Giornalismo: tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale
"Maggiore
tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No
alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili".
Con un severo
richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di
riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, il Garante ha vietato a
un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima
di un tentativo di violenza sessuale. La donna si era rivolta al Garante dopo la
pubblicazione su un settimanale del suo nome, cognome e indirizzo riportati
nella cronaca dell’accaduto. Nella segnalazione con cui chiedeva l’intervento
dell’Autorità, la vittima dichiarava di non aver mai acconsentito, nè in modo
implicito nè esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali
nell’articolo e confermava solamente di aver avuto un colloquio con una
giornalista del settimanale alla quale aveva descritto l’episodio.
Il Garante,
con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha stabilito che la
pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla
vittima è illecita. La giornalista avrebbe dovuto garantire l’anonimato della
donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse,
attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non risulta
provato che la giornalista avesse acquisito il consenso dell’interessata,
previsto anche dal codice penale (art.734 bis), che punisce la divulgazione non
consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali
informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate
nell’esercizio dell’attività giornalistica. La divulgazione dell’identità ha
esposto inoltre la donna possibili minacce alla propria incolumità. Per questi
motivi il Garante ha vietato al settimanale l’ulteriore diffusione dei dati
identificativi della donna.
Attività
giornalistica – Consenso esplicito per la diffusione dei dati indentificativi
della vittima di violenza sessuale
–
13 luglio 2005
IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
VISTA la
segnalazione presentata dalla sig.a XY con riferimento ad un articolo del
settimanale Giornale di Treviglio, edizione del …;
VISTO il
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196)
e l’allegato codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A 1);
VISTI gli
atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art 15 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il
dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il
settimanale il Giornale di Treviglio (edizione del …) ha pubblicato un
articolo nel quale veniva riportata la notizia di una tentata violenza sessuale
ai danni di una giovane donna.
La vittima
dell’aggressione si è rivolta al Garante lamentando che il giornale, nel
contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità e l’indirizzo
dell’abitazione dei propri genitori, indicato come il proprio luogo di
residenza. La medesima ha precisato di essere stata contattata, subito dopo
l’accaduto, da una giornalista del settimanale alla quale ha solo "descritto"
l’episodio senza aver "mai acconsentito, nè in modo implicito nè in
modo esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell’articolo".
A richiesta
dell’Autorità, il direttore responsabile del settimanale, tramite il proprio
legale, ha confermato la circostanza che la vittima aveva descritto alla
giornalista l’accaduto, ma ha asserito che la vittima stessa aveva prestato il
proprio consenso alla pubblicazione di quanto narrato, opponendo un rifiuto
espresso solo in merito alla possibilità di essere fotografata; ha poi invocato
l’applicazione delle specifiche disposizioni riferite ai trattamenti di dati
personali effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica, le quali
consentono al giornalista di trattare dati personali, anche senza il consenso
dell’interessato, nel rispetto del principio dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonchè di trattare i
dati relativi a fatti che sono resi noti direttamente dall’interessato (art. 137
del Codice in materia di protezione dei dati personali).
CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
La
pubblicazione della notizia in esame trova giustificazione nel diritto/dovere
del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico, richiamando
l’attenzione su un grave tentativo di violenza avvenuto in un piccolo comune
(art. 137, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Non trova,
invece, alcun fondamento, ed è pertanto illecita, la pubblicazione delle
generalità e dell’indirizzo riconducibile alla vittima.
Dagli
elementi forniti dal settimanale non risulta provato che la giornalista abbia
acquisito il necessario consenso dell’interessata. Siffatto consenso non puo’
infatti desumersi dalla mera circostanza, evidenziata dal direttore responsabile
del settimanale, che la vittima dell’aggressione si era semplicemente resa
disponibile a descrivere alla giornalista l’episodio appena accadutole in quanto
il consenso dell’interessata doveva riguardare in modo incontrovertibile la
diffusione sia delle proprie generalità e di altri elementi identificativi, sia
della propria immagine.
Da quanto
dichiarato dal settimanale, non solo non si evince la prova di tale
inequivocabile manifestazione di volontà, ma emergono, al contrario, elementi
che testimoniano la riluttanza della donna a consentire di associare
pubblicamente la sua persona al fatto narrato. Cio’ emerge, in particolare,
dalla circostanza –evidenziata dallo stesso direttore responsabile- che la
stessa donna aveva espresso il proprio diniego ad essere fotografata dalla
giornalista.
La diffusione
delle generalità della segnalante doveva trovare un limite nel dovere del
giornalista di tutelarne la dignità (art. 8 del codice di deontologia), avuto
riguardo alla particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla
sfera sessuale, di natura sensibile, soggette ad una speciale tutela anche
quando sono trattate nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 139,
comma 1, del Codice e art. 11 del codice di deontologia).
Tanto le
generalità dell’interessata, quanto l’indirizzo dell’abitazione, non
costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto
di cronaca (art. 6 del codice di deontologia). Tale diritto avrebbe potuto
essere esercitato con uguale efficacia omettendo tali informazioni, tenuto conto
anche del fatto che la conoscenza generalizzata di tali dati era idonea ad
esporre l’interessata a possibili minacce alla propria incolumità (art. 8
Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 10 luglio
2003 – Principi relativi alle informazioni attraverso i mezzi di
comunicazione in rapporto a procedimenti penali).
A cio’ si
aggiunga la rafforzata protezione che l’ordinamento assicura alle vittime di
atti di violenza sessuale, le cui generalità, come l’immagine, non possono
essere divulgate senza il consenso, attraverso mezzi di comunicazione di massa
(art. 734 bis cod. pen.).
Alla luce
delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c)
e 154, comma 1 lett. d), del Codice il Garante dispone nei confronti di
DMedia Group S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, il divieto di
ulteriore diffusione delle generalità dell’interessata e dell’indirizzo
riconducibile all’interessata e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b)
e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive al medesimo soggetto di
conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente
provvedimento.
In caso di
inottemperanza al provvedimento di divieto si renderà applicabile la sanzione
di cui all’art. 170 del Codice.
Resta
impregiudicato il diritto dell’interessata di rivolgersi all’autorità
giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei
propri diritti.
Copia del
presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, al
competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti.
TUTTO CIO’
PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del
Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a DMedia Group S.p.a,
in qualità di titolare del trattamento, l’ulteriore diffusione dei dati
relativi all’interessata di cui in motivazione;
b) ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del
Codice prescrive al medesimo editore di conformare i trattamenti ai principi
richiamati nella decisione medesima;
c) dispone
l’invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e
al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Roma, 13
luglio 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli