Il Garante per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà ,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la segnalazione del 5 aprile 2002 con la quale è stata portata a
conoscenza dell’Autorità la divulgazione tramite il sito Internet
.dei nominativi di alunni portatori di handicap, con
annessa dettagliata specificazione della patologia sofferta da ciascuno di
essi;
Visto l’autonomo accertamento preliminare effettuato dall’Ufficio
del Garante dal quale emerge che, consultando la pagina Internet
accessibile tramite il predetto sito, sono conoscibili da chiunque diversi
dati di carattere sensibile;
Rilevata la possibile violazione di diverse disposizioni della legge
n. 675/1996 e, in particolare, degli artt. 22 e 23, il quale ultimo,
al comma 4, vieta la diffusione di dati relativi allo stato di salute
degli interessati che non sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati;
Considerato che, da quanto è dato rilevare dalle informazioni allo
stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato appaiono
essere gestite dal .., avente sede presso la succursale della Scuola
media statale ;
Considerato che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l),
della legge n. 675/1996, così come modificato dall’art. 11, comma 2 ,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento
dei dati o di disporne il blocco se lo stesso risulta "illecito o
non corretto , oppure quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o pi๠interessati";
Rilevata la necessità di intervenire con urgenza, in ragione della
particolare natura dei dati sensibili i quali descrivono analiticamente
varie patologie di persone individuate nominativamente e comunque per
appartenenza a menzionate classi di istituti scolastici, riservando ad
ulteriori urgenti accertamenti preliminari il completamento della verifica
della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza
dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri
soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge
n. 675, così come modificato dall’art. 15, d.lg. n. 467/2001, a
prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al
trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di
blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale
ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28
giugno 2000;
CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:
ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n.
675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute degli interessati conoscibili mediante consultazione del
sito Internet ..con effetto immediato a decorrere dalla data di
comunicazione del presente atto a cura del Dipartimento vigilanza e
controllo dell’Ufficio del Garante, nei confronti del legale
rappresentante del identificato in premessa o di altro soggetto
che, in sede di contestuale accertamento preliminare che verrà effettuato
in loco ex art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, risulti effettivo
titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in
questione;
riserva ad ulteriori accertamenti preliminari il completamento della
verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la
sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento
ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili.