Civile

Multa valida anche se notificata su modulo senza la firma dell’agente accertatore – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 22088 del 22/10/2007

In tema di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di
contestazione non immediata della infrazione, l’art. 385 del d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada – prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto
dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai
soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli
originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o
comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo
prestampato recante la intestazione dell’ufficio o comando predetti; pertanto,
il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente
l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è
parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia
autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede
privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate
solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 20117/2006; 1226/05
ed altre).

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 22088 del 22/10/2007

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con distinti ricorsi
Sebastiano F. proponeva al Tribunale di Milano opposizione avverso cartelle
esattoriali relative ad infrazioni del codice della strada.

Riuniti i giudizi, con sentenza depositata l’8 gennaio 2003 il Tribunale
accoglieva in parte il ricorso relativamente al procedimento n. 11011/97 R.G.,
condannando il ricorrente alla residua somma di Euro 2.707,06 ancora dovuta
relativamente alle cartelle esattoriali oggetto del ricorso di cui al
procedimento n. R.G. 11010/97.

Il primo giudice riteneva innanzitutto che non sussistevano, a stregua della
giurisprudenza della Suprema Corte, i presupposti per la rimessione alla Corte
costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3
d.lgs. n. 39 del 1993, in riferimento all’art. 76 Cost., e dell’art. 2, lett.
m), della l. n. 421 del 1992 sollevata dall’opponente, che aveva eccepito la
invalidità della notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni,
perchè privi della sottoscrizione dell’agente accertatore o dell’organo
competente che ne attesti quanto meno la conformità all’originale.

Veniva, quindi, disattesa l’eccezione di decadenza, proposta ai sensi dell’art.
17 del d.P.R. n. 602 del 1973, perchè applicabile esclusivamente ai crediti di
natura tributaria e non suscettibile di interpretazione estensiva.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il F. sulla base di due
motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

All’udienza di discussione il ricorrente ha chiesto: a) la riunione del presente
procedimento con quelli n. 341/04 e n. 16071/03 relativi ai ricorsi pendenti
presso la Corte fra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto; b) la
rimessione della decisione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni
Unite, deducendo l’esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un
contrasto in ordine ai requisiti della copia del verbale di accertamento della
contravvenzione al codice della strada notificato al trasgressore con moduli
prestampati.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente va
disattesa l’eccezione sollevata dal Comune di Milano, che ha dedotto
l’inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale proposta, ai sensi
dell’art. 22 della l. n. 689 del 1981, per fare valere vizi concernenti i
verbali di accertamento regolarmente notificati.

Il giudicante, nel respingere l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal
ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha
evidentemente esaminato ed escluso nel merito i motivi dedotti con il ricorso
relativamente alla invalidità dei verbali di accertamento notificati, cosi’
implicitamente ritenendo ammissibile l’opposizione a cartella esattoriale
proposta ai sensi dell’art. 22 della l. n. 689 del 1981: per impedire il
passaggio in giudicato di tale sfavorevole statuizione, il Comune avrebbe dovuto
proporre ricorso incidentale.

Deve disattendersi la richiesta di riunione formulata dal ricorrente, atteso che
i ricorsi in questione sono stati proposti avverso sentenze diverse aventi ad
oggetto opposizioni a distinte cartelle esattoriali.

La richiesta di rimessione della causa al Primo Presidente sarà esaminata infra
in occasione dell’esame dei motivi del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo difetto assoluto di motivazione
nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 385, commi 3 e 4, 383, comma
4, reg. esec. c.d.s. nonchè 200, commi 2 e 3, c.d.s., censura la sentenza
impugnata innanzitutto, perchè la stessa non si era pronunciata in ordine alla
dedotta nullità dei verbali di accertamento delle violazioni notificati in
copia priva della sottoscrizione autografa del verbalizzante. Quindi, dopo avere
compiuto un’interpretazione sistematica della richiamata normativa, alla luce
anche delle norme di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., 137 c.p.c., 14, comma
quarto, della l. n. 689 del 1981, deduce l’inesistenza o la nullità radicale
della contestazione non immediata notificata mediante spedizione di copie
informi di verbali di accertamento attraverso moduli prestampati, privi della
firma autografa dell’organo accertatore o di equivalente certificato di
conformità al verbale originale da parte dell’organo competente, avendo
piuttosto il legislatore del codice della strada previsto, a garanzia del
cittadino e della legittimità del procedimento, la firma autografa anche sul
modulo prestampato da notificare. Pertanto, essendo le notifiche in oggetto
irrimediabilmente viziate, le sanzioni irrogate non erano esigibili. D’altra
parte, il meccanismo sostitutivo della firma autografa di cui alla citata
normativa è inapplicabile per incompatibilità strutturale e fisiologica dello
strumento informatico con i provvedimenti amministrativi, tenuto conto che, ai
sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi
devono essere motivati ed involgono valutazioni e motivazioni differenziate in
relazione alla particolarità delle singole fattispecie, sicchè, come affermato
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, gli atti amministrativi sanzionatori
non sono suscettibili di informatizzazione automatica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39 del 1993 sollevata in riferimento all’art. 76
Cost. per difetto di delega, atteso che l’art. 2, lett. m), della l. n. 421 del
1992 non conteneva principi e criteri direttivi riferibili alla
informatizzazione dei provvedimenti amministrativi in generale che, dovendo
essere esplicitamente motivati in relazione al singolo caso concreto, non sono
suscettibili di automatica elaborazione informatica: la delega conferita al
Governo aveva un oggetto limitato, essendo riferibile ai soli atti
amministrativi suscettibili di una completa ed automatica elaborazione
informatica (come, ad es., un certificato di nascita o di morte.).

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

In primo luogo, come si è già rilevato, il giudice, nell’escludere la
rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’opponente, ha
esaminato la questione relativa alla nullità dei verbali di accertamento,
ritenendo implicitamente validi i verbali nonostante la mancanza di
sottoscrizione autografa a stregua delle particolari disposizioni dettate dal
codice della strada.

Al riguardo va respinta la richiesta di trasmissione degli atti al Primo
Presidente, tenuto conto che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal
ricorrente deve ritenersi ormai abbandonato dalla Suprema Corte. In particolare,
secondo l’orientamento anche di recente ribadito e condiviso dal Collegio, in
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il
caso di contestazione non immediata della infrazione, l’art. 385 del d.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada – prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale
redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre
ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno
degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio
o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo
prestampato recante la intestazione dell’ufficio o comando predetti; pertanto,
il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente
l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è
parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia
autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede
privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate
solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 20117/2006; 1226/05
ed altre). D’altra parte, i dati estrinsecati nello stesso contesto del
documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuibilità
dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. In realtà, la
funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a
conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della
contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla
sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale è preordinata,
e solo la accertata inidoneità puo’ essere causa di nullità del verbale e
della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 21007/2004).

La specifica disciplina dettata in materia di notificazione del verbale di
accertamento delle contravvenzioni al codice del strada rende del tutto
irrilevanti le deduzioni formulate con riferimento alla l. n. 241 del 1990,
mentre è evidentemente ininfluente la questione di illegittimità
costituzionale sollevata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese processuali della presente fase vanno poste a carico del soccombente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese
relative alla presente fase che liquida in Euro 750,00 di cui Euro 100,00 per
esborsi ed Euro 650,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori
di legge.

 

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