Norme & Prassi

Rifiuti, le disposizioni urgenti per la Campania – DECRETO-LEGGE 17 Febbraio 2005, n. 14 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania


Per affrontare il grave problema dell’emergenza
rifiuti in Campania nel 1996 è stato istituito (con un’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri) il Commissariato straordinario di governo, i cui
poteri si sono ampliati nel tempo fino ad includere settori quali la bonifica ed
il risanamento ambientale (discariche abusive attive e non, opere di
progettazione ed adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione degli
impianti di Nola, Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma).
Partendo da questa situazione, il nuovo Decreto legge n.14 del 17 febbraio 2005
intende interviene su tre urgenze: 1) sana le pendenze economiche verso gli
impianti che trasformano i rifiuti in combustibili; 2) mette in atto i necessari
adeguamenti tecnico-funzionali sugli impianti di di Casalduni, Pianodardine,
Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia; 3)
interviene nel settore delle bonifiche.
Sul primo fronte il Decreto legge dispone che, entro 15 giorni dalla sua entrata
in vigore, relativamente a tutti i quantitativi di rifiuti solidi urbani giunti
agli impianti di trasformazione fino al 31 dicembre 2004, i comuni, i consorzi e
tutti gli affidatari della regione sono tenuti a certificare al Commissario
delegato la situazione di debito sia nei confronti dei concessionari del
servizio di trasformazione, sia del Commissario stesso. Se questo non avviene,
sarà cura del Commissario provvedere ad emettere la certificazione (con accesso
incondizionato ed urgente agli atti) per far si che la Cassa depositi e prestiti
S.p.A anticipi i fondi necessari per estinguere i debiti. Ovviamente poi la
cassa si rivarrà sui comuni inadempienti. Il Commissario ha anche la facoltà
di sostituirsi a questi ultimi in caso essi non provvedano entro 60 giorni,
stabilendo un piano di rimborso da effettuarsi al massimo in quattro anni; ma,
se anche questa misura non fosse sufficiente ad estinguere il debito, sarà il
Ministero dell’interno a decurtare in modo appropriato i fondi erariali
destinati ai comuni interessati. In secondo luogo il Decreto stabilisce che si
debba provvedere in modo urgente ad adeguare i sette impianti di smaltimento e
recupero della Campania, ferme restando le decisioni già prese dall’autorità
giudiziaria, prevedendo per il 2005 una spesa di 20 milioni di Euro. La terza
azione di carattere finanziario riguarda le bonifiche di suolo e acque. In
pratica il Decreto legge conferisce alla Regione la facoltà di trasferire fondi
direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato del
settore, anche attraverso operazioni finanziarie pluriennali ad hoc. Infine, il
Decreto legge ribadisce che, tutti i prefetti della Campania debbano fornire la
massima collaborazione ed assicurare interventi tempestivi a supporto del
Commissario delegato circa l’individuazione di nuovi siti di stoccaggio dei
rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione.

 


DECRETO-LEGGE 17 Febbraio 2005, n. 14 Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire le indispensabili
iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento
dell’emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione
Campania;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell’11 febbraio 2005;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’ambiente e della
tutela del territorio;

E m a n a

il seguente
decreto-legge:


Articolo 1.


Norme di accelerazione
delle procedure di riscossione

1.
Fermi i poteri commissariali previsti dall’articolo 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi
e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31
dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili
derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l’ammontare
delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei
confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del
servizio, nonchè in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei
Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario
delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità
delle certificazioni pervenute.

2.
In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi
previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle
certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo
Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle
necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei
soggetti inadempienti.

3.
Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate,
nell’ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni,
l’anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario
medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei
soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonchè
degli altri affidatari inadempienti.

4.
Entro sessanta giorni dall’anticipazione delle risorse finanziarie da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi
provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per
la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni
debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi
all’anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore,
avente durata, nonchè modalità e termini correlati alle situazioni debitorie
ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti.
In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di
rientro, il Ministero dell’interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni
dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5.
Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente
articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonchè gli enti affidatari,
consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l’accesso ai propri atti
con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della
relativa richiesta.


Articolo 2.


Adeguamento degli
impianti

l.
Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di
legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del
sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette
impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano,
Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato
autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli
impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e
conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie
competenti.

2.
Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari
rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di
apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
limite di 20 milioni di euro.

3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per l’anno 2005, pari
a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 49 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.


Articolo 3


Supporto all’azione del
Commissario delegato

1.
Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del
Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei
rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della
realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania
territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di
propria competenza in termini di somma urgenza.

2.
Il Commissario delegato, anche per l’esercizio delle funzioni previste dal
presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti
specifici nell’ambito di determinati settori d’intervento, con oneri a carico
della gestione commissariale.


Articolo 4.


Interventi relativi al
settore delle bonifiche

1.
Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di
stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria
determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di
consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione –
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal
Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima
regione puo’ trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al
Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite
operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell’ambito
delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di
investimento, come definite dall’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.


Art. 5.


Entrata in vigore

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.

E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2005


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze


Pisanu, Ministro dell’interno


Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio


Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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