Privacy

Norme antiriciclaggio e garanzie per le persone. Informazioni agli interessati sull’uso dei dati e archivio “dedicato”

Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche
gallerie d’arte e case d’asta, devono trattare solo dati personali pertinenti
ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore
ai 12500 euro e devono informarli sull’uso che verrà fatto di questi dati.
Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un
apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni
antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.).

E’ quanto chiede il Garante in un parere, di
cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell’economia e
delle finanze. Il ministero aveva posto all’attenzione del Garante tre schemi
di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi
"antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che
potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di
proventi derivanti da attività illecite. Proprio l’ampliamento della normativa
ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha
indotto il Garante a sottolineare l’esigenza di attuare gli obblighi
antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei
trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama
in particolare l’attenzione sulle cautele da adottare nell’acquisizione,
conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.

Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere
alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in
contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte
dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni
acquisite nell’adempimento degli obblighi "antiriciclaggio" allo
scopo di facilitare la conservazione e i controlli. Per la tenuta e la gestione
di tale archivio "unico" le categorie interessate possono avvalersi
eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questa
ipotesi, pero’, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate
separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e
la segretezza. In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette
all’Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il
Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione,
poichè l’attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da
segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.

 

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