Le prerogative dei Cardinali nel Codice del diritto canonico
Chi sono i cardinali e che poteri hanno? Lo spiega in modo
dettagliato il Codice di Diritto Canonico Latino del 1983, che prevede, come
loro primo privilegio, proprio l’elezione del Romano Pontefice. Il Codice
prevede anche che "ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente
dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell’ordine del
presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e
prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono
ricevere la consacrazione episcopale". Un’altra straordinaria peculiarità
quella del cardinale segreto, vale a dire di quello che è stato creato
all’alta dignità dal Pontefice ma in pectore: egli
non ha alcun dovere, nè diritto propri dei cardinali ma li ottiene
immediatamente una volta che il Papa ha reso
noto il suo nome. La scelta della parte del Codice
che viene pubblicata è del sito web del Vaticano, da cui il testo che viene
pubblicato è tratto.
Dal
Codice di Diritto Canonico Latino del 1983
Can. 349 – I Cardinali
di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta
provvedere all’elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare;
inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente
quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza,
sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera
nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Can. 350 – § 1. Il
Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l’ordine episcopale, cui
appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una
Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati
nel Collegio dei Cardinali; l’ordine presbiterale e l’ordine diaconale.
§
2. A
ciascun Cardinale dell’ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal
Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell’Urbe.
§
3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo
la propria sede patriarcale.
§
4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all’altra
Chiesa che aveva come titolo precedente.
§
5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice, i Cardinali
dell’ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di
promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell’ordine
diaconale ad un’altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio
nell’ordine diaconale, possono passare anche all’ordine presbiterale.
§
6. Il Cardinale che passa per opzione dall’ordine diaconale all’ordine
presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono
stati assunti al cardinalato dopo di lui.
Can 351 – § 1. Ad essere promossi
Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano
costituiti almeno nell’ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per
dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già
non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.
§
2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene
reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della
pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti
dalla legge.
§
3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne
ha annunciato la creazione, riservandosi pero’ il nome in
pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di
alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato
reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali
diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.
Can. 352 – § 1. Presiede
il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il
Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo
sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter
pares.
§
2. Quando l’ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo
di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è
presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi
debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano
Pontefice, al quale spetta approvare l’eletto.
§
3. Nello stesso modo previsto al § 2, sotto la presidenza del Decano, viene
eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l’elezione
del Sottodecano.
§
4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquistino il domicilio
nell’Urbe.
Can. 353 – § 1. I
Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo
Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del
Romano Pontefice e sotto
la
sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o
straordinari.
§
2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli
che si trovano nell’Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che
tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della
massima solennità.
§
3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono
peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente
gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
§
4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità puo’
essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i
legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.
Can 354 – I Padri Cardinali
preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e
della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di
età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all’ufficio,
ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.
Can. 355 – § 1. Spetta
al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non
fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e
se anche quest’ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell’ordine
episcopale.
§
2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice
neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro
procuratori, in nome del Romano Pontefice.
Can. 356 – I Cardinali
sono tenuti all’obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; percio’
i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi
diocesani, sono tenuti all’obbligo di risiedere nell’Urbe; i Cardinali che
hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni
volta che sono convocati dal Romano Pontefice.
Can. 357 – § 1. I
Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una
Chiesa nell’Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali
diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di
esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in cio’
che riguarda l’amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle
chiese.
§
2. I Cardinali che si trovano fuori dell’Urbe e fuori della propria diocesi,
sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della Diocesi in cui dimorano
in tutto cio’ che riguarda la propria persona.
Can. 358 – Al Cardinale
al quale il Romano Pontefice dia l’incarico di rappresentarlo in qualche
solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suo alter
ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un
determinato incarico pastorale come suo inviato speciale,
compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.
Can. 359 – Mentre la Sede Apostolica è
vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella
potestà che gli è conferita nella legge peculiare.