Accertamenti fiscali e tributari.Indagini bancarie mirate, no alla duplicazione delle banche dati, obbligo di consultazione del Garante
Il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe
Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha adottato un
articolato provvedimento riguardante
alcune disposizioni introdotte dalla recente legge finanziaria per il 2005
volte a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organi
preposti ai controlli fiscali e alla riscossione dei tributi.
Il provvedimento,
definito sulla base della normativa nazionale ed internazionale e di cui è
relatore Giuseppe Fortunato (v. dichiarazione),
oltre a rilevare che diversi decreti attuativi sono stati adottati senza la
prevista consultazione del Garante, fornisce alcune precise indicazioni per
rendere conformi alla normativa sulla privacy la raccolta, le modalità e l’uso
dei dati a fini di accertamento fiscale e tributario, in particolare riguardo
all’esigenza di evitare massicce raccolte di informazioni per via telematica e
la duplicazione di banche dati.
Indagini bancarie
In base alla legge finanziaria, oggi gli uffici delle imposte possono
chiedere per via telematica ad enti o amministrazioni pubbliche, a società di
assicurazione o che effettuano riscossioni e pagamenti per conto terzi, dati e
notizie relativi a singoli soggetti, ma anche ad intere categorie. Cosi’ come
possono richiedere a banche, Poste italiane Spa, imprese di investimento,
società di gestione del risparmio etc. informazioni sui rapporti intrattenuti
con i loro clienti riguardo ad attività finanziarie e creditizie.
Nel quadro di un efficiente sistema di trasmissione
delle informazioni necessarie alle indagini bancarie, lo scambio dei dati
personali per via telematica deve comunque avvenire nel rispetto dei principi
di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati che giustificano solo
verifiche mirate e in casi selettivamente individuati: quindi, solo
richieste proporzionate e circoscritte a casi di effettivo interesse,
non raccolte indiscriminate di dati. In altre parole, la più efficiente
modalità telematica deve avvenire pur sempre nel rispetto delle norme che
vincolano gli accertamenti a determinate condizioni.
Occorre, poi, che l’amministrazione finanziaria
individui più idonee misure per garantire la sicurezza dei dati.
Comunicazioni all’anagrafe tributaria
Il Garante richiama innanzitutto l’attenzione sull’esigenza di avviare,
presso l’anagrafe tributaria, una verifica organica sull’effettiva necessità
e proporzionalità della raccolta sistematica e generalizzata delle varie
categorie di dati acquisite.
Inoltre, numerosi decreti di attuazione delle norme
sull’anagrafe tributaria riguardanti la comunicazione di una serie di dati
(pagamenti effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini
di detrazione; contratti di appalto; atti di concessione, di autorizzazione e
licenza adottati da uffici pubblici; dati e notizie riguardanti contratti di
assicurazione o di somministrazione di energia elettrica etc.) sono stati adottati
senza il previsto parere del Garante. Cosi’ come, senza parere dell’Autorità,
è stata adottata la stessa modalità della trasmissione per via telematica dei
dati all’anagrafe tributaria.
Considerata, dunque, la delicatezza della questione,
l’Autorità ha richiamato in particolare l’attenzione sul fatto che la mancanza
del parere del Garante determina un vizio dell’atto con conseguenze sui dati
trattati che possono essere inutilizzabili, tanto più se il loro
trattamento è difforme dai principi del Codice. Questo determinerebbe,
peraltro, una responsabilità diretta di chi li usa.
Infine, allo scopo di evitare inutili duplicazioni
di archivi presso l’anagrafe tributaria, l’Autorità chiede
all’amministrazione finanziaria di verificare la possibilità di accedere
telematicamente ai dati necessari agli accertamenti direttamente presso le
varie banche dati pubbliche e private.
Anagrafe dei conti e dei depositi bancari
La legge finanziaria ha esteso gli obblighi di tenuta dei dati da parte
di banche, uffici postali, intermediari finanziari, imprese di investimento
riguardo ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i
soggetti che intrattengono rapporti con loro o effettuino qualsiasi operazione
di natura finanziaria.
Al momento in cui si dovrà procedere, dunque, alla
modifica del regolamento che istituiva l’anagrafe tributaria per adeguarlo alla
nuova disciplina, l’Autorità confida che tale parere venga richiesto e
in modo tale da individuare soluzioni efficaci e rispettose dei principi in
materia di protezione dei dati personali.
Dichiarazioni stragiudiziali
La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto l’istituto della
"dichiarazione stragiudiziale" che prevede per il concessionario del
servizio di riscossione dei tributi di ottenere da terzi, anche prima di
procedere al pignoramento di un bene del contribuente ritenuto moroso, una dichiarazione
che attesti la presenza di crediti su cui rivalersi.
Il Garante sottolinea l’esigenza che
l’amministrazione tributaria impartisca ai concessionari idonee istruzioni
affinchè lo strumento della dichiarazione stragiudiziale venga utilizzato solo
dopo aver documentato l’impossibilità di procedere altrimenti alla
riscossione del credito e, in ogni caso, avendo informato l’interessato
preventivamente che, in caso di mancato pagamento, verrà attivata questa
procedura.
Cessione fabbricati
Le disposizioni della legge finanziaria prevedono il trattamento di
dati sulla cessione dei fabbricati per finalità sia fiscali, sia di polizia, e
la trasmissione telematica dei dati al Ced del Dipartimento di pubblica
sicurezza attraverso l’Agenzia delle entrate, anche mediante l’impiego di
intermediari (centri di assistenza fiscale, commercialisti)
L’utilizzazione generalizzata e sistematica dei dati
fiscali per finalità di pubblica sicurezza – ricorda il Garante – è ammessa
dalla normativa comunitaria solo in casi eccezionali. La normativa
italiana, inoltre, vieta l’utilizzo delle informazioni contenute nel Ced del
Dipartimento di pubblica sicurezza per fini diversi da quelli della disciplina
di polizia.
E’ necessario, dunque, che il Ministero dell’interno
specifichi il ruolo assunto dai soggetti esterni nel trattamento dei dati, cioè
dell’Agenzia delle entrate e degli altri soggetti previsti. Cosi’ come risulta
indispensabile varare istruzioni ministeriali per disciplinare i tempi di
conservazione dei dati.
Riutilizzazione commerciale delle informazioni
catastali e ipotecarie
La legge finanziaria ha introdotto una disposizione che vieta, di
regola, la riutilizzazione commerciale delle informazioni contenute negli
archivi catastali e nei pubblici registri immobiliari tenuti dall’Agenzia del
territorio. La possibilità di riutilizzare a fini commerciali tali dati è
subordinata a specifiche convenzioni con la stessa Agenzia.
A tale proposito, il Garante ricorda che, qualora si
intenda delimitare le modalità di riutilizzazione dei dati da parte dei
soggetti convenzionati, si dovrà tener conto che l’Autorità ha già promosso
la sottoscrizione del codice deontologico per regolare la materia, al
fine di garantire il rispetto dei diritti degli interessati e del principio di
compatibilità della riutilizzazione dei dati con gli scopi per i quali sono
stati originariamente raccolti.
Trasmissione telematica dei certificati di malattia
all’Inps
La legge finanziaria ha stabilito che, nei casi di infermità che
comportino incapacità lavorativa, il medico curante trasmetta all’Inps per via
telematica il certificato di diagnosi sull’inizio e la durata della malattia.
Sul decreto che deve stabilire le specifiche tecniche per tale invio, il Garante
dovrà esprimere il previsto parere, al fine di individuare soluzioni
efficaci e rispettose dei principi in materia di protezione dei dati personali.