Condono congelato, vendite a rischio, In attesa del nuovo provvedimento necessaria la massima attenzione agli acquisti di immobili.
di
Guglielmo Saporito
Per il condono
edilizio è quasi una nuova partenza: da oggi ha efficacia la
sentenza 196 della Corte
costituzionale, che ha demolito parecchie parti della complessa costruzione
governativa. Ieri, infatti, la pronuncia è stata pubblicata sulla «Gazzetta
Ufficiale-prima serie speciale» n. 26 del 7 luglio 2004. Anzitutto, non si
possono più presentare domande di sanatoria (del tutto improbabile, infatti,
che un Comune possa anche solo riceverla, almeno fino all’emanazione di una
nuova norma nazionale, come del resto richiesto dalla sentenza stessa). Sul
piano pratico, invece, da oggi diventa di estrema rilevanza poter distinguere
manufatti commerciabili da quelli che hanno difficoltà negli scambi. I dubbi
non riguardano gli aspetti di validità dei rogiti notarili (si vedano gli altri
articoli nella pagina): tutti coloro che dall’ottobre 2003 al 7 luglio 2004
hanno trasferito immobili o costituito diritti reali su beni che hanno abusi
edilizi dovranno rivedere i contratti, tenendo presenti due parametri: quello
civile e quello fiscale. La revisione sotto l’aspetto civilistico riguarda i
rapporti tra soggetti contraenti e, in concreto, il valore del bene immobile.
Un bene con un abuso edilizio non sanabile ha un valore minore: per esempio, un
sottotetto non sanabile come abitazione ha valore solo come accessorio,
quantificabile orientativamente in un terzo del valore di una abitazione. Allo
stesso modo, un’abitazione che ha una tettoia o un terrazzo o una piscina non
sanabile subisce un deprezzamento consistente. Gli effetti fiscali sono ancora
più temibili, in quanto, per tornare all’esempio del sottotetto non abitabile,
l’acquirente che avrebbe diritto ai benefici per l’acquisto della prima casa non
riesce a sfruttare questo vantaggio e subisce un costo dell’immobile superiore
dell’8% (oltre a non poter usare il sottotetto come abitazione). Di fronte a
queste difficoltà, le parti contraenti sarebbero spesso disposte a restituire
il bene immobile e tornare in possesso della somma versata.
Ma per restituire un manufatto che presenta problemi urbanistici, occorre un
nuovo rogito (con relative spese fiscali e professionali) oppure un sentenza
(con relativi costi e tempi). Quindi, occorre verificare tutte le possibilità
per conservare il rapporto contrattuale, limitando i danni in attesa di nuove
norme statali e regionali. Una prima distinzione da fare riguarda trasferimenti
di immobili in cui vi sia abusività integrale o parziale. Un manufatto
integralmente abusivo, privo di concessione edilizia, successivo al 1977 o
realizzato in totale difformità, poteva essere venduto tra l’ottobre del 2003 e
il 7 luglio 2004 se vi era allegata una domanda di sanatoria. Oggi tuttavia
l’immobile ha un minor valore, per il rischio generato dall’orientamento
restrittivo della Corte costituzionale e delle Regioni, che non si riesca a
sanare il manufatto stesso.
Gli unici casi in cui venditore e acquirente non possono litigare sono questi:
– l’acquirente ha acquistato il manufatto a suo rischio e pericolo, dichiarando
di assumersi i rischi di un diniego di sanatoria;
– l’acquirente ha dichiarato di acquistare un manufatto privo delle
caratteristiche di utilizzabilità (ad esempio, un sottotetto non abitabile),
con un corrispettivo corrispondente al valore di un manufatto non utilizzabile
come abitazione (o ufficio, o negozio eccetera). Problemi rilevanti sorgono
invece quando il corrispettivo non è integralmente pagato, quando vi sono delle
fideiussioni del venditore a garanzia, oppure più semplicemente quando il
venditore si è assunto l’onere di completare la sanatoria per pagamenti e
adempimenti tecnici. In questo caso, il venditore deve rispettare tutti gli
impegni relativi all’ottenimento della sanatoria, dimostrando di fare tutto il
possibile per far conseguire all’acquirente un manufatto con caratteristiche
corrispondenti a quelle dichiarate.
Nel caso di abusivismo parziale, o se il manufatto è stato realizzato in
parziale difformità dalla concessione o da oltre 20 anni e senza che siano
state mai contestati abusi edilizi, la situazione è migliore: infatti il
rapporto contrattuale (la compravendita) pone solo problemi di riequilibrio tra
le prestazioni delle parti (venditore e acquirente). Riequilibrio vuol dire che
il corrispettivo deve risultare adeguato alla qualità del bene. Se vi sono
spese tecniche o supplementi di oblazione o di oneri, questi in genere cadono a
carico del venditore, se nel rogito non è specificato nulla.
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La ricostruzione della norma |
Cosa è stato risparmiato dalla Consulta e cosa invece è cambiato nella disposizione istitutiva del condono edilizio |
Fonte:
www.ilsole24ore,com