Giornalismo: Codice della privacy e segreto professionale. Fonte della notizia da tutelare
Se il cittadino chiede ad una testata giornalistica
informazioni sulla provenienza dei dati personali che lo riguardano
riportati in un articolo, il giornalista ha il diritto di mantenere riservata
la sua fonte. Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha
confermato la norme poste a tutela del segreto professionale che
permettono ai giornalisti di mantenere segreta la fonte fiduciaria di una
notizia.
L’importante principio a tutela della libera
manifestazione del pensiero, è stato riaffermato in un provvedimento con il
quale il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan,
Giuseppe Fortunato) ha affrontato il caso di un imprenditore che intendeva
conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un
quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto
informazioni sul suo conto. Nell’articolo di cronaca si dava notizia di una
pesante intimidazione subita dall’imprenditore nella località dove egli
attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere
dell’interessato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di
estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonchè quella dei
familiari e del personale di sicurezza. L’imprenditore ha, quindi, inoltrato
alla testata giornalistica, in conformità al Codice, l’istanza volta a
conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla
giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto professionale,
l’editore non ha fornito le informazioni all’interessato, che si è quindi
rivolto al Garante. Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento,
l’editore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando che la testata aveva
pubblicato i dati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e
sottolineando che nell’articolo non si faceva comunque riferimento a dati
personali dell’imprenditore, essendo stata indicata solo la città dove era
accaduto l’evento.
Nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, il
Garante ha applicato l’art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che,
in caso di richiesta avanzata da parte dell’interessato di conoscere l’origine
dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la
fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere fiduciario.