Internet: informative chiare e consenso libero
Il Garante impone ad una società che
fornisce servizi on line di cambiare il proprio modello contrattuale
Nel momento in cui un cittadino compila un modulo
cartaceo o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere la
fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull’uso
che si farà dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un
consenso libero e non condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo il
ricorso di un utente che contestava, tra l’altro, la poca chiarezza dei modelli
on line, che aveva compilato al momento della registrazione sul portale
di una società che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di
messaggi pubblicitari indesiderati.
La società, che fornisce anche servizi gratuiti (tra
i quali accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito
personale), dovrà sospendere immediatamente l’invio di materiale pubblicitario
al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica
contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati
personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali,
dovrà inoltre astenersi da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente
per finalità di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi
di marketing e promozionali. Nel corso del procedimento il Garante ha accertato
che le informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi
intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto,
non contraddittorie tra loro. La società chiedeva, infatti, all’utente un
consenso "omnibus", a suo dire facoltativo, ma dal quale faceva
dipendere la fornitura dei servizi. Il consenso in alcuni casi ingiustificato
veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali. E’illegittimo infatti, come faceva la società,
chiedere l’"autorizzazione" del cliente per una eventuale
trasmissione di dati all’autorità giudiziaria, quando questa, nei casi
previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla volontà del
cliente. Cosi’ come non è giustificato chiedere il consenso per finalità di
fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite. Non è
corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilità di
esprimerlo liberamente. La società, attraverso un’unica sottoscrizione,
chiedeva invece anche l’autorizzazione a definire il profilo commerciale
dell’utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.
Con un autonomo procedimento il Garante verificherà
altri profili di liceità del trattamento dei dati in particolare per quanto
riguarda il sistema di analisi degli accessi alla rete e delle modalità
utilizzate per rilevare le attitudini commerciale dei clienti.