Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i “categorici”. Si possono usare per contatti commerciali
Procedure semplificate per gli editori dei nuovi
elenchi telefonici "categorici", come ad esempio le "Pagine
gialle" o le "Pagine utili", nei quali si possono consultare i
nominativi di aziende, esercizi commerciali, enti e liberi
professionisti. Completezza dei nominativi che compariranno nelle diverse
categorie ed esclusione di coloro che hanno dichiarato di non voler essere
inseriti in tali elenchi telefonici o in quelli "alfabetici".
Queste in sintesi le novità introdotte dal provvedimento del
Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, nel quale sono indicate
le regole per le società che intendono pubblicare anche on line elenchi
telefonici organizzati per categorie merceologiche e professionali.
I dati contenuti in tali elenchi
"categorici" sono di carattere commerciale e riguardano i rapporti
consumatore-azienda, impresa-impresa, cliente-professionista, cittadino-ente,
le cui finalità sono differenti da quelle degli elenchi
"alfabetici" degli abbonati ai servizi dei telefonia fissa e mobile
(il cui scopo specifico è quello della comunicazione interpersonale), essendo,
a date condizioni, possibile utilizzare i "categorici" per alcune
forme di contatto commerciale telefonico e postale.
Per la formazione degli elenchi
"categorici", le società che li pubblicano possono avvalersi di una
disposizione di carattere generale del Codice delle privacy che permette di prescindere
dal consenso degli interessati quando il trattamento riguarda informazioni
relative allo svolgimento di attività economiche.
Gli editori dovranno comunque rispettare altri
obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali. Dovranno garantire
la completezza dei nominativi di professionisti, aziende, esercizi commerciali
riportati nelle diverse tipologie di elenchi pubblicati. Inoltre – nel caso in
cui i dati personali siano attinti dal nuovo data base unico (dbu) in cui sono
confluiti i dati degli abbonati alla telefonia fissa e mobile e i titolari di
schede prepagate – in questi elenchi non potranno essere pubblicati i nomi di
coloro che hanno manifestato la volontà di non comparire negli elenchi
telefonici alfabetici.
Semplificata, infine, l’informativa da fornire a
professionisti, esercenti, aziende ecc. che compariranno nell’elenco. Sulla
base di quanto previsto dal Codice della privacy il Garante ha
autorizzato ciascun editore ad effettuare l’informativa tramite la pubblicazione,
tra settembre e ottobre 2005, di almeno un avviso facilmente leggibile, su un
minimo di tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale. La stessa informativa
dovrà essere comunque inserita con evidenza nella parte iniziale dell’elenco
"categorico" cartaceo e di quello pubblicato "on line".
Compiti del Garante – Elenchi telefonici:
semplificate le procedure per i "categorici" – 14 luglio 2005
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO l’art. 129, comma 2, del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione
della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n.
2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell’abbonato per
comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi
telefonici;
VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002 e del 15
luglio 2004 con il quale questa Autorità ha segnalato e prescritto a tutti gli
operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare
i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all’utenza;
VISTE le note pervenute da vari soggetti che
intendono pubblicare elenchi telefonici organizzati per categorie
merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), con le quali
è stato chiesto al Garante di fornire un chiarimento in ordine
all’applicabilità o meno a tali elenchi categorici della disciplina contenuta
nell’art. 129 del Codice, nonchè delle prescrizioni riportate nei predetti
provvedimenti dell’Autorità del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004;
CONSIDERATA la particolare complessità ed onerosità
delle procedure necessarie per adempiere all’obbligo di informativa (art. 13
del Codice) in relazione ai dati raccolti presso terzi concernenti tutti gli
interessati che verranno inseriti negli elenchi cd. categorici, e rilevato che
l’informativa resa in questo caso secondo le ordinarie modalità comporterebbe
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato
(art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), visto anche il numero particolarmente
elevato di interessati, in particolare di soggetti imprenditoriali e di liberi
rofessionisti, che dovrebbero essere altrimenti informati singolarmente;
RITENUTA la necessità di prescrivere ai titolari del
trattamento interessati in quanto editori di elenchi categorici, ai sensi degli
artt. 154, comma 1, lett. c) e 13, commi 4 e 5 lett. c) del Codice, le misure
che devono essere da essi adottate con particolare riferimento,
