Norme & Prassi

Insieme elezioni amministrative ed europee (Ddl Camera 7.4.2004)

Nuova pagina 6

Art. 1.
(Incompatibilità  per cariche elettive regionali e locali).

1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti".

2. In sede di prima applicazione, l’incompatibilità  di cui all’articolo 6
della legge 24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in
attuazione dell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche,
ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono
pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla
conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di
membro del Parlamento europeo spettante all’Italia.

Art. 2.
(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilità  introdotte dalla disposizione di cui
all’articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento
europeo del 2004.

Art. 3.
(Pari opportunità ).

1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo
contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della
presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le
candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede
all’arrotondamento all’unità  prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non
abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso
per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto,
fino ad un massimo della metà , in misura direttamente proporzionale al
numero dei candidati in pi๠rispetto a quello massimo consentito. Sono,
comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da pi๠di un
candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è
erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto
proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n.18,
e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di
entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti
ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

Art. 4.
(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici
che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste
per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia
collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso
contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".

Art. 5.
(Voti di preferenza per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non pi๠di tre
preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla
presente legge.

 

 

 

 

Art. 6.
(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni
europee, regionali ed amministrative del 2004).

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004 con le
elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli
provinciali e comunali, quand’anche regolamentate da norme regionali, si
osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente
normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22
del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere
effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di
votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio
elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si
considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21
maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si
applica, altresì, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994,
convertito dalla legge n. 453 del 1994;
e) all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994,
convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote
sono maggiorate del 30 per cento". Dall’attuazione della presente lettera
non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali
per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante
compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei
componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il
funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si
applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo
1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l’elezione,
al segretario del comune che ne dovrà  curare la trasmissione ai presidenti
delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti
delle sezioni il sabato, purché prima dell’inizio delle operazioni di
votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i
duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto
dell’originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la
elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle
ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di
voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i
compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980,
n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di
contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi
quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti
della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le
disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del
comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle
votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni
previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 7.
(Modifica all’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n.515).

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n.515, le
parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite
dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per
l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva,
di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto
dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei
novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate,
nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli
regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e
circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti
modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 14
milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.

Art. 8.
(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio
informatizzato del voto).

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti,
in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004, un operatore
informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i
cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via
sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante
apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna
scheda. L’esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui
risultati ufficiali dell’elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà  tecniche nell’attuazione della
sperimentazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione prosegue,
senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive
emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici
elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione
nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità  ed urgenza di fare fronte
tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei
servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche
in deroga alle norme di contabilità  generale dello Stato; è applicabile
l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il
compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a
10 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, relativa
all’anno 2004, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, di cui all’articolo 4,
comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse
disponibili già  preordinate al finanziamento degli interventi nei campi
della ricerca e della società  dell’informazione a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di
cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
   

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