Confiscabili i veicoli utilizzati per commettere reati – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007
Non è
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La questione
di costituzionalità era stata sollevata in relazione alla possibilità di
disporre la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati
adoperati per commettere un reato.
La
disposizione è stata pero’ ritenuta immune dal denunciato vizio di
costituzionalità dalla Corte, che ha considerato non irragionevole la scelta
del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorchè un
reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento
all’adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a
scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando
sussiste un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e
la consumazione del reato.
La Corte ha
poi sottolineato che è principio ormai consolidato quello secondo cui
“rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al
fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa
produca disparità di trattamento” costituisce un intervento “riservato alla
discrezionalità legislativa”
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007
(Presidente Franco Bile;
Estensore Alfonso Quaranta)
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma
introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promossi con ordinanze del 5 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Aosta, del 2
maggio 2006 dal Giudice di pace di Urbino, del 6 giugno 2006 dal Giudice di pace
di Trento, del 22 maggio 2006 dal Giudice di pace di Padova e del 26 ottobre
2006 dal Giudice di pace di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn. 152, 320,
687 e 697 del registro ordinanze 2006 e al n. 270 del registro ordinanze del
2007 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 38,
prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 6 e 7, prima serie speciale,
dell’anno 2007.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Alfonso
Quaranta.
Ritenuto in
fatto
1.¾
I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del
2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o.
n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale ” in
riferimento all’art. 3 della Costituzione ” dell’art. 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi
in cui siano stati adoperati per commettere un reato.
In
particolare, il Giudice di pace di¾1.1.
Aosta premette di dover giudicare, in sede civile, ai sensi dell’art. 22-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di un
provvedimento di sequestro adottato dall’autorità amministrativa a seguito
della contestazione dell’infrazione prevista e punita dall’art. 186, comma 2,
del codice della strada.
Evidenzia, pertanto, che in forza di quanto previsto dal citato art. 213, comma
2-sexies, è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui il
ciclomotore o il motoveicolo siano stati adoperati per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per
commettere un reato.
Tale
disposizione, tuttavia, darebbe luogo ad una “evidente disparità di trattamento
nei confronti dei cittadini che commettono lo stesso reato”, e che quindi “si
trovano in una situazione identica”, atteso che la guida in stato di ebbrezza
comporta la sanzione accessoria della confisca del mezzo solo per i
motociclisti, mentre per gli automobilisti determina quella, meno afflittiva,
della sospensione della patente. Nè, d’altra parte, conclude il rimettente, si
comprende quali possano essere i “ragionevoli motivi” idonei a giustificare tale
trattamento differenziato.
Analogamente, il Giudice di pace di¾1.2.
Urbino ” investito dell’opposizione proposta avverso il provvedimento con il
quale è stato disposto il sequestro di un motociclo, essendo stata contestata
la violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada ” reputa il
predetto art. 213, comma 2-sexies, in contrasto con l’art. 3 Cost., “per
aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della
sanzione”, oltre che per la disparità di trattamento tra le violazioni commesse
dai conducenti di ciclomotori o motocicli e dai conducenti di autoveicoli.
Difatti
il rimettente, consapevole che lo scrutinio di costituzionalità sulle scelte
sanzionatorie compiute dal legislatore è possibile solo quando l’opzione
normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza
(richiama, sul punto, le pronunce della Corte costituzionale n. 144 del 2001, n.
58 del 1999, n. 297 del 1998, n. 313 del 1995), reputa che tale evenienza
ricorra nel caso di specie, giacchè la norma in esame costituirebbe espressione
di un uso distorto della discrezionalità, non essendosi il legislatore
conformato all’auspicio, espresso dalla giurisprudenza costituzionale, circa la
necessità di “rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni
essenziali al fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione
amministrativa accessoria produca disparità di trattamento” (sentenze n. 435 e
n. 349 del 1997).
1.3.”
