La manovra correttiva del governo. Schema dl Cdm 9.7.2004)
Tagli pesanti per tutti i Ministeri,
interventi anche sugli stanziamenti previsti dalla legge 488/1992 (interventi
per il Mezzogiorno), sui contratti d’area e sui contratti di programma, sui
bonus per le assunzioni. Queste ed altre ancora sono le misure contenute nel
decreto-legge , approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 luglio 2004, con il
quale il governo intende rientrare dell’extra deficit che affligge il bilancio
dello Stato. Misure che declinano le indicazioni già illustrate dal premier al
vertice dell’Ecofin e che hanno evitato la cosiddetta procedura dell’â€early
warningâ€.La scure si è abbattuta a 360 gradi su Ministeri, Enti di previdenza,
Assicurazioni , sulle Regioni e molti altri soggetti.
In particolare tra le misure accolte le più importanti riguardano:
LEGGI PLURIENNALI DI SPESA. Per tali leggi, compresi i fondi unici di
investimento, la riduzione è stata operata nella misura del 70% dello
stanziamento.
LEGGE N. 488/92. Ridotta l’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento
degli incentivi di 750 milioni di euro.
CONTRATTI D’AREA E CONTRATTI DI PROGRAMMA. Taglio di 250 milioni di euro.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE. Fissato, per il 2004, il limite
massimo di erogazioni alle imprese a 1.700 milioni di euro, rispetto ai 2.700
milioni previsti dalla finanziaria.
CONSIP. Per le amministrazioni che non si avvalgono delle
convenzioni Consip, previsti rigidi controlli.
RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31/12/2003. Ridotti del 50% i residui di stanziamento
delle spese in conto capitale, con esclusine delle spese relative alla
Presidenza del Consiglio, al Ministro dell’Interno, alle aree sottitutilizzate,
alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo, al fondo per l’occupazione.
CONSULENZE. Taglio del 15% per gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione.
CONVEGNI E SPESE DI RAPPRESENTANZA. Taglio del 15% per la P:A. e per le Regioni
e gli enti locali.
ENTI PREVIDENZIALI. Le spese di funzionamento vengono ridotte del 30%.
IMPRESE ASSICURATIVE. Le compensazioni fiscali per il ramo vita vengono spostate
al 2007.
FONDI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. Misure agevolative per la costituzione di fondi
di investimento immobiliare con apporto i beni pubblici.
CONDONO EDILIZIO. Prorogato al 10 dicembre 2004 il termine ultimo per la
presentazione della domanda di condono.
Il decreto legge verrà pubblicato nella gazzetta ufficiale al più presto, per
poi essere trasmesso alle Camere per la conversione in legge. Il testo che
pubblichiamo ha subito ulteriori correzioni durante la riunione del Consiglio ed
è dunque soggetto a modifiche.
Schema di decreto-legge di intervento sui conti pubblici Cdm 9.7.2004
Articolo 1
(Interventi correttivi di
finanza pubblica)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di
euro per l’anno 2004. A tale fine le risorse disponibili, già preordinate con
delibera del CIPE 9 maggio 2003, n.16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
156 del 2003, al finanziamento degli interventi per l’ attribuzione di un
ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, sono ridotte di
pari importo.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese nonchè dei finanziamenti relativi agli
strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli
anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso
e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, nonchè per quelle relative agli strumenti della
programmazione negoziata. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa destinata
al finanziamento degli incentivi di cui al citato decreto legge n. 415 del 1992,
è ridotta di 750 milioni di euro per l’anno 2004 e l’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
rifinanziata dalla tab. D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte
relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’art. 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d’area e
ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l’anno 2004. Le
predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al
Fondo innovazione tecnologica per essere versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Per l’anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto
relative alle seguenti leggi ………non possono superare l’importo complessivo di
euro 1.700 milioni. Ai fini del monitoraggio di quanto disposto dal precedente
periodo, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al
Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l’anno 2004.
4. All’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Le
amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per
l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
I contratti stipulati in violazione del presente comma sono nulli. Il dipendente
che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle
obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli
stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici di controllo interno e di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche
ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3-ter. Per servizi a carattere nazionale si
intendono i servizi che presentano un’offera concentrata in un numero limitato
di imprese, le quali forniscono tali servizi con modalità e caratteristiche
omogenee a livello nazionale.";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente;
"4-bis. Gli organi di amministrazione degli enti di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle
Amministrazioni dello Stato, annualmente attestano, in sede di relazione sulla
gestione, di aver rispettato le disposizioni di cui al presente articolo.".
5. Dopo l’ articolo 198, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente articolo: "198 bis. Nell’ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di
gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli
amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 198, anche alla Corte dei Conti.".
[6. Il comma 87 dell’art. 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è abrogato.]
7 Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di
spesa e di spese discrezionali di cui alla tabella allegata n. 1, per gli
importi ivi distintamente indicati.
-
I residui di stanziamento
delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data
del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno, alle aree sottoutilizzate,
alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo, all’informatica e al Fondo per
l’occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
9. Per l’anno 2004 gli enti previdenziali pubblici
si adeguano ai princi’pi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese
di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi
derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in
apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque,
alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti
soggettivi dell’utente.
10. La spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione, deve essere non superiore alla spesa
annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento.
L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell’ente deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi
di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. Gli incarichi
conferiti in violazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo
periodo del presente comma sono nulli. Le pubbliche amministrazioni,
nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di
capitali a totale partecipazione pubblica, emanano le opportune direttive per
conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono
comunicate in via preventiva alla Corte dei Conti. La disposizione di cui al
presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per
regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell’articolo 18
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
11. La spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all’estero e spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla
spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per
cento. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma sono nulli. Gli organi di
controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente
articolo puo’ essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione
dell’ente.
12. In coerenza con le riduzioni di spesa per
consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa
quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell’utente, sostenuta a decorrere dall’anno 2004 non sia superiore alla spesa
annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, rid