Al condannato in contumacia basta dimostrare di non aver saputo nulla
Il Dl rimette in termini.
Ma gli avvocati non condividono la presunzione di notifica a mezzo difensore.
Facilitazioni per l’estradizione dei latitanti: Randazzo (Ucpi) osserva che ci
si riferisce al nuovo sistema di consegna che in Italia non c’è ancora
E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri il decreto sulle sentenze in
contumacia annunciato già giovedi’ scorso dal ministro della Giustizia Roberto
Castelli che riapre i termini del procedimento giudiziario in Italia per i
condannati in contumacia che si trovino all’estero e che possono provare di non
essere stati a conoscenza del processo a loro carico. (vedi tra gli arretrati
del 18 febbraio 2005). Nella relazione allegata all’articolato (vedi tra i
documenti correlati) si fa esplicito riferimento alle due recenti condanne
dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo; l’ultima in
particolare, quella riguardante Sejdovic contro Italia, (pubblicata su
DirittoeGiustizi@ del 13 novembre 2004) si condannava il nostro Paese per la
condanna in absentia.
Ma il provvedimento non è scaturito nè dalla vicenda di Primavalle, dove
morirono i fratelli Mattei, nè sulla situazione di Alessio Casimirri. In
conferenza stampa il ministro ha specificato che il problema "si è posto già
in precedenza", dal momento che l’Italia ha "140 latitanti legati a questioni di
terrorismo", ma di questi il ministro non sa con precisione quanti siano stati
condannati in contumacia. "Una recentissima sentenza della Corte di Strasburgo –
ha detto Castelli – ha dichiarato che l’articolo 174 del nostro codice di
procedura penale non risponde ai fondamenti dei diritti dell’uomo". Da questo,
ha spiegato il ministro la necessità di riaprire i termini di impugnazioni
delle sentenze in contumacia se "il latitante dimostra di non sapere
dell’esistenza del processo in Italia". Il decreto influirà sulle "vicende
francesi", ha affermato ancora Castelli, in relazione soprattutto alla lista dei
rifugiati politici che il governo italiano ha chiesto a quello francese e "le
autorità francesi – ha continuato il ministro – stanno valutando caso per caso
la situazione". Nonostante il giorno prima abbia parlato del caso Casimirri e
subito dopo del decreto, ieri il Guardasigilli ha voluto invece fare una netta
distinzione tra la natura del provvedimento e la richiesta da lui avanzata in
sede diplomatica di far scontare ad Alessio Casimirri l’ergastolo in Nicaragua e
senza affrontare casi particolari "vogliamo praticare tutte le strade possibili
perchè giustizia sia fatta".
E se ieri il ministro parlava di linea dura contro i latitanti, effettivamente
oggi con il provvedimento si parla invece di modifiche garantiste del codice di
procedura penale per rispettare la Corte di Strasburgo. Modifiche garantiste che
pero’ non convincono, ad esempio, il presidente delle Camere penali.
Le prime e personalissime riflessioni sul testo fatte dal presidente dell’Unione
camere penali, Ettore Randazzo lo portano ad esprimere un giudizio
complessivamente negativo sul provvedimento. "Innanzitutto – ha detto Randazzo –
nel primo considerata del decreto si parla di armonizzare l’ordinamento
giuridico interno al nuovo sistema di consegna che in realtà ancora da noi non
c’è, mentre il secondo considerata parla di ragionevole durata inserendo il
sistema di notificazioni che velocizza si’ i tempi del processo ma, dico io, in
barba alle garanzie". Ad essere poi drasticamente bocciato è l’articolo 2 del
provvedimento (leggibile tra i documenti correlati) che stabilisce modifiche
agli articoli 157 e 161 Cpp "perchè si basa su presunzioni e anzichè affermare
il principio della Corte europea che ci condanna proprio perchè dobbiamo
abolire le presunzioni per garantire invece il principio che l’accusato sia
presente alle udienze". Randazzo porta anche sul tavolo della discussione la
decisione della commissione dei diritti umani dell’Onu che il 27 luglio del 1999
nel caso Malaki contro Italia stabili’ non sufficiente il presupposto che
l’autore sia stato informato dal suo avvocato: "adesso invece – ha continuato il
presidente delle Camere penali – si lascia imperare la presunzione che la Corte
boccia e si fa un errore clamoroso". E critiche vengono rivolte anche
all’articolo 1, che cambia l’articolo 175 Cpp, soprattutto al nuovo comma 2, che
stabilisce che se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre
impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva
conoscenza del procedimento. Dire "se risulta dagli atti", ha spiegato ancora
Randazzo, rappresenta un clamoroso passo indietro, perchè significa togliere il
diritto di dimostrare che non ho avuto comunicazioni. Solo il nuovo comma 2bis
rappresenta un aspetto migliorativo per il presidente delle Camere penali:
"spostare da dieci a trenta giorni il tempo per la richiesta, parlando di
effettiva conoscenza è l’unica norma migliorativa del testo la cui portata è
limitata rispetto al danno che registro". La relazione poi, ha concluso "parla
di procedimenti più celeri e sicuri: più veloci lo saranno sicuramente ma
saranno anche più insicuri, perchè l’avvocato puo’ perdere di vista il suo
cliente". Randazzo ha tenuto a precisare che "queste sono le mie prime e
personalissime riflessioni, il provvedimento dovrà adesso essere sottoposto al
vaglio della Giunta". (p.a.)
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