Norme & Prassi

L’emendamento che cambia le pensioni. (Em Governo Ddl 2058 27.10.2003)

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Emendamento del governo
27.10.2003

 

Dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

Articolo 1-bis

(Certificazione del diritto al conseguimento della
pensione)

1.Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti
di età  e di anzianità  contributiva previsti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità , nonchè alla
pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa vigente e puo’ chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2. I periodi di anzianità  contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del
calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla
data di cui al comma 1.

3.Il lavoratore puo’ liberamente esercitare il diritto alla prestazione
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei
requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni modifica della normativa
successiva alla certificazione stessa.

Articolo 1-ter

(Misure a garanzia della sostenibilità  finanziaria del
sistema pensionistico obbligatorio)

1.Al fine di assicurare la sostenibilità  finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto
interno lordo, mediante l’elevazione dell’età  media di accesso al
pensionamento, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il
diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità  si
consegue, a decorrere dal 1º gennaio 2008, in presenza di un requisito di
età  inferiore al limite di età  stabilito per il pensionamento di
vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità  contributiva pari
ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma
19, della legge 8 agosto 1995, n.335, l’età  minima di pensionamento è
elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65
per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è
confermata la possibilità  di conseguire il diritto all’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità , in presenza di un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età  pari o superiore a 57
anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi,
nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del
trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180 e successive
modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo
verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
2.Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità  finanziarie di
cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età  media di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonchè agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi d’intesa con le parti sociali:
a)tenere conto delle obiettive peculiarità  ed esigenze dei settori di
attività ; b)prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attività  usuranti; c)prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.
3.Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle
parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità  finanziarie
di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a
decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età  media di accesso al
pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che
incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età  anagrafica e
anzianità  contributiva, nonchè sul processo di armonizzazione del
sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità  di finanziamento
che su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare entro 18
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
determinati dalle disposizioni di cui al comma 1; b)armonizzare ai
principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui
all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè
gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto
delle obiettive peculiarità  ed esigenze dei rispettivi settori di attività ;
c)prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle
categorie che svolgono attività  usuranti, previa definizione delle stesse
d’intesa con le Parti Sociali; d)confermare in ogni caso l’accesso al
pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età 
compresa tra i 14 ed i 19 anni, a quaranta anni di anzianità 
contributiva; e)prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri, d’intesa con le parti sociali; 4.Le disposizioni di cui
al comma 1 trovano applicazioni per gli enti previdenziali privatizzati di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103.

 

Articolo 1-quater

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1.Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel
settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
maturino i requisiti previsti per la pensione di anzianità , previa
certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale di appartenenza su
richiesta dei lavoratori medesimi, possono rinunciare all’accredito
contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della
predetta facoltà  viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà . Con la
medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora
non fosse stata esercitata la predetta facoltà , è corrisposta
interamente al lavoratore.
2.All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del
lavoratore che abbia esercitato la facoltà  di cui al comma 1 risulta pari
a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell’esercizio della predetta facoltà , sulla base dell’anzianità 
contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di
posticipo del pensionamento
3.All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: "i-bis)quote di
retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della
facoltà  di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianità , dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa;"

4.Le modalità  di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5.Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente
articolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità  finanziaria
del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti dal Nucleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui
all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua
una consultazione, nel primo semestre del 2007 con le Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.

6.L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:
q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative,
nonchè degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale
massimale non sia inferiore ad un importo pari a 516 euro al giorno; q-ter)
eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo
della pensione, al fine di ottenere, a parità  di anzianità  contributiva
e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; q-quater)
prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che
presentano situazioni di disabilità  riconosciuta ai sensi dell’articolo
3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale;

Conseguentemente

  1. all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
  2. all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);
  3. all’articolo 1, comma 2 , sostituire le parole "con
    l’applicazione degli incentivi di cui alla lettera b)" con le
    seguenti: "con l’applicazione degli incentivi di cui
    all’articolo 1-quater ;

  4. All’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:
    "p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente
    articolo , in quanto compatibili, e le disposizioni relative agli
    incentivi al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1-quater
    al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1,
    comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le Regioni e gli
    enti locali, e tenuto conto delle specificità  dei singoli settori e
    dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e
    all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo
    pubblico;"

  5. all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole "di cui agli
    articoli 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli articoli 1,
    1-ter e 5;

  6. all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole "di cui agli
    articoli 1 e 5" con le seguenti: "di cui agli articoli 1,
    1-ter e 5;

 

 

 

 

Ddl 2058 –

 

Articolo 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a:

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità  al momento della maturazione dei requisiti per la pensione
stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e
contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i
requisiti per la pensione di anzianità , la continuazione dell’attività 
lavorativa;
c) liberalizzare l’età  pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l’operatività  anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei
fondi presso cui sono accreditati i contributi;
g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole
alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a
carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e
autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di
prestazione, l’equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili
da istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).

2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, si
atterrà  ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) garantire al la

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