Norme & Prassi

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DECRETO 15 febbraio 2005 Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

L’attuazione del principio della distinzione tra responsabilità di indirizzo
e controllo degli organi di vertice e responsabilità gestionali della
dirigenza; la valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento,
indirizzo e controllo; la funzionalità dei programmi e degli obiettivi; la
garanzia di trasparenza e di imparzialità; la formazione continua del
personale; lo sviluppo dei sistemi informativi. Ecco i i criteri base secondo i
quali sono ordinati gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa
quali quelli del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
delle Sezioni staccate, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il
Trentino-Alto Adige e della Sezione autonoma del tribunale della provincia di
Bolzano. Lo prevede il decreto del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 84 del 12 aprile 2005, secondo questu uffici vengono riorganizzati..
E’ cosi’ il Presidente del Consiglio a stabilire, di concerto con il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa da lui presieduto, le linee
generali dell’azione amministrativa. Ed è sempre la sua figura a fissare gli
obiettivi e i programmi generali della gestione, verificare la rispondenza dei
risultati alle direttive impartite e proporre, conferire e nominare cariche
dirigenziali ed incarichi specifici. Sono infine di particolare rilevanze le
figure dei presidenti degli organi di giustizia amministrativa e i segretari
generali. I primi definiscono, nell’ambito delle direttive emanate dal
Presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la
priorità, richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione
amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario e
prospettano lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari; i secondi , che
svolgono compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato, si
occupano di attuare e predisporre la riuscita delle direttive definite dal
Presidente. Infine gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa si
avvalgono per l’attività preparatoria ed esecutiva della Direzione generale per
le risorse umane e organizzative, di quella per le risorse finanziarie e
materiali, e del Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di
comunicazione
 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DECRETO 15 febbraio 2005
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia
amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto l’articolo 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034[1], di istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186[2] e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 6[3] e 15[4];
Visto l’articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205[5], secondo il quale il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina
l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto 28 marzo 2003, recante il regolamento di autonomia finanziaria
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa nelle sedute del 27 dicembre 2004 e del 19 gennaio 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, recante
adeguamento alla disciplina prevista
dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell’organizzazione e
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali;
 

E m a n a
 

il seguente regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della giustizia amministrativa:
 

Articolo 1.
Finalità e ambito di applicazione
 

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’organizzazione ed
il funzionamento degli uffici centrali della giustizia amministrativa e delle
strutture amministrative del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi
regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia
amministrativa.
2. Per "altri organi di giustizia amministrativa" si intendono il Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione siciliana, il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la Sezione autonoma per la
provincia di Bolzano di questo ultimo Tribunale.
 

Articolo 2.
Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane
1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono ordinati
secondo i seguenti criteri:
a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilità di indirizzo e
controllo degli organi di vertice e responsabilità gestionali della dirigenza;
b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento,
indirizzo e controllo;
c) funzionalità rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità;
d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;
e) garanzia di trasparenza e di imparzialità, anche attraverso la istituzione
di apposite strutture per l’informazione ai cittadini, nonchè il conferimento
ad unica struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, in
applicazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico
con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei
Paesi della Unione europea;
g) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività
lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento
dei ruoli;
h) formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle
conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
j) previsione di controlli interni, intesi a valutare la qualità, l’efficienza
e l’economicità del servizio reso, nonchè la corrispondenza alle esigenze
dell’utenza.
2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono organizzati in
modo da garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali;
individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile, purchè
compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in attività
di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
 

Articolo 3.
Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa
 

1. Il Presidente del Consiglio di Stato definisce, d’intesa con
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, le linee generali
dell’azione amministrativa ed esercita il controllo della
rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
In particolare,
a) presiede il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
b) definisce gli obiettivi e i programmi generali della gestione della giustizia
amministrativa e, d’intesa con il Consiglio di presidenza, emana le conseguenti
direttive;
c) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive impartite e ne riferisce al Consiglio di presidenza;
d) propone, sentito il Consiglio di presidenza, la nomina del Segretario
generale della giustizia amministrativa;
e) conferisce, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi di Segretario
delegato per il Consiglio di Stato e di Segretario delegato per i Tribunali
amministrativi regionali;
f) conferisce gli incarichi ai magistrati addetti al segretariato generale della
giustizia amministrativa, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza;
g) su proposta del Segretario generale, d’intesa con i Segretari delegati,
conferisce gli incarichi ai dirigenti generali e ne valuta le prestazioni, alla
stregua dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione nell’area di
rispettiva competenza, secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 5,
dall’articolo 19, commi 11 e 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dai contratti collettivi di lavoro;
h) nomina i componenti del servizio di "controllo strategico";
i) fatte salve le competenze del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, esercita le attribuzioni che l’articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demanda agli organi di Governo, dandone
comunicazione al Consiglio medesimo.
3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce con proprio decreto, ove non
diversamente disposto, le commissioni previste da norme di legge e di
regolamento o da accordi sindacali.
4. Il Presidente è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Segretario
generale e dai Segretari delegati.
 

Articolo 4.
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
 

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
2. E’ presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o
impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.
3. Il Consiglio di presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria,
disciplinato dal regolamento interno, al quale sovraintende il Segretario del
Consiglio di presidenza.
4. All’ufficio sono assegnati due dirigenti di seconda fascia.
 

Articolo 5.
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
 

1. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a
svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato,
sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di
Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli.
2. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti, si avvale di
apposita segreteria.
 

Articolo 6.
Presidenti degli organi di giustizia amministrativa
 

1. I presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato,
dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate degli stessi e
degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni
inerenti all’esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti
compiti:
a) definiscono, nell’ambito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio
di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le
conseguenti direttive per l’azione amministrativa nell’ambito delle rispettive
strutture;
b) adottano l’atto che definisce le linee organizzative generali della
struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su
proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;
c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa,
il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali
della rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione
amministrativa;
d) prospettano, sentito il dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo
schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i
beni e i servizi;
e) esercitano la sorveglianza sull’andamento dei servizi ed effettuano la
verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive impartite.
 

Articolo 7.
Segretariato generale della giustizia amministrativa
 

1. L’ufficio del segretariato generale è composto dal
Segretario generale della giustizia amministrativa, nonchè, con competenza per
i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal
Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.
 

Articolo 8.
Segretario generale della giustizia amministrativa
 

1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del
Presidente del Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue funzioni; svolge
compiti di direzione, coordinamento e controllo degli uffici
di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento fra le strutture del
segretariato generale e fra queste e le strutture periferiche; cura
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi
di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati
complessivi della gestione amministrativa.
2. Nell’esercizio delle su indicate competenze, il Segretario generale, nelle
materie che interessano la giustizia amministrativa nel suo complesso:
a) sentiti i dirigenti generali, determina i programmi e definisce le direttive
per dare attuazione agli indirizzi del Presidente definiti nella direttiva
annuale;
b) assegna alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l’attuazione dei programmi di rispettiva competenza, secondo
principi di economicità, efficacia ed
efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di
vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;
d) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d’intesa con i segretari
delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale generale;
e) propone il progetto di bilancio annuale di previsione al Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il Segretario generale adotta gli atti e i provvedimenti previsti nel
precedente comma sub a), b), c) ed e) dopo aver sentito il Segretario delegato
per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali
amministrativi regionali.
4. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal
Segretario generale.
 

Articolo 9.
Segretario delegato per il Consiglio di Stato
 

1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono
attribuite, ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
seguenti competenze:
a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato
nell’esercizio delle sue funzioni;
b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa,
proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato
riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;
c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e
d’intesa con il Segretario generale la proposta di progetto del bilancio
preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizion

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