Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori – DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179
Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema
di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori –
DECRETO
LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179
DECRETO
LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007)
ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI INDENNIZZO
E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 27, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli
27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I
Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui
all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di
investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Art. 2.
Camera di conciliazione e arbitrato
1. E’ istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per
l’amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di
conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte
tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti
contrattuali con gli investitori .
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività,
avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e
arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza,
professionalità e onorabilità.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato puo’ avvalersi di organismi di
conciliazione iscritti nel registro previsto dall’articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
L’organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità
di cui all’articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d’Italia:
a) l’organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli
arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza
paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità
dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicità dell’aggiornamento dell’elenco dei conciliatori e degli
arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.
Art. 3.
Indennizzo
1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell’esperimento delle procedure di cui
all’articolo 5, l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di cui
all’articolo 2, comma 1, l’arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere
un indennizzo a favore dell’investitore per il ristoro delle conseguenze
pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri in
base ai quali viene stabilito l’indennizzo di cui al comma 1.
3. E’ fatto salvo il diritto dell’investitore di adire l’autorità giudiziaria
ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito
in conseguenza dell’inadempimento, oltre all’indennizzo già stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l’indennizzo di cui al comma 1
acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob,
ferma l’applicabilità dell’articolo 825 del codice di procedura civile.
Art. 4.
Conciliazione stragiudiziale
1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando,
anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob.
2. L’istanza di conciliazione non puo’ essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata già portata su istanza dell’investitore, ovvero su
istanza dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, all’esame di altro
organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all’intermediario ovvero non siano decorsi
più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia
comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le
norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità,
celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di
sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di
sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l’articolo 40, commi 2, 3, 4, 5,
6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2 nella
proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome
determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non
possono essere utilizzate nell’eventuale procedimento sanzionatorio nei
confronti dell’intermediario avanti l’Autorità di vigilanza competente per
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del
conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i
criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato puo’ designare
un diverso organismo di conciliazione, nonchè l’importo posto a carico degli
utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel
rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all’articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 5.
Arbitrato amministrato dalla Consob
1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina
altresi’ la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al
medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonchè degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto
del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento
dell’indennizzo di cui all’articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo,
ferma restando l’applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresi’ le modalità di nomina del collegio arbitrale o
dell’arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli
arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre
che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione
e arbitrato.
4. L’arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed
efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.
Art. 6.
Clausola compromissoria
1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli
investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli
accessori, nonchè i contratti di gestione collettiva del risparmio, è
vincolante solo per l’intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto
di una trattativa diretta.
Art. 7.
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. E’ fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
ad agire ai sensi dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
Capo II
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
Art. 8.
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
1. E’ istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di
cui all’articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito
denominato: "Fondo", destinato all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità
del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata
con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile,
delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all’articolo 1 del
presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato,
limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e puo’ rivalersi nei
confronti della banca o dell’intermediario responsabile.
4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo,
per la tutela dei diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al comma
precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio
a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.
5. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione
delle norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la
misura massima; dall’indennizzo cosi’ determinato sono detratte tutte le somme
percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di
risarcimento del danno ovvero l’indennizzo di cui all’articolo 3;
b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
Art. 9.
Norme finali
1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di
amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I
con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
dice