Civile

I l provvedimento amministrativo che rigetta l’accesso alle informazioni ambientali, laddove non motivato, è illegittimo. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 21/04/2005 (C 186/04)

Il provvedimento
amministrativo che rigetta l’accesso alle informazioni ambientali, laddove non
motivato, è illegittimo. Questo vizio ricorre anche nel caso in cui la pubblica
amministrazione interpellata non risponda. L’interessato puo’ ricorrere all’autorità
giudiziaria amministrativa anche in caso di silenzio della Pa, che, in ogni
caso, ha non più di due mesi di tempo per pronunciarsi sulla richiesta di
accesso.
Questo termine è perentorio. In caso di silenzio, l’atto è rappresentato
dalla decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un
periodo di due mesi dall’autorità pubblica competente a pronunciarsi su questa
richiesta.
E’ questo il principio che è stato enunciato dalla seconda sezione della Corte
di giustizia delle Comunità europee con la sentenza 21 aprile 2005 ( C 186/
04).
La sentenza nasce da una domanda pregiudiziale avanzata ai giudici di
Lussemburgo dal Consiglio di Stato belga nell’ambito di una controversia tra un
privato e la Regione di Bruxelles capitale relativamente a una decisione di
quest’ultima circa l’accesso ai documenti relativi a un accordo di riassetto
urbano.
Con la sentenza, dunque, la Corte di giustizia Ue ha interpretato gli articoli
3, n. 4, e 4 della direttiva 90/ 313/ Cee, concernenti la libertà di accesso
all’informazione in materia di ambiente.
Le domande che erano state poste dal Consiglio di Stato belga erano molto
chiare: perentorietà o meno del termine di due mesi entro il quale si deve
pronunciare l’autorità che ha ricevuto la richiesta di informazione; in caso
di mancata risposta da parte di tale autorità, quale decisione si puo’
impugnare dinanzi al giudice amministrativo; se la direttiva vede o meno nel
silenzio pubblico un atto implicito di rigetto.
Dal 14 febbraio 2005, la direttiva 90/ 313/ Ce è stata abrogata dalla
direttiva 2003/ 4/ Ce poichè, a seguito della firma della Convenzione di
Aarhus del 25 giugno 1998, si è reso necessario estendere il livello di
accesso all’informazione.
La nuova direttiva ha stabilito un principio fondamentale: l’obbligo per i
pubblici funzionari di assistere il pubblico che chiede di accedere
all’informazione.
Ma anche se, nelle more del giudizio, la direttiva è cambiata, il principio
interpretativo affermato dalla Corte mantiene tutta la sua efficacia poichè le
nuove disposizioni non hanno alterato i principi comunitari della ricorribilità
dinanzi al giudice amministrativo.
La direttiva 2003/ 4/ Ce ( che è abrogativa della direttiva 90/ 313/ Ce) non
va confusa con la direttiva 2003/ 35/ Ce, che, invece, è relativa alla
partecipazione del pubblico ai processi decisionali, anche se entrambe
costituiscono i pilastri della Convenzione che è stata firmata ad Aarhus.
Quest’ultima è inserita nella legge Comunitaria 2004 e costituirà oggetto di
specifico decreto legislativo.
Paola Ficco, Il Sole 24 ore

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