rispettivamente, alle modalità di acquisizione ed inserimento dei dati
personali e all’informativa;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO CHE:
- gli
elenchi "categorici" hanno carattere commerciale e promozionale,
contenendo varie informazioni relative allo svolgimento delle attività
economiche ed equiparate dei soggetti interessati, in particolare aziende,
professionisti, esercizi commerciali ed enti; - le
specifiche finalità di tali elenchi non sono interamente riconducibili a
quelle degli elenchi "alfabetici" del servizio universale
contenenti i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile,
il cui scopo, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina in fase di
attuazione, è invece quello di consentire la "mera ricerca
dell’abbonato per comunicazioni interpersonali" (art. 129, comma 2,
del Codice); - agli
elenchi "categorici" non si applicano, quindi, le prescrizioni
contenute nel provvedimento adottato dal Garante il 15 luglio 2004 ai
sensi dell’art. 129 del Codice, e che per la loro formazione i soggetti
che trattano i dati destinati a figurare nei medesimi elenchi possono
utilmente applicare, in conformità alle prescrizioni di legge, la
previsione di carattere generale che permette di prescindere dal consenso
dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1,
lett. d), del Codice); - la
pubblicazione degli elenchi "categorici" deve comunque
rispettare gli altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati
personali; - tale
rispetto deve riguardare anche: a) la necessaria completezza dei dati
relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a
seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; b) la
necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo
alla base di dati unica di cui all’allegato II del predetto provvedimento
del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti
che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi
"alfabetici" (essendosi anche avvalsi del modello di informativa
di cui all’allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra
forma), fermo restando che tale esclusione non fa venir meno il predetto
requisito della completezza; - l’art.
13, comma 5, del Codice prevede che il Garante, con esclusivo riferimento
al caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, anzichè presso i
diretti interessati, puo’ disporre l’"esonero" in tutto o in
parte dall’obbligo dell’informativa o altra soluzione equipollente,
qualora l’informativa con modalità ordinarie comporterebbe un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; rilevato che tale manifesta sproporzione puo’ essere
ravvisata dal Garante sia caso per caso, sia, come rilevato con
deliberazione del 26 novembre 1998 (pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Garante "Cittadini e Società dell’Informazione", 1998, anno
II, n. 6, p. 81), "in riferimento a settori o tipi di
trattamento"; - ritenuto
che, in base agli atti acquisiti, la singola informativa da parte di
ciascun titolare comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto
al diritto tutelato (art. 13, comma 5, del Codice), stanti, nel caso di
specie, le varie operazioni di distinti soggetti che dovrebbero
effettuare, con riferimento a più interessati, informative aventi
caratteristiche omogenee; - è
tuttavia necessario assicurare un’informativa generale comunque adeguata,
prescrivendo in questa sede ai soggetti interessati una misura appropriata
ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, consistente nelle informative di
cui al seguente dispositivo;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice, prescrive ai titolari del trattamento di dati personali connessi
all’edizione e pubblicazione di elenchi categorici di conformare il medesimo
trattamento agli obblighi e ai diritti richiamati in motivazione, in particolare
per quanto riguarda: 1) la necessaria completezza dei dati relativi ad
interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei
casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; 2) la necessità che gli
elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica
di cui all’allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non
comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente
chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici", essendosi
anche avvalsi del modello di informativa di cui all’allegato IV del medesimo
provvedimento o, comunque, in altra forma;
b) ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, lett. c),
del Codice autorizza ciascun titolare del trattamento di dati personali connessi
all’edizione e pubblicazione di elenchi categorici, in relazione al caso in cui
i dati personali siano raccolti non dall’interessato, ma presso terzi, anche in
caso di estrazione dei dati dalla base di dati unica di cui all’allegato II al
provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, ad effettuare l’informativa