Procreazione assistita: al via il registro delle strutture sanitarie. Solo dati anonimi sulle coppie che accedono alle tecniche
Parere favorevole del Garante all’istituzione del
registro nazionale dei centri autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione assistita. E’ stato garantito
il diritto alla riservatezza
delle coppie che accedono a queste tecniche, poichè saranno inseriti nel
registro solo dati numerici anonimi anche in riferimento agli embrioni e ai
nati.
Il registro, previsto dal decreto del Ministro della
salute in corso di emanazione, conterrà quindi i dati relativi alle strutture
sanitarie autorizzate ad applicare le predette tecniche, necessari al loro
censimento, e le informazioni concernenti le autorizzazioni di legge.
Nell’esprimere parere favorevole, il Garante ha constatato
che per la costituzione del registro sono state previste opportune cautele,
sulla base di quanto rappresentato nel corso dei lavori preparatori del
decreto. L’Autorità, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti,
Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, non ha pertanto formulato rilievi sulle
norme contenute nello schema di decreto, limitandosi a chiedere che
nell’allegato tecnico sia apportata una specificazione in modo da ribadire che
le unità di personale operante presso le predette strutture ("personale
medico", "personale laboratorio di biologia", "medico
anestesista", "infermieristico", "amministrativo")
vanno registrate anch’esse con dati numerici, anzichè con le generalità di
ogni singolo dipendente.
Sebbene il registro non contenga le generalità delle
coppie interessate, sarà comunque possibile disporre di dati statistici utili
alla comprensione del fenomeno, potendosi raccogliere, comunicare o diffondere
informazioni, anonime ed anche aggregate, relative alle coppie stesse, agli embrioni
ed ai nati.
Il Garante si è riservato di valutare le modalità
di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l’individuazione dei
soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative
modalità di accesso, in occasione dell’ulteriore parere da formulare su un
prossimo provvedimento di cui il decreto prevede l’adozione.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista
la richiesta di parere del Ministro della salute;
Vista
la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati
personali e, in particolare,
la
direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;
Visto
l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista
la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita";
Vista
la documentazione in atti;
Viste
le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore
il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il Ministro della salute ha chiesto il parere del
Garante in ordine ad uno schema di decreto recante l’istituzione del registro
nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle
tecniche medesime, da adottare in attuazione dell’articolo 11 della legge 19
febbraio 2004, n. 40.
Il parere tiene conto degli elementi di valutazione
forniti dal Ministero della salute a seguito dei quali, il 20 luglio u.s., è
stato sottoposto per l’esame un nuovo schema di decreto.
OSSERVA:
Lo schema attua
la legge n. 40/2004 nella
parte in cui istituisce il registro nazionale delle strutture autorizzate
all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli
embrioni formati e dei nati (art. 11, comma 1, l. n. 40/2004).
Responsabile dell’attuazione e del funzionamento del
registro sarà l’Istituto superiore di sanità, indicato espressamente nello
schema quale titolare del trattamento dei dati personali che vi saranno
registrati (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, dello schema).
Per quanto riguarda dati personali relativi a
soggetti identificati o identificabili, lo schema prevede che nel registro
siano registrati solo dati personali relativi alle strutture autorizzate
all’applicazione delle predette tecniche, necessari al loro censimento, e
quelli concernenti le relative autorizzazioni di legge, il cui conferimento è
obbligatorio.
Al riguardo, non vi sono rilievi di fondo da
formulare (artt. 18 e 19 del Codice; art. 11, comma 1, l. n. 40/2004; art. 1,
commi 3 e 5, lett. a) e b), dello schema). E’, peraltro, necessario
specificare nell’allegato tecnico che il riferimento al personale operante
presso le strutture ("personale medico", "personale
laboratorio di biologia", "medico anestesista",
"infermieristico", "amministrativo") attiene solo al
dato numerico, non dovendo essere indicati in questa sede anche i dati
identificativi dei singoli dipendenti interessati (all. 1, "set
anagrafico della struttura"). Cio’, in linea con quanto previsto
nell’allegato 2, che contiene anch’esso solo dati anonimi numerici.
Lo schema prevede, inoltre, che possano essere
raccolti, comunicati o diffusi anche altri dati, relativi alle coppie che
accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati. Si tratta, pero’,
solo di dati in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri dati
raccolti in via sperimentale, ma anch’essi solo anonimi (art. 11, comma 3, l. n. 40/2004; artt.
3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo del preambolo, art. 1, commi 3
e 5, lett. c), e all. 2 dello schema).
Anche a tale riguardo non vi sono rilievi generali da
formulare. Risulta, peraltro, necessario coordinare sul piano formale il
settimo e l’ottavo periodo del preambolo del decreto, inserendo anche in
quest’ultimo periodo, dopo la parola "dati", le parole "anonimi
anche aggregati,".
Riservandosi di valutare le modalità di raccolta e
di conservazione dei dati nel registro, l’individuazione dei soggetti
autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di
accesso, in occasione dell’ulteriore parere da formulare su un altro
provvedimento di cui è prevista l’adozione (art. 4 dello schema), il
Garante esprime parere favorevole sull’odierno schema di decreto, a condizione
che vengano apportate le modifiche sopra indicate.
TUTTO CIO’ PREMESSO IL
GARANTE:
esprime
parere favorevole nei termini di cui in motivazione.
Roma,
26 luglio 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli