Privacy

Export di dati e garanzie per le persone

Autorizzato il flusso dei dati con
Argentina e Isola di Man e l’uso di ulteriori clausole contrattuali per il
trasferimento tra titolari del trattamento

Maggiori tutele per la riservatezza delle persone e
più strumenti operativi a disposizione di soggetti pubblici e privati per
trasferire all’estero i dati personali. Il Garante, a seguito di alcune
decisioni della Commissione europea, ha autorizzato il trasferimento dei dati
dal territorio italiano verso l’Argentina e verso l’Isola di Man , nonchè
l’uso di un ulteriore insieme di clausole contrattuali per il trasferimento dei
dati nei Paesi Extra Ue, che si aggiunge a quello già reso operativo dal
Garante nel 2001 e nel 2002. Relatore delle tre delibere è stato il
vicepresidente Giuseppe Chiaravalloti.

I flussi di informazioni costituiscono ormai una
modalità imprescindibile per il funzionamento del sistema economico globale:
per la loro attività le imprese, in particolare le multinazionali, e le p.a.
hanno necessità di "esportare" dati da un Paese all’altro. Per
prevenire violazioni dei diritti fondamentali, la direttiva europea del 1995 e
il Codice in materia di protezione dei dati personali prevedono che il
trasferimento dei dati possa avvenire soltanto se il destinatario opera in un
Paese che assicuri adeguato livello di protezione dei dati.

Il Garante ha dato, dunque, piena operatività alle
due decisioni della Commissione europea con le quali si è ritenuto che gli
ordinamenti in vigore in Argentina e nell’Isola di Man prevedono garanzie
adeguate per i diritti dell’interessato, ed ha autorizzato il trasferimento nei
due Paesi, che vanno ad affiancarsi a  Canada
Svizzera ed 
Ungheria (quest’ultima
all’epoca non era nell’Ue) per i quali sono già state rilasciate dal Garante
le apposite autorizzazioni. L’Autorità, come previsto dai compiti attribuiti
dal Codice sulla privacy, si è riservata di svolgere i necessari controlli
sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e delle operazioni di
trattamento anteriori ai trasferimenti stessi e di adottare eventuali
provvedimenti di blocco o di divieto.

La terza autorizzazione è relativa al secondo
insieme approvato dalla Commissione europea di "clausole contrattuali
tipo" per il trasferimento di dati tra un’impresa stabilita sul territorio
italiano e un’altra operante in un Paese extra Ue che non garantisce un
adeguato livello di protezione dei dati.

Le clausole, elaborate dalla Camera di commercio
internazionale (ICC), possono essere usate alternativamente alle clausole
contrattuali standard già approvate nel 2001 (ora definite Insieme I) Anche
queste nuove clausole trovano applicazione nei confronti di soggetti che
operano entrambi in qualità di titolari del trattamento.

 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.