Norme & Prassi

Ordini forensi e processo minorile: le proroghe vanno in Senato senza modifiche. (Dl 158/04 come modificato dalla Camera dei deputati – 14 luglio 2004)

Il decreto
proroghe passa al Senato senza modifiche. L’Aula della Camera ha approvato ieri
mattina la legge di conversione del Dl 158/04 che sposta una serie di scadenza
in origine fissate allo scorso 30 giugno. Il testo dovrà essere convertito
definitivamente entro la pausa estiva, poichè il termine di 60 giorni cade il
prossimo 24 agosto, a Camere chiuse.
Il provvedimento differisce al 31 dicembre 2004 il termine di scadenza dei
consigli degli Ordini professionali (provinciali, regionali e nazionali), già
previsto per il 30 giugno 2004, al fine di coordinare tale scadenza con il
regolamento che definirà le procedure elettorali ed il funzionamento degli
organi disciplinari, in corso di predisposizione. Regolamento che, anch’esso,
dovrà essere approvato entro la fine del 2004.
Proroga più lunga, 30 giugno 2005, è stata prevista per il regime transitorio
concernente i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i
procedimenti civili innanzi al tribunale per i minorenni. Si tratta delle norme
transitorie sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei
giudizi civili minorili, rispetto alle quali esiste un disegno di legge ad
hoc
del governo, il cui iter parlamentare pero’ è arenato ormai da quasi un
anno in commissione Giustizia alla Camera (vedi anche in arretrati del 23 giugno
2004).
Entro la fine del 2004, invece, dovranno essere compiuti dagli avvocati gli
adempimenti previsti dal Codice sulla privacy.
 

   


Camera dei
deputati – «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, 
concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini
professionali  e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione
dei dati personali»

(Dl 158/04 come modificato dalla Camera dei deputati – 14 luglio
2004)

 


Articolo 1


1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10
giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004».
2. Il regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, è emanato entro
il 31 dicembre 2004.Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato
non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli
ordini e collegi interessati.

 

Articolo 2


1. Le disposizioni previste dall’articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

 

Articolo 3


1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all’articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall’entrata in
vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

 

 

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