Privacy

Propaganda elettorale: le regole per l’uso dei dati. Necessario acquisire il consenso dell’elettore

Garanzie per gli elettorali e regole
precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni
elettorali e referendarie di aprile e maggio 2005. In particolare,  se
vengono utilizzati sistemi di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail. 

Con un provvedimento,
del quale è relatore il vicepresidente Giuseppe Santaniello, (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005), l’Autorità Garante ha riaffermato
le regole per candidati e forze politiche che stanno avviando iniziative di
comunicazione e propaganda elettorale.  Questo tipo di attività comporta
infatti l’uso di dati personali dei cittadini; il loro diritto di concorrere
alla politica nazionale deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali ed, in particolare, alla protezione dei dati personali
che li riguardano. Le regole confermano e rafforzano, alla luce delle novità
introdotte dal Codice della privacy, il quadro di garanzie fissato dal
Garante lo scorso
anno
in occasione di appuntamenti elettorali.

Propaganda tramite cellulari, invio
di  fax, sms, mms, e-mail: solo con il consenso dell’elettore

  • Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare,
    e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il
    consenso prima di qualsiasi comunicazione.
  • L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e
    Mms  è vietato senza il consenso preventivo e informato
    dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
  • Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali,
    come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti
    pubbliche utilizzabili liberamente. E’ quindi illecito il loro uso senza
    consenso preventivo dell’abbonato,

Propaganda tramite invio di “santini”:
opportunit
à per evitare
l’informativa fino al 30 giugno 2005

  • Il Garante ha esonerato candidati e  partiti dal fornire
    l’informativa agli interessati prevista della disciplina sulla privacy. Le
    stesse norme, infatti, consentono di non adempiere a tale obbligo nel caso
    in cui, come è quello in questione, esso comporti un impiego di mezzi
    sproporzionato
  • Dunque, non saranno tenuti all’informativa fino al 30 giugno
    2005 i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime
    consultazioni elettorali nel caso inviino solo materiale propagandistico
    di dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”) e purchè utilizzino dati
    estratti da pubblici registri,  elenchi, atti conoscibili da chiunque
    e solo per finalità elettorali.
  • Partiti politici e candidati potranno conservare questi dati
    anche successivamente solo se informeranno, anche in modo semplice e
    sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005. Altrimenti
    entro tale termine dovranno distruggere i dati.

Dati che non si possono utilizzare per
propaganda

  • Non possono essere usate a tal fine  le liste elettorali
    di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati
    dati relativi alle persone che hanno votato.
  • Parimenti, è  illecita la compilazione per lo stesso
    fine da parte di scrutatori e rappresentanti di lista  di elenchi di
    persone che si sono astenute  dal voto.
  • I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative,
    che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati
    personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda
    elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti
    nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un
    amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
  • E’ illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad
    associazioni no-profit, sportive,  di categoria a fini di propaganda
    elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per
    sostenere candidati interni.


Garanzie per i cittadini 

  • Il cittadino puo’ opporsi all’ulteriore invio di materiale
    elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a
    riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere
    il consenso o non ricevere l’informativa  puo’ avvalersi delle tutele
    previste dal Codice sulla protezione dei dati personali e chiedere al
    partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano.
    Se  partiti o  candidati non forniscono un riscontro idoneo il
    cittadino puo’ rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un
    reclamo o un ricorso al Garante. 
  • Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare
    idonee misure di sicurezza
    per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

 

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