Attualità

Informatori scientifici, il Garante della concorrenza dice no all’Albo (Autorità Garante Concorrenza – 14.4.2005)

Parere negativo del
Garante della concorrenza sul disegno di legge per una nuova regolamentazione
delle attività di informazione scientifica e per l’istituzione di un albo
degli informatori scientifici del farmaco. Presentato su iniziativa dei
senatori Carmine Cozzolino (AN)
e Francesco Servello (AN) il 5 luglio 2001, è stato approvato dalla Camera
dei deputati il 23 febbraio 2005 con 197 voti a favore e 78 astenuti. Il
precedente parere favorevole della Commissione permanente sulle politiche
europee già segnalava tuttavia una certa criticità del disegno di legge,
invitando il legislatore ad una attenta valutazione nei confronti della
normativa comunitaria e dei più recenti orientamenti in materia espressi dalla
Commissione europea. Quelle osservazioni non sono state pero’ recepite nel
testo approvato dalla Camera. La costituzione del nuovo albo professionale
rappresenta per l’Autorità garante una potenziale e ingiustificata restrizione
della concorrenza. Si rileva, tra l’altro, che un simile albo non sembra
esistere negli altri Stati membri. La più recente tendenza della Commissione
europea è piuttosto quella di limitare la costituzione di nuovi ordini
professionali. La prevista necessità di superare un esame di Stato – prosegue
l’Autorità – contrasta con una normativa nazionale già capace di assicurare
una adeguata formazione agli informatori scientifici del farmaco. A livello
europeo, la direttiva 2001/83/CE (istituzione di un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano), assegna in ogni caso alle imprese il dovere di
assicurare una adeguata formazione ai propri informatori scientifici (articolo
93).(28 aprile 2005)

 


AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO

L’Autorità garante della Concorrenza e del
Mercato ha deliberato, nella riunione del 13 aprile 2005, una segnalazione in
merito al disegno di legge sulla "Nuova
regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e
istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"

individuando alcuni profili in contrasto con i principi della concorrenza e del
libero mercato.

Il
ddl, attualmente assegnato allaCommissione Igiene e Sanità del Senato in sede
deliberante [1]
, prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito
albo professionale degli informatoriscientifici del farmaco [2].

L’orientamento, espresso dall’Autorità in diverse occasioni, rileva che la
regolamentazione dei servizi professionali è appropriata solo se soddisfa
esigenze di carattere generale e nei casi in cui si ritiene sia possibile
sanare distorsioni presenti nel mercato.

L’Autorità, inoltre, sottolinea che la stessa Commissione Europea nella "Relazione
sulla concorrenza nei servizi professionali" [3]
ha sostenuto
che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi comporta
una significativa restrizione della concorrenza, rappresentando, in molti casi,
solo un’ingiustificata limitazione all’entrata di nuovi operatori.
Un altro punto del ddl su cui l’Autorità ha ritenuto di intervenire riguarda
l’obbligo del superamento di un esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli
informatori scientifici del farmaco. Su questo tema si rileva che, in Italia,
già altre normative tengono conto sia di assicurare adeguate conoscenze
tecniche da parte di queste figure professionali, sia di favorire un adeguato e
corretto svolgimento dell’attività in questione. In sintesi, i requisiti per
svolgere l’attività di informatore scientifico sono già previsti per legge e,
inoltre, sono verificati dalle stesse case farmaceutiche, che hanno i mezzi e
l’interesse per accertarli.

Nel sottolineare, infine, che in tutti gli altri Stati membri dell’unione
europea, non sembra essere presente un albo di questo genere di professione,
l’Autorità ha ritenuto che la disciplina in esame comporta un’ingiustificata
restrizione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei
servizi offerti dagli informatori scientifici e auspica che i rilievi
evidenziati abbiano riscontro in sede parlamentare.


 

Note:

1] Riportiamo di seguito due estratti dal disegno di legge:
il primo, dal documento S. 404 – B; il secondo, dal documento C. 3204 – A:

SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

N. 404-B


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COZZOLINO
e SERVELLO

(V. Stampato n. 404)

approvato dalla 12ª Commissione
permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica il 25 settembre 2002

(V. Stampato Camera n. 3204)

modificato dalla Camera dei
deputati il 23 febbraio 2005

Trasmesso dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 2005

“”””

Nuova
regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e
istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della
Repubblica

Art. 1.

(Applicazione del decreto
legislativo
30
dicembre 1992, n. 541)

1.
Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all’informazione
scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Art. 2.

(Informatore scientifico del
farmaco)

1.
Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza dei
sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico
aggiornamento. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti
i titoli universitari richiesti per l’esercizio della professione di
informatore scientifico del farmaco.

2.
E’ compito dell’informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al
responsabile del servizio scientifico dell’impresa di cui all’articolo 14 del
medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che
gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di
informazioni tra medici ed aziende.

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di
lavoro)

1.      
Gli
informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano,
nonchè dagli altri operatori sanitari.

2.      
Le
industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e
divulgazione, attingono preferibilmente dall’albo degli informatori scientifici
di cui all’articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei
mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono
obbligatoriamente iscriversi all’albo.


3.     
Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell’informatore
scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra
le categorie interessate ai sensi dell’articolo 6, ottavo comma, del decreto
del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 180 del 2 luglio 1981, ed allo stesso non si applica la
quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

(Collegi regionali degli informatori scientifici)

1.      
In
ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici
del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione,
con funzioni relative alla tenuta dell’albo professionale di cui all’articolo
15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista
dalla presente legge.

2.      
Al
collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti
all’albo di cui all’articolo 15.

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali)

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