Norme & Prassi

Senato della Repubblica Modifiche al cpc(Testo unificato dei Disegni di legge 2430, 487, 836, 1438 e 2047 predisposto dal comitato ristretto della Commissione giustizia)


Articolo 1

1.
All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:«Il giudice di pace è competente per
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a settemilacinquecento
euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:«Il giudice di pace è altresi’
competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi
venticinquemila euro».


Articolo 2

1.
All’articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a
sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al
primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi
del giudizio; puo’ inoltre in tutti i procedimenti proporre istanza di
rimessione alle sezioni unite ai sensi dell’articolo 376, secondo comma.
2. L’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Articolo 76. – (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema
di cassazione). – 1.
Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione
interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi
previsti dall’articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».


Articolo 3

1.
All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti».


Articolo 4

1. L’articolo
96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 96. – (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte
soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o
resistito in giudizio, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell’altra
parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo
di due volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l’inesistenza
del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta
domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte
procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da
definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite. In entrambi i casi,
è fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno».

 


Articolo 5

1.
All’articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma da parte dell’ufficio puo’ essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia possibile certificare
il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l’avviso».


Articolo 6

1.
All’articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma da parte dell’ufficio puo’ essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia possibile certificare
il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l’avviso».


Articolo 7

1.
All’articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello
stabile in cui è la sede. La notificazione puo’ anche essere eseguita, a norma
degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente ove
nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non puo’ essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente,
puo’ essere eseguita anche a norma dell’articolo 140 o 143».


Articolo 8

1. L’articolo
147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non
possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».


Articolo 9

1.
All’articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«La notificazione si intende eseguita per il notificante, ai fini del rispetto
dei termini e degli oneri, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario».


Articolo 10

1.
All’articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi’ ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella
giornata del sabato».
2. All’articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma le parole: «ancorchè
festivo» sono soppresse;
b)
al terzo comma le parole: «Nei
giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
3. All’articolo 155 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è
inserito il seguente: «Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze
e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata
del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».


Articolo 11

1.
All’articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole «dieci giorni della notificazione della citazione al
convenuto» sono sostituite dalle seguenti «venti giorni dal perfezionamento nei
riguardi del convenuto, della notificazione della citazione», le parole «cinque
giorni» sono sostituite con le seguenti «dieci giorni» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione
dell’originale all’udienza di comparizione, puo’ depositare anche copia
fotostatica dell’atto di citazione con l’attestazione dell’avvenuta consegna del
medesimo all’ufficiale giudiziario»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui al comma 1, se la citazione è notificata a più persone,
decorrono dalla data dell’ultima notificazione».


Articolo 12

1.
All’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l’ultimo periodo
è sostituito dal seguente: «Il giudice puo’ autorizzare per singoli atti, in
qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui
al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica».


Articolo 13

1.
All’articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte,
in fine, le parole: «anche a mezzo telefax».


Articolo 14

1. L’articolo
180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 180 (Forma di trattazione). La trattazione della causa davanti
al giudice istruttore è orale».


Articolo 14bis

1. L’articolo
183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 183 (Comparizione delle parti e trattazione della causa).
All’udienza fissata per la comparizione delle parti e la trattazione il giudice
istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma,
dall’articolo 164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291,
primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una
nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la
comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La
mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento
valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la
comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai
sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del
terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore puo’ proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Puo’ altresi’ chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese
del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio di trenta
giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle
domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre
documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè un successivo termine
perentorio di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza
delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova
contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di
provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori
dell’udienza entro trenta giorni, fissando l’udienza per l’assunzione di cui
all’articolo 184.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere
entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola
ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè a
mezzo di posta elettronica, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente
normativa».


Articolo 15

1. L’articolo
184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). Nell’udienza
fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice
istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, cias

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.