Norme & Prassi

Fissate le risorse per il Fondo sugli interventi antisismici. Ordinanza Pcm 08/07/2004 (GU n. 165 del 16-7-2004)

Il
provvedimento dipone le modalità per attivare il fondo destinato ad
interventi straordinari con priorità per quelli finalizzati alla riduzione
del rischio sismico. Per questi ultimi, le risorse finanziarie stanziate in
totale ammontano a 1000 ml di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005:
L’ordinanza indica come devono essere ripartiti i finanziamenti tra Stato
(32,5 ml) e Regioni (67,5 ml). Viene poi fornita la suddivisione degli
interventi di competenza regionale, mentre per la "mappa" relativa al 2005
ci sarà una successiva ordinanza.

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 luglio 2004

Modalità  di attivazione del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art.
32-bis  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n.
3362).
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40l;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorità  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
del  21 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   29 ottobre   2003,   n.   252,  recante
«Disposizioni  attuative  dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
  Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalità
di  attivazione  del  predetto  Fondo  per  la  realizzazione  in via
specifica    di   interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
vulnerabilità  sismica,  tenuto  conto dell'importanza ed urgenza di
dare  concreto  avvio  ad un'azione volta al contenimento del rischio
sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorità;
  Ritenuta  l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalità;
  Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326, per quanto attiene in via specifica alla
realizzazione  di  interventi  finalizzati alla riduzione del rischio
sismico  ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere  di
priorità.
  2.  Nell'ambito  della  complessiva dotazione del Fondo ai predetti
interventi e riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di
100  milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta
somma è destinata:
    quanto ad euro 67,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza regionale;
    quanto ad euro 32,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale.
  3.  Con  la  presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le
risorse   finanziarie   relative   all'anno   2004.  Per  le  risorse
finanziarie  relative  all'anno  2005  si  provvederà con successiva
ordinanza  che tenga conto, ai fini del riparto tra le regioni, della

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