Privacy

Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati

Gli articoli di stampa riguardanti persone
sieropositive devono rispettare particolari garanzie volte a prevenire
l’ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi alle foto degli
interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti
all’attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di
"allertare" persone che hanno avuto rapporti con soggetti
sieropositivi, le forze di polizia devono adottare modalità rispettose della
dignità e della riservatezza degli interessati.

Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila
(Lega italiana per la lotta contro l’Aids), l’Ufficio del Garante ha invitato
l’editore di un quotidiano a non pubblicare più, spontaneamente, la foto che
ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma sottoposto ad
indagine per possibili lesioni nei confronti di  alcune donne. Il
quotidiano ha aderito spontaneamente alla richiesta dell’Autorità ed ha
interrotto l’ulteriore diffusione dell’immagine.

Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un
caso analogo, l’Autorità ha richiamato l’attenzione sul fatto che la
pubblicazione di foto riguardanti persone affette da virus Hiv puo’, in casi
del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla protezione dei
dati e dal codice di deontologia per l’attività giornalistica.

In particolare, l’Ufficio del Garante ha ricordato
che si possono individuare modalità di informazione del pubblico assai più
selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità
dell’interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che
permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i
luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è
ugualmente possibile mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere
contatti  con l’interessato (mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni
più dettagliate attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e
assistenza) evitando, al tempo stesso l’esposizione della persona sieropositiva
ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui mezzi di
informazione.

L’Autorità ha anche ricordato come la necessità di
assicurare la doverosa tutela della dignità e della riservatezza alle persone
sieropositive e l’obbligo di astenersi dalla diffusione di dati personali ed
immagini da parte delle forze di polizia,  siano stati oggetto di due
circolari del Ministero dell’interno  (27 novembre 2003 e 26 febbraio
1999) e di una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19
gennaio 2004).

La stessa recente sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, dell’11 gennaio 2005, riguardante un caso italiano di
diffusione di dati a seguito di conferenze stampa tenute da organi inquirenti,
ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste nella normativa
italiana.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.