Ddl Camera 5433 – Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare.
Approda all’esame dell’Aula di Montecitorio, il 6 aprile, il testo
del ddl che delega il governo alla riforma delle leggi militari di pace e
all’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare. Si tratta di un testo già
approvato dal Senato nel novembre 2004, e modificato radicalmente in Commissione
alla camera, dove è stato stralciato – con l’approvazione di un emendamenti
dei ds – l’articolo 4 che delegava il governo alla modifica del codice penale
militare di guerra, prevedendo che a tutte le missioni militari all’estero
fosse automaticamente applicato il codice di guerra.
Ddl
Camera 5433 – Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di
pace, nonchè per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare.
Articolo 1.
(Delega al Governo).
1.
Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per
l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall’articolo 1 della legge
14 novembre 2000, n. 331, e garantire i diritti dei militari di cui alla legge
11 luglio 1978, n. 382, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del
codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303, dell’ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre
1941, n. 1022, della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche
all’ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988,
n. 561, recante istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo
i princi’pi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.
Articolo 2.
(Princi’pi e criteri direttivi generali).
1.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo dà attuazione ai
princi’pi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3 e 4, in conformità ai
princi’pi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto
internazionale, con particolare riguardo alle Convenzioni modificate
dall’Italia, attenendosi ai seguenti princi’pi e criteri direttivi generali:
a) dare attuazione ai
princi’pi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e
colpevolezza;
b) individuare, in
attuazione dei princi’pi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi da
depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all’effettività della
sanzione;
c) adeguare la misura
delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei
beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonchè del rapporto
sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;
d) sopprimere o adeguare
le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all’ordinamento
interno e internazionale;
e) salvaguardare le
competenze e le funzioni di polizia giudiziaria dei comandanti militari ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 260 e 301 del codice penale militare di
pace.
Articolo 3.
(Princi’pi e criteri direttivi relativi alle
modificazioni del codice penale militare di pace).
1.
Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il
Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene, oltre a
quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) riesaminare le
disposizioni di carattere generale, in modo da:
1)
eliminare ogni deroga ai princi’pi stabiliti dalla legge penale comune che non
debba
ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato
militare; 2) rivedere la nozione di "militari in servizio alle armi",
intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per
la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonchè
la nozione di "militari considerati in servizio alle armi" alla luce
delle leggi che regolano lo stato di militare;
3)
prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per luogo militare si
intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari, gli stabilimenti
militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se
momentaneamente, per ragioni di servizio;
4)
prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per navi e aeromobili
militari si intendano le navi e gli aeromobili da guerra, nonchè ogni altra
nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato
alla dipendenza di un comando militare;
5)
prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari
stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle
convenzioni internazionali, nonchè agli estranei alle Forze armate per i
servizi di vigilanza e custodia affidati a questi ultimi o per l’adempimento di
servizi collegati a operazioni militari all’estero, limitatamente alle condotte
qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle
forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e
inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma restando in tali ipotesi la
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria;
6)
prevedere che, per la reclusione militare, il beneficio della sospensione
condizionale della pena possa, e nel caso di cui al secondo comma dell’articolo
165 del codice penale debba, essere subordinato all’obbligo delle restituzioni
e del risarcimento del danno o all’obbligo dell’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, secondo le modalità previste dalla legge
penale comune, ovvero all’obbligo di svolgere determinate prestazioni di
servizio militare;
7)
prevedere l’inserimento della multa come pena principale per il reato militare
esclusivamente nei casi in cui il reato sia previsto come tale dalla legge
penale comune e quest’ultima preveda la multa congiuntamente alla pena della
reclusione, determinando in tali casi il limite minimo e massimo della multa
conformemente alle previsioni della medesima legge penale comune; prevedere
che, nei casi di cui all’articolo 63, numeri 4 e 6, del codice penale militare
di pace, le pene della multa o dell’ammenda inflitte non congiuntamente a pena
detentiva per reati previsti dalla legge penale comune siano sostituite con le
sanzioni indicate nel numero 8) della presente lettera;
8)
prevedere, con esclusione delle pene pecuniarie, sanzioni sostitutive delle
pene detentive definendone il contenuto e i limiti in modo conforme a quanto
previsto dalla legge penale comune, salve le deroghe necessarie ad assicurare
che le sanzioni sostitutive siano compatibili con lo svolgimento delle
prestazioni di servizio del militare condannato;
9)
escludere l’applicabilità delle pene previste in ragione della competenza
penale del giudice di pace;
10)
prevedere, in caso di condanna per reato militare, l’applicabilità anche di
tutte le pene accessorie comuni che conseguano al reato medesimo quando sia previsto
come tale dalla legge penale comune e limitare, in tema di pene accessorie, i
casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di
reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l’automaticità della
rimozione nel caso di concorso con inferiore;
11)
regolamentare in termini omogenei la sospensione dall’impiego e dal grado e
prevedere, relativamente ai reati di cui al numero 1) della lettera m), la pena accessoria dell’estinzione del rapporto
d’impiego, fermi restando i limiti di pena previsti dalla legge penale comune;
12)
modificare le disposizioni relative all’esecuzione della pena della reclusione
militare prevedendo:
12.1)
che la misura dell’affidamento in prova del condannato militare di cui alla
legge 29 aprile 1983, n. 167, possa essere disposta con le limitazioni di cui
all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
12.2)
che la misura di cui al numero 12.1) non si applica al condannato per reati
previsti dal libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra;
12.3)
l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare dei benefici
di cui agli articoli 30 e 30-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni;
12.4)
l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare della misura
alternativa della detenzione domiciliare nelle ipotesi di cui agli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 47-sexies de