LEGGE 14 maggio 2002, n.94. Integrazione all’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Articolo 1 1. All’articolo 110, comma 5 [1] , dell’ordinamento giudiziario di cui di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
Articolo 2 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
Articolo 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Data a Roma, addi’ 14 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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[1] Art 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intitolato
"Ordinamento giudiziario", come modificato dalla nuova legge è il
seguente: " 5. L’applicazione non puo’ superare la durata di un anno. Nei
casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato puo’ essere
rinnovata per un certo periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo’ essere disposta se non siano decorsi due anni
dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi
da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione puo’ essere
disposta, limitatamente ai soli procedimenti dio cui all’ultima parte del comma
7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia
in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti
per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali
procedimenti".
[2] Il comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura
penale è il seguente: "Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonchè per i delitti previsti dall’art. 74 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’art.
291-quarter del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a),
sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".