Privacy

RFID e privacy: un binomio possibile

L’impiego di dispositivi
RFID puo’ comportare il trattamento di dati personali, e in tal caso occorre
rispettare tutti i principi di protezione dati sanciti dalle direttive
comunitarie e dalle leggi nazionali. Cio’ deve avvenire, a giudizio delle
Autorità europee per la protezione dei dati, fin dalla fase di produzione,
utilizzando accorgimenti tecnologici già oggi disponibili.

Questo è il messaggio
contenuto nel Documento adottato dal Gruppo che riunisce le autorità di
protezione dati dei 25 paesi dell’Unione europea (disponibile all’indirizzo

http://www.europa.eu.int/… .pdf
). Su questo documento è stata aperta,
inoltre, una consultazione pubblica per sollecitare commenti ed osservazioni da
tutte le parti interessate (http://www.europa.eu.int/…).

L’utilizzo delle tecnologie
RFID (Radio Frequency Identification) pone numerosi interrogativi rispetto alla
violazione della dignità umana e della privacy. Pur caratterizzate da evidenti
vantaggi da un punto di vista economico – anche in considerazione dei costi
relativamente contenuti  – esse possono consentire alle imprese e ai governi di
introdursi nella sfera più intima degli individui. Attraverso questi sistemi è
infatti possibile raccogliere surrettiziamente differenti categorie di dati,
tutti riconducibili a una stessa persona; profilare i clienti monitorando i loro
comportamenti; conoscere i capi di abbigliamento, gli accessori o le medicine
utilizzate.

Il documento approvato dal
Gruppo di lavoro è rivolto non solo agli utilizzatori di queste tecnologie, ma
anche (e soprattutto) ai produttori ed agli organismi che si occupano di
standardizzazione, i quali sono responsabili della creazione di una tecnologia
rispettosa della privacy. Se i principi fondamentali in materia di privacy sono
presi in considerazione sin dalla fase iniziale di produzione dei dispositivi
RFID, sarà più semplice anche per gli utilizzatori rispettare gli obblighi in
materia di protezione dei dati personali.

Quali sono le principali
componenti di un sistema RFID? Un “tag”, ossia un circuito elettronico
miniaturizzato che contiene memorizzate alcune informazioni ed è unito ad
un’antenna in grado di comunicare queste informazioni attraverso onde radio; un
lettore (dotato a sua volta di un’antenna di trasmissione/ricezione); un
decodificatore che traduce i dati in entrata in dati digitali potenzialmente
trattabili da un computer.

La tecnologia RFID è in
rapida evoluzione in numerosi settori, fra i quali si possono ricordare il
settore dei trasporti, della distribuzione, dell’aviazione, della sanità, del
controllo degli accessi, della vendita al dettaglio (ricordiamo il clamore
suscitato, in Italia ed all’estero, dalla notizia secondo cui un importante
produttore italiano di capi di abbigliamento stava valutando l’inserimento di
tag RFID in tutti i capi di un certo tipo).

Dopo aver richiamato
l’attenzione sulla necessità di applicare comunque tutti i principi contenuti
nelle direttive europee in materia di protezione dati, laddove si trattino dati
relativi ad un individuo identificato e identificabile, il gruppo dei Garanti
europei ha voluto sottolineare la possibilità di utilizzare dispositivi
tecnologici e accorgimenti di varia natura al fine di dare effettiva attuazione
a questi principi. Fatta salva l’esigenza di garantire a priori il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali nell’utilizzo di questa e di qualunque
altra tecnologia (principio contenuto nella direttiva 95/46, che i Garanti hanno
voluto riaffermare con grande forza), esistono già oggi strumenti che, a vari
livelli, permettono di incorporare i principi di protezione dati all’interno di
dispositivi come quelli basati sulle tecnologie RFID.

Ecco alcune delle
indicazioni specifiche fornite dal Gruppo di lavoro:

  • diritto
    degli interessati ad essere informati: nel documento si ricorda la
    possibilità di utilizzare pittogrammi per segnalare in modo semplice e
    inequivocabile la presenza di dispositivi RFID su qualunque oggetto.
    L’interessato ha inoltre il diritto di essere informato dell’attivazione di
    tali dispositivi, il che puo’ avvenire, ad esempio, attraverso segnalazioni
    luminose o di altra natura (mutamento del colore del tag, ecc.).
  • diritto di
    accesso, rettifica, cancellazione etc. da parte dell’interessato: i Garanti
    suggeriscono di utilizzare linguaggi standard come l’XML per descrivere le
    informazioni memorizzate nei tag RFID (cio’ faciliterà l’accesso e la
    rettifica). Per quanto riguarda la cancellazione, esistono dispositivi
    cosiddetti di kill che consentono la disattivazione permanente o temporanea
    dei tag RFID; tuttavia, si sottolinea che non in tutti casi deve esistere
    questa possibilità (es. i chip RFID inseriti nei passaporti).
  • consenso
    dell’interessato come presupposto del trattamento dei suoi dati personali: in
    alcune applicazioni nelle quali l’interessato deve avere la possibilità di
    ritirare il proprio consenso al trattamento, è possibile utilizzare
    dispositivi che disattivino facilmente il tag RFID (tag disabler).
  • sicurezza
    dei dati trattati: su questo punto il Gruppo ha ricordato la necessità di
    tutelare adeguatamente i dati personali eventualmente contenuti nei tag RFID
    attraverso misure proporzionali alla natura del trattamento effettuato
    (cifratura e autenticazione del lettore RFID, impiego di protocolli standard
    di autenticazione secondo norme ISO, impiego di metodi di autenticazione
    crittografica etc.).

 

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