Anche il Giudice di pace di Trento ipotizza l’illegittimità costituzionale
della norma suddetta, della quale chiede la caducazione “nella parte in cui
dispone la confisca del motoveicolo nei casi in cui questo sia stato adoperato
per commettere un reato”.
Nel
premettere di dover giudicare dell’opposizione ex artt. 22 e 23 della
legge n. 689 del 1981, proposta avverso un verbale di sequestro di motoveicolo
emesso a seguito dell’accertamento dell’infrazione consistente nella guida in
stato di ebbrezza, il giudice a quo evidenzia che la norma censurata, nel
regolare “in termini radicalmente divergenti la situazione del proprietario del
motoveicolo rispetto a quella del proprietario di qualsiasi altro veicolo”,
realizza una “diversificazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di
comportamenti antigiuridici esattamente identici”, violando in tal modo “il
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”. Pertanto, pur
dicendosi “consapevole che la norma censurata trae origine dalla gravità del
fenomeno da sanzionare”, che esige “un’azione di prevenzione diretta a ridurre
sensibilmente il numero dei reati commessi con l’uso di motoveicoli”, reputa che
la denunciata disparità di trattamento ponga tale disposizione in contrasto con
l’art. 3 Cost.
1.4.” Il
Giudice di pace di Padova deduce l’incostituzionalità, sempre in riferimento
all’art. 3 Cost., del predetto art. 213, comma 2-sexies, “nella parte in
cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o
motoveicolo”, nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per commettere tanto
le infrazioni amministrative previste dagli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171
del codice della strada, quanto un reato (“nella specie guida in stato di
ebbrezza”). Difatti, la norma nel prevedere “la confisca obbligatoria del
“mezzo”” solo nel caso di ciclomotori o motocicli, “crea una disparità di
trattamento tra cittadini, a fronte di violazioni identiche e condotte
analoghe”, come, nella specie, la “guida in stato di ebbrezza”.
1.5.”
Infine, anche il Giudice di pace di Belluno ” dopo aver premesso di essere
investito di un'”opposizione ad ordinanza ingiunzione” ai sensi della legge n.
689 del 1981 ” ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale della
norma suddetta, in ragione del fatto che essa dà luogo “ad una disciplina
difforme di fronte ad identici comportamenti”, a seconda che la violazioni
contemplate nel testo del medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice
della strada vengano commesse da chi guidi un ciclomotore, un motociclo o (come
nel caso sottoposto al suo esame) un quadriciclo, ovvero da “un’automobile o un
mezzo più pesante”.
Orbene,
osserva il rimettente, individuata la ratio della norma nella necessità
di “punire severamente chi utilizza un ciclomotore o un motociclo per commettere
un reato, risulta difficilmente comprensibile la ragione per cui il legislatore
abbia ritenuto meno grave un comportamento tenuto, invece, da un automobilista o
un camionista”, anche in considerazione dei “ben maggiori danni che potrebbero
causare”, donde l’ipotizzato contrasto con l’art. 3 della Carta fondamentale.
2.” E’
intervenuto in ciascuno dei giudizi ” salvo quello originato dall’ordinanza di
rimessione del Giudice di pace di Aosta ” il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
La difesa
erariale ” sul presupposto che il testo della norma censurata risulta modificato
dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 ” ha chiesto, in via
preliminare, alla Corte costituzionale di disporre la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti “onde consentire una nuova valutazione della rilevanza della
questione alla luce dei sopravenuti mutamenti del quadro normativo”.
In
subordine, quanto alla dedotta “manifesta irragionevolezza” della norma
censurata, giacchè essa realizzerebbe una “ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a situazioni analoghe più gravi”, l’Avvocatura dello Stato
rileva che “la scelta di sanzionare in modo diverso una condotta di guida a
secondo del tipo di veicolo guidato non è di per sè irragionevole”,
rispondendo oltretutto, nella specie, all’esigenza di contenere gli infortuni
verificabili con l’uso di motocicli o ciclomotori, in quanto veicoli “dotati
evidentemente di minore stabilità e con maggiore difficoltà di controllo”.
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