Norme & Prassi

Sì alle proroghe, ma quella per Vigna è più breve Ddl Camera 9.2.2005)


Via libera in prima lettura dalla
Camera il decreto che contiene una serie di proroghe di termini, da quella
dell’applicazione delle sanzioni a carico dei titolari di libretti al portatore
con giacenze superiori a 12.500 euro, e conferma della scadenza del mandato per
Procuratore nazionale antimafia, Pieluigi Vigna, al 1° agosto prossimo. L’Aula
di Montecitorio ha infatti approvato in prima lettura, il 9 febbraio, il
provvedimento che tra l’altro consente lo slittamento al 30 aprile 2005 della
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e la proroga al 1°
agosto 2005 dell’incarico del Procuratore antimafia. In questo caso l’Aula ha
ripristinato il testo originario del governo, dopo che in Commissione era stato
previsto un ulteriore slittamento al 31 dicembre. Per i libretti al portatore le
sanzioni per chi non prevede la “conversione” in nominativi scattano dal 1°
agosto.

 


Ddl Camera 5521 – Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, recante proroga di termini

 


Articolo 1.

1.
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.
Il termine indicato dall’articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n.
239, è prorogato di dodici mesi.


TESTO DEL DECRETO CON LE
MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA


Articolo 1.


(Bilanci di previsione
degli enti locali).

1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da
parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005. 1. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti
locali è prorogato al 31 marzo 2005.

1-bis.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l’anno 2005, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 140.


Articolo 1-bis.

(Fondo
istituito presso Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni delle spese in
conto capitale)
.

1.
All’articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

Articolo 1-ter.


(Contributi per gli
interventi di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311).


Art. 1-ter. (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela
dell’ambiente e dei beni culturali). –
1. Al comma 28 dell’articolo 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli
enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All’attribuzione dei
contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun
anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti
non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la
dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo
di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del
finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito
dal predetto decreto.


Articolo 1-quater.


(Liquidazione
dell’imposta comunale sugli immobili).

1.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il
31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualità d’imposta 2000 e successive.


Articolo 2.


(Procuratore nazionale
antimafia).

1.
Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata
in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino
al compimento del settantaduesimo anno di età. Ai fini delle procedure per il
successivo conferimento dell’incarico, il posto si considera vacante da tale
data.


Articolo 3.


(Liberalizzazione
dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi).

1.
All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, cosi’ come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
1o agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2006".


Articolo 4.


(Finanziamento
provvisorio alle regioni).

1.
Entro il 30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di
cui all’articolo 2

del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo elabora le proposte
normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai
principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle
disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa
l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonchè
l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2004, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le
finalità di cui all’articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56
del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.


Articolo 4-bis

1.
Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è
prorogato di sei mesi.


Articolo 5.


(Personale a tempo
determinato della Croce Rossa).

1.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione
italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31
dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in
attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione
delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.


Articolo 6.


(Contributi allo
spettacolo dal vivo).

1.
In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in
attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, sono confermati per l’anno 2005. I termini per la
presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia
di spettacolo si applica la disciplina prevista dall’articolo 23, comma 6, del
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, come
integrato dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 120 del 24 maggio 2004.


Articolo 6.1

1.
All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2006


Articolo 6-ter.


(Occupazioni d’urgenza).

1.
E’ differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di
occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.


Articolo 6-quater.


(Prestazioni aggiuntive
programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia
medica).

1.
Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel
settore infermieristico, le disposizioni previste dall’articolo

1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

<

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.