Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi – DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 maggio 2007, n. 177
DECRETO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 maggio 2007, n. 177
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007)
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO 30 MARZO 2001, N. 400, CONCERNENTE
CRITERI E MODALITA’ PER IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ FINANZIARIE PER LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL COMMERCIO, NEL TURISMO E NEI SERVIZI
Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla
riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede
interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, come
modificato dall’articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto in particolare il comma 4 dell’articolo 24 predetto, che prevede il
finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi, per l’esercizio di talune attività;
Considerato che il comma 5 dell’articolo 24, attribuisce al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri
e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;
Visto l’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697,
convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall’articolo
4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
dispone l’iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto
dall’Ufficio Italiano Cambi;
Visto l’articolo 113 del citato decreto legislativo 1à‚° settembre 1993, n. 385,
che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato
articolo 106 in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti
ad una apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106;
Visto l’articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo
grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono
iscritti in un apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in
materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, recante i criteri e le modalità per il
finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti
nel commercio, nel turismo e nei servizi;
Visto l’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 27 marzo 2006;
Sentita la Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri per le competenze in
materia di turismo;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota n. 2384 del 12 febbraio 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, è sostituito
dal seguente:
"3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi
da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente
il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell’articolo 9, comma
9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre
1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell’approvazione
dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese
appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato
articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di
cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente
imprese del commercio e del turismo e dei servizi".
Art. 2.
Risorse finanziarie disponibili
1. All’articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
"3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo
provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi
che maturano sull’importo del contributo concesso per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono
acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell’importo del contributo
citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono
dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario:
Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi). – 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all’art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 °ottobre 1982, n. 697, convertito dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire
società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel
commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l’esercizio delle
attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e
inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui al comma 1, distribuiti sull’intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all’apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo
1௿½ settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e
dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere
società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’ disporre il
finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
a) all’incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società
finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi
partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell’efficienza ed
efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli
operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate
dalle società finanziarie previste dal comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli
interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di
lire per l’anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli
interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell’apposita sezione del
Fondo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all’art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
– Si riporta il testo dell’art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale
delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della
distribuzione commerciale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1982,
n. 173 e convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 8:
9. A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel
settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti
operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di
garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per
investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare
le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura
massima dell’1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di
detti enti. All’onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di
lire 5 miliardi all’anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma
del presente articolo.
Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei
limiti e con le modalità previste dall’art. 66, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all’ammontare
complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la
costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato
rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.
– Si riporta il testo degli articoli 106, 113 e 155 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
supplemento ordinario:
Art. 106 (Elenco generale). – 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle
attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall’UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività
previste dalla legge.
3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di
società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali
circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando
sia limitato all’ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività,
puo’, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco,
l’UIC puo’ chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti
e, se necessario, puo’ effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari finanziari comunicano all’UIC, con le modalità dallo
stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di
qualsiasi natura.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). – 1. L’esercizio in
via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate
nell’art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita
sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana
disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l’art. 108, commi 1, 2 e