Norme & Prassi

«Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna» Ddl 5650-B/C di conversione del Dl 21 febbraio 2005, n. 17 Nel testo approvato dalla commissione Giustizia il 19 aprile 2005

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Camera dei Deputati

«Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali
e dei decreti di condanna»
Ddl 5650-B/C di conversione del Dl 21 febbraio 2005, n. 17
Nel testo
approvato dalla commissione Giustizia il 19 aprile 2005


Articolo 1

(
(Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura
penale)

1.
All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta
per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci
giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna,
l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione
od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
,

ovvero a proporre impugnazione o opposizione. A tale fine l’autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;


c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di
decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto
effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il
termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del
condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine
è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è
cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi
previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell’atto.» è soppresso.
dbis) (soppressa)


Articolo 2

(Modifica all’articolo 157 del codice di
procedura penale)

1. All’articolo
157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«8bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di
difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori,
salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio o che il difensore,
avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.
Per le modalità della notificazione si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 148, comma 2bis
».
1bis. (soppresso).

 


Articolo 2bis



(Soppresso)

Articolo 2ter


(Soppresso)

Articolo 3

(Entrata in vigore)1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

 

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