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“Fidelity card” e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione


Informazione adeguata,
libera scelta del consumatore, obbligo del consenso per profilazione e direct
marketing.

Le "carte di fedeltà"
vanno rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali
iniziative di profilazione o di marketing. I clienti delle grandi catene di
negozi e di supermercati beneficiari di carte di fedeltà, devono essere
informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per i quali i loro dati
personali vengono raccolti. Quando le informazioni personali vengono usate anche
per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct
marketing, i consumatori devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni,
il consenso su tale uso.

Con un provvedimento
a carattere generale
, l’Autorità garante (composta da Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di fissare le linee
guida per un corretto uso dei dati personali dei clienti da parte delle società
che rilasciano le cosiddette "carte di fidelizzazione".

 


Che cosa sono le "carte di
fidelizzazione"
Quello delle
carte e dei programmi di fidelizzazione è un fenomeno sempre più diffuso che
coinvolge un’ampia fascia della popolazione: interessa il settore della grande
distribuzione (supermercati), ma anche la prestazione di servizi nei trasporti,
nel credito, nella telefonia, nell’editoria, nel noleggio. Tramite le carte di
fidelizzazione vengono attribuiti vantaggi di varia natura (sconti per
l’acquisto di prodotti, premi o bonus correlati, priorità, servizi accessori,
facilitazioni di pagamento), di regola in base al volume di spesa complessivo
realizzato. Il rilascio delle carte (spesso mediante compilazione di
questionari) e la loro utilizzazione (con la registrazione di beni e servizi
effettuati) comportano un trattamento di dati personali dei clienti e, a volte,
dei loro familiari. Accanto a dati anagrafici sono spesso raccolte ulteriore
informazioni, quali ad esempio titolo di studio, professione, interessi,
abitudini di consumo, modalità di acquisto etc.

Tali informazioni,
tuttavia, vengono spesso utilizzate, senza che gli interessati ne abbiano piena
conoscenza e possano acconsentire al loro uso, anche per monitorare in dettaglio
i loro comportamenti o le loro propensioni al consumo, per creare cioè
"profili" individuali o di gruppo o per confrontare le loro abitudini di
consumatori con altri clienti. In alcuni casi vengono trattati anche dati
sensibili (salute, adesioni a partiti o religioni, scelte di vita etc.) il cui
trattamento, di regola, non è lecito per gli scopi legati al rilascio delle
carte o per il direct marketing.

Il provvedimento del
Garante interessa, in particolare, la grande distribuzione, ma i principi
richiamati operano anche in altri settori (ad esempio, distributori di benzina,
società di noleggio etc.).

Le regole riguardano le tre
principali finalità per le quali i dati personali dei clienti vengono raccolti
ed utilizzati: la fidelizzazione, che viene realizzata attribuendo
vantaggi al cliente; la profilazione, mediante l’analisi delle abitudini
e delle scelte di consumo; il marketing diretto.

 


Le regole del Garante
Il primo obbligo
per chi rilascia carte di fedeltà è quello di informare in maniera chiara e
completa i clienti sull’uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo
conto delle diverse finalità perseguite. L’informativa al cliente deve essere
chiaramente evidenziata all’interno dei moduli di sottoscrizione ed essere
agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del regolamento. In
particolare, deve essere posta in evidenza l’eventuale attività di profilazione
o di marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei
dati e il consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare
l’adesione al programma di fidelizzazione all’espressione del consenso anche per
l’uso di dati a scopi di profilazione e marketing.

Le aziende, ha poi
stabilito il Garante, devono ridurre al minimo l’uso delle informazioni
personali e devono comunque utilizzare solo informazioni pertinenti e non
eccedenti.

In particolare per quanto
riguarda poi la fidelizzazione, viene stabilito che possono essere
trattati, senza che sia necessario acquisire il consenso dell’interessato, solo
dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all’utilizzo della carta,
cioè dati per consentire l’identificazione dell’intestatario e, di regola, i
dati relativi al volume di spesa globale realizzato, senza riferimento al
dettaglio dei singoli prodotti acquistati.

Per l’attività di
profilazione,
invece, occorre il consenso dell’interessato per il
trattamento delle informazioni relative agli acquisti effettuati. Non è lecito
utilizzare a fini di profilazione dati sensibili, con particolare riguardo a
quelli riguardanti lo stato di salute.

Riguardo all’attività di
marketing possono essere raccolti, sempre con il consenso
dell’interessato, i dati necessari all’invio di materiale pubblicitario o di
comunicazioni commerciali.

Per quanto riguarda il
tempo di conservazione dei dati personali dei clienti, relativi al dettaglio
degli acquisti, l’Autorità ha stabilito che per quelli raccolti a fini di
profilazione non puo’ superare un anno, mentre per quelli raccolti a fini di
marketing non puo’ superare i due anni.

à‹ obbligatorio, infine,
adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di manomissione,
furto o perdita dei dati. Nel caso di uso dei dati a fini di profilazione è
obbligatorio comunicare l’avvio del trattamento al Garante.

 

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