazione,".
10. All’articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11. All’articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono
sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per
l’inizio della votazione,".
12. All’articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino
alle ore 15;".
13. L’articolo 11 dellalegge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal
seguente:
"ART. 11. – (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio).
– 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del
consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio
provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione,
sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e
dalle ore 7 alle ore 15 del lunedà successivo.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo
aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall’articolo 53 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle
schede".
Articolo 2
(Cabine elettorali).
1. All’articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito
dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere
quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un
riparo che assicura la segretezza del voto".
2. All’articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere
quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un
riparo che assicura la segretezza del voto".
Articolo 3
(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli
uffici elettorali di sezione).
1. L’articolo 1 dellalegge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal
seguente:
"ART. 1. – 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale
di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l’ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione,
se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell’amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio
elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale
deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima
e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati,
rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea
effettuazione di pi๠consultazioni elettorali o referendarie, ai
componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad
un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui
all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno
luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei
componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente,
in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici
elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determin