il Garante detta le norme per le primarie
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Con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale,
chiarisce come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es.
indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali
La privacy dei cittadini
va rispettata anche nella propaganda per la selezione dei candidati e il Garante
per la protezione dei dati personali detta le regole anche per le primarie.
Il Garante è intervenuto
con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per
chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es.
indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
L’intervento del Garante è appunto finalizzato a rendere immediatamente
comprensibili e facilmente applicabili – da parte di partiti, organismi
politici, comitati promotori e singoli candidati – le indicazioni a suo tempo
definite in un analogo provvedimento, e a estenderle anche alla selezione dei
candidati.
Il provvedimento
– il cui testo è consultabile su weww.garanteprivacy.it – definisce i casi nei
quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l’invio del
materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non
è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali
detenute dai comuni, i dati di iscritti e aderenti a partiti e organismi
politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto
ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta
o telefonate.
Consenso necessario,
invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, mms,
e-mail e per telefonate preregistrate e fax. Ribaditi, infine, i casi nei quali
i cittadini devono essere informati sull’uso che viene fatto delle loro
informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonchè le modalità
che devono essere adottate.