Uffici giudiziari e accesso ai dati personali. Le le informazioni personali trattate per ragioni di giustizia
Il cittadino che intende lamentare una violazione
della riservatezza o esercitare il
diritto di accesso ai propri dati personali quando questi
sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non puo’
farlo rivolgendosi direttamente all’ufficio giudiziario o presentando ricorso
al Garante, ma deve segnalare il caso all’Autorità, che disporrà opportuni
accertamenti.
A questa particolare procedura, confermata
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si è
richiamato il Garante nel definire un ricorso, presentato in via d’urgenza, da
una donna che chiedeva il blocco o la trasformazione in forma anonima di alcuni
dati, tra i quali il suo nominativo, che comparivano, a suo dire illecitamente
e provocandole notevole nocumento, sul sito Internet di un Tribunale.
L’interessata, una debitrice colpita da un provvedimento di esecuzione
immobiliare di un giudice, lamentava che il suo nome comparisse per intero e
non fosse stato oscurato nella documentazione allegata agli avvisi di vendita
giudiziaria, pubblicati anche on line sul sito del tribunale, determinando in
questo modo una ingiustificata diffusione dei propri dati personali. Nel
sostenere l’illegittimità del comportamento tenuto dal tribunale la donna si
appellava alle recenti modifiche apportate al Codice di procedura civile (artt.
490 e 570 cpc) dall’entrata in vigore del Codice sulla protezione dei dati
personali (art. 174, commi 9 e 10). In particolare, quelle
riguardanti la riservatezza delle notifiche di atti e delle vendite
giudiziarie, in cui viene sancito che nell’avviso di vendita sia omessa
l’indicazione del debitore e che maggiori informazioni sulla vendita, tra
cui anche le generalità della persona sottoposta ad esecuzione immobiliare,
possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque ne abbia
interesse.
Il Garante ha dichiarato l’inammissibilità del
ricorso solo perchè non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy) in cui è
possibile esercitare direttamente il
diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite
ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio
giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della
magistratura. Ma, alla luce della documentazione prodotta nel corso del
procedimento dalla donna, il Garante ha, tuttavia, deciso di avviare
accertamenti sui trattamenti di dati personali effettuati dal tribunale, del
cui esito informerà la ricorrente.