Scuola: più privacy per il “Portfolio” degli alunni
Più privacy
per gli alunni della scuola e più chiarezza per gli insegnanti alle prese con
un nuovo documento di valutazione ed orientamento introdotto dalla riforma
scolastica. La chiede il Garante per la protezione dei dati personali che ha
indicato ad istituti pubblici e privati le modalità per trattare lecitamente i
dati personali in occasione della compilazione e gestione del cosiddetto "Portfolio",
il nuovo strumento didattico redatto dall’insegnante per ciascun alunno che,
oltre ai progressi formativi ed educativi dello studente, documenta interessi,
attitudini, aspirazioni personali che emergono nel corso degli anni scolastici.
Nel
provvedimento (consultabile su www.garanteprivacy.it), di cui è stato relatore
Mauro Paissan, il Garante spiega che nel "Portfolioâ€, o cartella delle
competenze individuali, dovranno essere inseriti solamente dati personali
pertinenti e necessari per la valutazione e l’orientamento dell’alunno. I dati
più delicati, in grado di rivelare particolari condizioni come lo stato di
adozione o malattie, potranno essere annotati solo se strettamente
indispensabili per la valutazione e l’orientamento dell’alunno.
Il Garante ha
ricevuto numerosi reclami e segnalazioni da parte di genitori ed alunni che
lamentano possibili violazioni della riservatezza per le modalità con le quali
questo documento è stato predisposto dalle singole scuole. In alcuni casi
esaminati dall’Autorità le raccolte di dati sono risultate eccessive ed
ingiustificate: determinate domande presenti in alcuni modelli possono, infatti,
far emergere informazioni particolarmente delicate sull’alunno (es.stato di
adozione) oppure riguardare informazioni relative al suo profilo psicologico
(descrizioni di paure e disagi), al suo stato di salute (eventuali ricoveri
ospedalieri e patologie), al credo religioso, alla condizione sociale e
familiare, tutti dati sensibili per i quali il Codice della privacy impone un
elevato livello di rotezione.
In base alle
regole stabilite dal Garante ogni istituto scolastico dovrà, quindi, adottare
opportune misure per prevenire la raccolta di dati non necessari e per informare
i genitori sul trattamento dei dati degli alunni. Alla fine del corso di studi
il Portfolio deve essere rilasciato allo studente, affinchè lo consegni, ove
previsto, al nuovo istituto scolastico.
[v. anche Dichiarazione
di Mauro Paissan]
Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni – 26 luglio 2005
(G.U. 8 agosto
2005, n. 183)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista
la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati
personali (direttiva
n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della
Costituzione;
Visto
il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);
Visto
il d.lg. 19 aprile 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1
della l. 28 marzo 2003, n. 53);
Vista
la documentazione in atti;
Viste
le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
CONSIDERATO:
1.
Premessa
La riforma della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado- ha introdotto la redazione di un documento di
valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle
competenze individuali", da redigere singolarmente per ciascun alunno.
Il
Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi
degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando
in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l’orientamento e
i progressi educativi.
La
normativa di riferimento (d.lg. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine
una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a
comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e
le aspirazioni personali.
Il
Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d’infanzia) dai docenti di
sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente
coordinatore-tutor dell’alunno in collaborazione con altri docenti,
alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati
A, B) e C) del citato decreto).
Il
Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano
possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui
istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in
relazione al Portfolio.
Rispondendo alla richiesta dell’Autorità (nota del 31 maggio 2005), il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Dipartimento per
l’istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.
Il
Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio
"dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei
dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l’orientamento
dell’alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota
esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte
le istituzioni scolastiche, affinchè queste si conformino al Codice in materia
di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio.
A
conclusione dell’esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante
ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare
alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei cittadini, nonchè della loro dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati
personali (art.
2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la
delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio
e l’ingente numero dei minori e familiari interessati.
2.
Le principali questioni
Le problematiche
rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento
dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso
scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni.
Non è
previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano
della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.
Cio’
determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come
dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto
l’inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile
inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l’alunno puo’ illustrare
rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari.
Dalle
risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali,
ad esempio, l’indicazione dell’utilizzo della lingua madre solo nel paese di
origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del
bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il
periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate
come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l’ordinamento
impone precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28).
In
alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico
dell’alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute
(notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al
suo credo religioso, all’ambiente sociale di estrazione (acquisizione di
informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata
e a quella di natura strettamente familiare.
La
diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia
annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati
personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale:
art. 4, comma 1, lett. d),
del Codice).
3.
Come trattare i dati personali
La compilazione
e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali.
L’istituto scolastico frequentato dall’alunno ne è il titolare, stante
l’autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo ad esso riconosciuta (artt.
4, comma 1, lett. f) e 28 del
Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).
Tale
trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i
principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali
trattati non possono essere utilizzati (art.
11, comma 2, del Codice).
Principio di finalità
(art.
11, comma 1, lett. b), del Codice)
Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è
consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla
predetta legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per
valutare l’apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le
competenze da essi acquisite.
Non
sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all’individuazione
del profilo psicologico degli alunni o alla ra